Chi amministra il patrimonio dei figli minorenni?


I genitori gestiscono i beni dei figli ma servono autorizzazioni per gli atti importanti. Scopri le regole su vendita, eredità e conflitti di interessi.

Diventare genitori non significa solo prendersi cura dell’educazione e della salute dei propri figli, ma anche gestire i loro diritti e il loro patrimonio fino a quando non diventano autonomi. I bambini, infatti, possono essere titolari di beni, magari ricevuti in eredità dai nonni o tramite donazioni, ma non hanno la capacità giuridica per firmare contratti o prendere decisioni economiche valide. Qui entra in gioco la legge, che affida ai genitori il compito di agire per conto dei minori. Capire chi amministra il patrimonio dei figli minorenni è fondamentale per evitare errori che potrebbero rendere nulli gli atti compiuti o comportare sanzioni. La regola generale prevede che il padre e la madre agiscano insieme, ma con differenze sostanziali a seconda che si tratti di piccole spese quotidiane o di decisioni che incidono pesantemente sul futuro economico del ragazzo. Questo articolo spiega con chiarezza quando potete agire liberamente, quando dovete bussare alla porta del giudice e cosa accade se gestite male i beni dei vostri figli.

Chi rappresenta i figli negli atti civili?

La legge stabilisce che i genitori, congiuntamente, oppure quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, hanno il compito di rappresentare i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all’emancipazione. Questo potere di rappresentanza riguarda tutti gli atti civili (art. 320, comma 1, c.c.).

Insieme alla rappresentanza, ai genitori spetta l’amministrazione dei beni dei figli. Tuttavia, la gestione condivisa non è sempre semplice e possono nascere contrasti. In caso di disaccordo tra i genitori o se uno dei due agisce in modo diverso dalle decisioni prese insieme, ciascuno può rivolgersi al giudice. La procedura è snella: si può fare ricorso senza formalità, indicando i provvedimenti ritenuti più idonei.

Il giudice ascolta entrambi i genitori e anche il figlio (se ha compiuto dodici anni o se è più piccolo ma capace di discernimento) e tenta di trovare una soluzione concordata. Se l’accordo non si trova, il giudice adotta la decisione che ritiene più adeguata nell’interesse del figlio (art. 316 c.c.).

Quali atti possono compiere i genitori da soli?

Non per ogni decisione serve la firma di entrambi o il permesso del tribunale. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320, comma 1, c.c.). L’unica eccezione riguarda i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (come dare in affitto un immobile), che richiedono sempre l’accordo.

Per capire cosa rientra nell’ordinaria amministrazione, la giurisprudenza ha individuato tre caratteristiche fondamentali. Si considerano tali gli atti che:

  • siano utili alla conservazione del valore del patrimonio;

  • abbiano un valore economico non particolarmente elevato, soprattutto rispetto al valore totale del patrimonio;

  • comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio (Cass. 13.4.2010, n. 8720).

Un esempio tipico è l’apertura di un conto corrente semplice per depositare i risparmi o la riscossione di un affitto mensile.

Quando serve l’autorizzazione del giudice?

La situazione cambia radicalmente quando si toccano gli interessi economici rilevanti del minore. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti liberamente. Richiedono due condizioni imprescindibili: devono essere compiuti congiuntamente dai genitori e necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre, il giudice autorizza solo se l’atto è necessario o di utilità evidente per il figlio.

Senza queste condizioni, ai genitori è vietato:

  • alienare (vendere), ipotecare o dare in pegno i beni del figlio;

  • accettare o rinunciare a eredità o legati;

  • accettare donazioni;

  • procedere allo scioglimento di comunioni;

  • contrarre mutui o locazioni ultranovennali (affitti che durano più di 9 anni);

  • compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;

  • promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti.

Anche la gestione del denaro liquido è controllata: i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale decide anche come devono essere investiti.

Se i genitori compiono questi atti senza rispettare le regole, l’atto può essere annullato su richiesta del figlio, dei suoi eredi o degli aventi causa (art. 322 c.c.).

L’autorizzazione viene data con decreto e, in caso di problemi, il reclamo contro la decisione del giudice tutelare si presenta al tribunale ordinario (artt. 43 e 45 disp. att. c.c.). Per quanto riguarda l’impresa commerciale, questa non può essere iniziata ex novo, ma può solo essere continuata con l’autorizzazione del tribunale ordinario, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Chi tutela il minore se c’è un conflitto di interessi?

Può capitare che gli interessi dei genitori e quelli dei figli non coincidano, oppure che ci sia un conflitto tra fratelli. Se sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra figli e genitori, il giudice tutelare nomina un curatore speciale per proteggere il minore.

Se il conflitto riguarda uno solo dei genitori, la soluzione è più semplice: la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore che non è in conflitto (art. 320 ult. comma c.c.).

Esiste poi il caso in cui i genitori non facciano nulla. Se i genitori non possono o non vogliono compiere atti di straordinaria amministrazione che sono nell’interesse del figlio, il tribunale ordinario può nominare un curatore speciale. La richiesta può partire dal figlio stesso, dal pubblico ministero o da un parente (art. 321 c.c.).

Quando si perde l’amministrazione dei beni?

La legge punisce la cattiva gestione. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può intervenire in due modi: stabilendo condizioni rigide a cui i genitori devono attenersi oppure rimuovendo entrambi (o uno solo) dall’amministrazione. In questo caso, i genitori vengono anche privati, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale (art. 334, comma 1, c.c.).

Se entrambi i genitori vengono rimossi, l’amministrazione passa a un curatore.

La competenza per decidere su questi provvedimenti spetta di norma al Tribunale per i minorenni. Tuttavia, se tra i genitori è già in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento davanti al tribunale ordinario, la competenza si sposta a quest’ultimo per evitare decisioni contrastanti. In questi casi, il tribunale per i minorenni adotta solo i provvedimenti urgenti e poi trasmette gli atti al giudice ordinario (art. 38 disp. att. cod. civ.).

Il genitore rimosso non è condannato per sempre: può essere riammesso nell’esercizio dell’amministrazione quando cessano i motivi che avevano causato il provvedimento (art. 335 c.c.).




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 Angelo Greco

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