L’illusione che il progresso dell’intelligenza artificiale potesse nutrirsi all’infinito del flusso inesauribile del web si è infranta contro una realtà contabile e giuridica inattesa. Nel momento in cui i modelli linguistici di grande scala hanno saturato la capacità di assorbire dati digitali non strutturati, l’industria tecnologica ha compiuto un movimento a ritroso inatteso, virando dalla virtualità dello spazio digitale alla materialità della carta stampata.
Questa svolta ha portato alla luce una pratica operativa ed economica nota come scansione distruttiva, un procedimento in base al quale milioni di volumi cartacei venduti sul mercato secondario o attraverso canali di redistribuzione commerciale vengono acquistati in massa, privati della rilegatura mediante frese industriali, convertiti in sequenze ad alta velocità e infine avviati al macero o al riciclo industriale. Un simile fenomeno solleva interrogativi di straordinaria rilevanza teorica e pratica che toccano il cuore del diritto d’autore, della teoria dei beni, del diritto internazionale privato e dell’etica della conservazione culturale.
Il pubblico di addetti ai lavori e di osservatori si chiede con insistenza come sia possibile che la tecnologia più avanzata del pianeta debba ricorrere al sacrificio fisico del libro per evolversi, se tale condotta sia legittima sul piano giusrealisticoe quali tutele residuino per chi sulle pagine di quei volumi ha impresso il proprio lavoro intellettuale.
La ragione sistemica alla base di questo apparente paradosso risiede nella crisi qualitativa del dato online, comunemente definita dagli scienziati informatici come il rischio di decadimento o collasso del modello. La rete aperta, originariamente miniera inesauribile di testo umano, appare oggi contaminata da una proliferazione incontrollata di contenuti sintetici, spazzatura digitale e testi di scarsa tenuta logico-grammaticale.
Qualora un sistema algoritmico venisse addestrato in via prevalente su output generati da altri sistemi analoghi, la qualità della risposta tenderebbe a degradarsi inesorabilmente verso una tautologica inconsistenza. Per evitare questo fenomeno di consunzione interna, gli sviluppatori hanno individuato nella letteratura stampata del Novecento e dei primi anni duemila un giacimento aureo di linguaggio umano raffinato, sottoposto a revisione editoriale, strutturato e concettualmente complesso. Tuttavia, accedere a tale patrimonio attraverso canali digitali ufficiali o database non autorizzati espone le imprese a contenziosi risarcitori di portata miliardaria per violazione diretta dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico.
La via d’uscita strategica è stata individuata nel ritorno alla materia prima fisica, sfruttando un antico principio del diritto di proprietà e della proprietà intellettuale.
Dal punto di vista della dogmatica giuridica, il pilastro fondamentale su cui poggia l’intera architettura della scansione distruttiva è la dottrina dell’esaurimento del diritto di distribuzione, nota negli ordinamenti di common law come principio di prima vendita.
In base a questo caposaldo normativo, una volta che la copia fisica di un’opera è stata immessa nel mercato con il consenso del titolare dei diritti, la facoltà di controllare la successiva circolazione commerciale di quel preciso esemplare si estingue. L’acquirente della copia fisica acquisisce un diritto reale pieno sulla res cartacea, inclusa la facoltà di goderne, alienarla, modificarla o distruggerla. Se un operatore acquista legittimamente un libro usato da un rivenditore o da un fondo di magazzino, egli è pienamente titolare del supporto materiale. Il nodo concettuale nasce nel momento in cui la res fisica viene trasformata in sequenza digitale di byte per essere elaborata da algoritmi di apprendimento automatico.
Qui si innesta la seconda linea difensiva elaborata dai legali delle aziende tecnologiche: la tesi dell’uso trasformativo o equo utilizzo, laddove l’acquisizione digitale interna e temporanea, finalizzata esclusivamente all’estrazione di relazioni statistiche ed evidenze sintattiche senza che il testo originale sia reso accessibile al pubblico, costituisca una forma di fruizione non lesiva del mercato dell’opera originaria.
La distruzione fisica del testo acquisisce in questo contesto una funzione difensiva strumentale determinante. Eliminando materialmente l’esemplare cartaceo subito dopo la digitalizzazione, gli addestratori di modelli intendono dimostrare l’assenza di una duplicazione indebita dei volumi in circolazione. In termini economico-giuridici, l’operatore sostiene di aver convertito la sola forma del bene già acquistato, sostituendo la molecola di cellulosa con il vettore numerico senza incrementare il numero di copie fruibili sul mercato.
Si tratta di una finzione giuridica sofisticata che cerca di far rientrare una massiccia operazione di estrazione dati nelle maglie storiche dell’uso personale o interno del bene immateriale incorporato nell’oggetto fisicamente distrutto. Questa linea argomentativa presenta tuttavia evidenti elementi di tensione con l’impianto tradizionale della proprietà intellettuale, poiché scinde nettamente il diritto di riproduzione dal diritto di distribuzione, postulando che la cancellazione del supporto materiale sani ex post l’atto non autorizzato di riproduzione digitale.
Nell’ordinamento dell’Unione Europea, la questione assume contorni difformi e ben più complessi rispetto al modello d’oltremare. La Direttiva sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale del 2019 ha introdotto una disciplina specifica in materia di estrazione di testo e dati. L’articolo 4 della suddetta direttiva consente l’estrazione di dati da opere legittimamente accessibili per finalità commerciali, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato tale utilizzo attraverso meccanismi di opt-out leggibili dalle macchine.
Nell’ecosistema digitale, la riserva di diritti è agevolmente inseribile nei metadati dei file o nei termini di servizio dei siti web. Ma come si applica tale clausola di salvaguardia di fronte a un volume cartaceo edito decenni prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale generativa?
Il proprietario di un libro stampato negli anni Settanta non ha potuto manifestare alcun opt-out digitale al momento della pubblicazione, né appare configurabile un dovere retroattivo di aggiornamento delle tutele sul materiale cartaceo già venduto. Esiste dunque un’apparente aporia normativa che le imprese tecnologiche sfruttano effettuando acquisti massivi su scala transfrontaliera, movimentando stock di libri attraverso giurisdizioni differenziate e centralizzando gli impianti di scansione industriale dove l’assetto normativo appare più favorevole.
Un aspetto rilevante di questa dinamica riguarda le implicazioni economiche sul mercato editoriale secondario e la posizione morale degli autori. Le transazioni massive di libri usati generano un’improvvisa bolla di liquidità a beneficio di grossisti, librerie antiquarie e piattaforme di compravendita di testo usati, ma non producono alcun beneficio economico diretto per gli autori o per gli editori originari. Il meccanismo dell’esaurimento del diritto fa sì che il diritto alle royalty si esaurisca con la prima vendita; pertanto, il plusvalore immenso creato dalla trasformazione del testo in peso algoritmico viene interamente incamerato dall’impresa sviluppatrice del modello.
Gli autori si trovano nella paradossale condizione di vedere la propria opera utilizzata per addestrare sistemi capaci di emulare la propria cifra stilistica, mentre l’unico supporto fisico residuo di quella medesima opera viene sminuzzato ed eliminato per evitare che rimanga traccia della duplicazione.
Questa prassi sollecita una riflessione profonda circa il concetto stesso di violazione del diritto d’autore nell’era dell’elaborazione statistica dei linguaggi.
La tesi difensiva delle imprese tecnologiche equipara questo processo all’atto umano della lettura e dell’apprendimento: come uno studente acquista un libro, lo legge, assimila i concetti e poi magari lo smaltisce senza dover versare un ulteriore compenso all’autore per ciò che ha imparato, così il modello algoritmico acquisterebbe l’esemplare.
Tuttavia, l’assimilazione tra l’apprendimento biologico e l’ingestione computazionale di milioni di volumi all’interno di impianti industriali appare forzata sul piano concettuale. L’elaboratore elettronico non legge nel senso fenomenologico del termine; esso calcola e mappa strutture, trasformando l’espressione creativa in un’infrastruttura di calcolo proprietaria.
La distruzione dei volumi solleva altresì una delicata questione relativa alla tutela del patrimonio culturale ed etico. Sebbene molti dei libri acquistati appartengano a tirature di massa di scarso valore antiquario, l’acquisto indiscriminate e la conseguente distruzione di interi lotti di magazzino comporta il rischio concreto di cancellare definitivamente edizioni rare, saggi accademici fuori catalogo o volumi la cui memoria storica era affidata unicamente a poche copie cartacee superstiti.
La perdita fisica della memoria tipografica non viene bilanciata dalla creazione del modello algoritmico, poiché l’output di un modello generativo non equivale a un archivio digitale consultabile o a una biblioteca pubblica. Il modello non restituisce il libro originario, ma produce nuovo testo basato sulle probabilità statistiche estratte dall’insieme dei testi analizzati. Di conseguenza, l’opera scomplete sia nella sua dimensione materiale che nella sua fruibilità intellettuale diretta per la collettività, venendo sussunta in una matrice algebrica privata.
Nel dibattito giuridico internazionale ci si interroga sull’idoneità dei rimedi giurisdizionali attualmente a disposizione degli autori. Le azioni inibitorie tradizionali si rivelano spesso inefficaci di fronte a processi industriali già conclusi, dove la distruzione della res materiale rende estremamente complessa la prova dell’esatta consistenza dei volumi processati, a meno di riscontri documentali emersi in sede di discovery giudiziale.
Inoltre, le azioni risarcitorie fondate sulla mera violazione del diritto di riproduzione si scontrano con la difficoltà di quantificare il danno effettivo subito dal singolo autore per l’ingestione di una singola opera all’interno di un dataset composto da centinaia di miliardi di token. Questa asimmetria conoscitiva e processuale rischia di paralizzare l’iniziativa dei singoli creatori, lasciando spazio unicamente a class action complesse o a transazioni stragiudiziali di carattere sistemico tra i colossi tecnologici e i grandi sindacati degli editori.
Guardando alle prospettive di evoluzione legislativa, è evidente che il quadro dogmatico attuale, plasmato sulle esigenze della stampa e del mercato fisico del Novecento, mostra crepe strutturali inconciliabili con l’era dell’intelligenza artificiale generativa.
La distinzione tra fruizione fruibile e riproduzione tecnica intermedia necessita di un ripensamento radicale. Una possibile via di stabilizzazione del sistema potrebbe consistere nell’introduzione di licenze collettive obbligatorie per l’addestramento algoritmico, svincolate dal supporto fisico utilizzato per l’acquisizione dei dati. In un simile scenario, chiunque intenda addestrare un modello di grande scala su opere coperte da diritto d’autore dovrebbe versare un equo compenso gestito da enti di tutela collettiva, indipendentemente dal fatto che l’opera sia stata reperita sul web, digitalizzata da un file licenziato o estratta da un volume cartaceo acquistato al mercato dell’usato e successivamente distrutto.
Fintanto che tali riforme non troveranno concretezza negli ordinamenti internazionali, la pratica della scansione distruttiva continuerà a rappresentare una zona d’ombra strategica: una cerniera temporale in cui la forza coercitiva della proprietà materiale viene utilizzata per aggirare le incertezze del diritto immateriale.
In questo spazio intermedio, l’industria dell’intelligenza artificiale spera di completare la fase di addestramento primario dei propri modelli, accumulando un patrimonio cognitivo sufficiente a generare dati sintetici futuri in modo autonomo e affrancarsi definitivamente dalla dipendenza dal testo umano registrato su carta.
Resta tuttavia l’amaro paradosso di una modernità tecnologica che, per proiettarsi nel futuro della conoscenza automatizzata, si vede costretta a consumare e triturare i supporti materiali del passato, ponendo il giurista di fronte al dovere imperativo di ridefinire i confini tra sovranità sulle cose, protezione della creatività e progresso scientifico.
𝘼 𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙫𝙫. 𝘼𝙡𝙛𝙤𝙣𝙨𝙤 𝙎𝙘𝙖𝙛𝙪𝙧𝙤
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑎𝑝𝑖
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