La procura per fare o accettare una donazione


Si può concludere una donazione se una delle parti non è fisicamente presente innanzi al notaio? In che modo è possibile farsi rappresentare?

La procura per fare o accettare una donazione rappresenta uno strumento giuridico utilizzato quando le parti coinvolte non possono intervenire personalmente alla stipula dell’atto. Nel sistema civile, la donazione è un contratto caratterizzato da regole formali rigorose, poste a tutela soprattutto di chi dispone dei propri beni per spirito di liberalità. In questo contesto, il conferimento di poteri a un rappresentante solleva questioni rilevanti, sia sotto il profilo della forma dell’atto sia con riferimento ai limiti della rappresentanza.

Comprendere come funziona la procura per fare o accettare una donazione può essere determinante per evitare vizi che possano incidere sulla validità dell’atto e di distinguere correttamente tra la posizione del donante e quella del donatario. Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è la donazione nel diritto civile?

La donazione consiste in un contratto con cui un soggetto, per spirito di liberalità, realizza un arricchimento a favore di un altro.

L’effetto può concretizzarsi nel trasferimento di un bene, come un immobile o un veicolo, oppure nell’assunzione di un obbligo, ad esempio il pagamento di una somma di denaro o di un debito altrui.

L’elemento distintivo dell’operazione risiede nella scelta volontaria di ridurre il proprio patrimonio senza ricevere un corrispettivo, circostanza che giustifica la previsione di particolari cautele formali.

Quale forma richiede il contratto di donazione?

La donazione richiede la forma dell’atto pubblico, redatto dal notaio alla presenza di due testimoni.

L’accettazione del donatario può avvenire contestualmente oppure con un atto separato, purché anch’esso pubblico. Il contratto si perfeziona solo dopo che l’accettazione viene portata a conoscenza del donante. In assenza di tali requisiti formali, l’atto risulta nullo, senza possibilità di sanatoria successiva.

Quando serve una procura per donare o accettare?

La necessità di una procura emerge quando donante o donatario non possono partecipare personalmente alla stipula. Si pensi al caso di chi risiede all’estero o si trova nell’impossibilità materiale di comparire davanti al notaio.

In tali situazioni, la rappresentanza consente comunque di procedere alla donazione, purché la procura rispetti le regole previste dall’ordinamento.

Quale forma deve avere la procura nella donazione?

In base al principio generale, la procura deve rivestire la stessa forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere.

Poiché la donazione richiede l’atto pubblico, anche la procura a donare o ad accettare una donazione deve essere redatta con tale forma, a pena di nullità.

Non risulta sufficiente una scrittura privata, nemmeno se autenticata, poiché la legge esige una corrispondenza piena tra forma della procura e forma del contratto concluso per suo tramite.

I testimoni sono necessari nella procura a donare?

La questione della presenza dei testimoni nella procura collegata alla donazione resta oggetto di discussione.

Secondo un’impostazione letterale, si dovrebbe richiedere anche nella procura – sia a donare che ad accettare – la presenza di due testimoni, come avviene per il contratto di donazione.

Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che tale requisito risponda all’esigenza di accertare la volontà liberale del donante e, dunque, riguardi esclusivamente la sua posizione; in questa prospettiva, i testimoni risultano necessari solo nella procura conferita dal donante, mentre non assumono la stessa funzione nella procura rilasciata dal donatario.

Che cosa deve indicare la procura del donante?

La giurisprudenza ha chiarito che la donazione presenta un carattere personalissimo, incompatibile con una rappresentanza generica.

Per questa ragione, la procura del donante deve individuare in modo preciso il donatario e l’oggetto della donazione. Una procura priva di tali indicazioni espone l’atto a nullità insanabile.

È ammessa, in via eccezionale, la possibilità di indicare più beneficiari o più beni, lasciando al rappresentante la scelta finale, purché il perimetro risulti chiaramente delimitato.

È sufficiente una procura generale per il donatario?

La posizione del donatario segue una disciplina diversa: per l’accettazione della donazione, infatti, non emerge la stessa esigenza di tutela prevista per chi dispone dei propri beni. Di conseguenza, il donatario può essere validamente rappresentato anche tramite procura generale, purché redatta in forma di atto pubblico.

È dunque sufficiente che la procura attribuisca il potere di acquistare beni o di accettare donazioni, senza necessità di indicazioni puntuali sull’oggetto o sul soggetto donante.

La distinzione si fonda su un criterio sistematico. Il legislatore concentra le cautele sul donante, che subisce una diminuzione patrimoniale volontaria; non si rinviene, invece, una tutela speculare per il donatario, il quale riceve un vantaggio.

Anche la normativa sul mandato a donare (art. 778 c.c.) fa riferimento esclusivo alla posizione di chi dispone, rafforzando l’idea che i requisiti stringenti non si estendano all’altra parte del rapporto.

Come funziona la procura nelle donazioni indirette?

Nelle ipotesi di donazione indiretta, la liberalità si realizza attraverso un negozio diverso, come l’acquisto di un bene intestato a un terzo. In questi casi trovano applicazione i requisiti di forma e di sostanza propri del negozio utilizzato, non quelli previsti per la donazione tipica.

La disciplina della donazione indiretta, infatti, non richiama espressamente le regole formali del contratto di donazione, con la conseguenza che la validità dell’atto dipende dallo schema negoziale concretamente adottato.




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 Mariano Acquaviva

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