Non basta più vivere in Italia da due anni per avere diritto ai bonus familiari, i giudici europei hanno chiarito che questo requisito discrimina chi lavora legalmente nel Paese pur venendo da fuori Unione.
Un lavoratore proveniente da un paese extra Ue, in possesso di un permesso unico di soggiorno per lavorare legalmente in Italia, potrebbe chiedersi se abbia davvero diritto agli stessi sostegni economici riservati ai cittadini italiani, come l’assegno di natalità o quello di maternità. Assegno di natalità e maternità: niente più requisito di residenza per i lavoratori extra Ue? La risposta arriva da un quadro normativo europeo ormai consolidato: gli Stati membri non possono escludere i cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico di soggiorno da questi benefici, condizionandoli a una residenza sul territorio nazionale di almeno due anni.
Il principio alla base del sistema europeo di sicurezza sociale
Il sistema di sicurezza sociale degli Stati membri va di pari passo con la realizzazione del mercato interno, e di conseguenza non possono essere poste condizioni in grado di ostacolarlo. Dopo diversi interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea, e da ultimo della Corte costituzionale con la sentenza n. 54/2022, l’Italia si è adeguata: prima con il decreto-legge n. 19/2026, e poi con la legge n. 50/2026, ha rimosso il requisito della residenza di almeno due anni in Italia, inizialmente previsto per l’assegno unico universale.
La procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea
La Commissione europea aveva avviato, il 25 luglio 2024, una procedura d’infrazione per discriminazione nei confronti dei lavoratori di paesi terzi legalmente residenti in Italia. Quel requisito sarebbe sicuramente caduto sotto la scure della Corte Ue, e per questo motivo, prima di ricevere una condanna formale, l’Italia ha deciso di adeguarsi spontaneamente alla normativa europea.
Un adeguamento arrivato con ritardo
Va sottolineato che l’adeguamento italiano è arrivato con un certo ritardo, considerando che Roma era già stata destinataria di diversi interventi in materia. Tra questi, le sentenze del 25 novembre 2020, causa C-302/19 e C-303/19, con cui la Corte aveva stabilito che la normativa di uno Stato membro non può escludere una prestazione di sicurezza sociale nei confronti di un lavoratore con permesso unico, per il solo fatto che i suoi figli risiedano in un altro Stato membro.
Il principio di parità di trattamento affermato dalla Corte Ue
I sistemi di welfare, il raggiungimento del benessere familiare e i meccanismi di sicurezza sociale sono parte essenziale del sistema Ue. Per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare con la sentenza C-350/20, gli eurogiudici hanno stabilito che i lavoratori di paesi terzi devono godere degli stessi benefici riservati ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano.
Le fonti normative che vietano condizioni discriminatorie
Sia la direttiva 2011/98, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro garantendo la parità di trattamento con i cittadini dello Stato di residenza, sia il regolamento n. 884/2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che assicura una parità di trattamento tra cittadini e lavoratori ammessi in uno Stato Ue, vietano espressamente condizioni discriminatorie di questo tipo.
L’ampio perimetro di applicazione del divieto
Il perimetro di applicazione del divieto è particolarmente ampio, perché si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, di maternità e di paternità, le prestazioni d’invalidità, quelle di vecchiaia, per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, di pensionamento anticipato, e le prestazioni familiari. Il meccanismo alla base di questo sistema è chiaro e logico: i lavoratori mobili provenienti da paesi extra Ue contribuiscono al sistema di sicurezza sociale, e hanno quindi diritto alle relative prestazioni al pari dei cittadini dello Stato membro in cui lavorano.
Gli interventi giurisprudenziali che hanno riguardato l’Italia
Nel corso degli anni, diversi Stati europei hanno omesso di adeguare il proprio quadro normativo, lasciando ai giudici nazionali ed europei il compito di intervenire, disapplicando di volta in volta il diritto interno in contrasto con la normativa Ue. Per quanto riguarda l’Italia, si può citare l’ordinanza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2026, n. 15912, relativa agli assegni al nucleo familiare, oppure la sentenza C-747/22 del 7 maggio scorso, con cui la Corte di giustizia Ue ha confermato l’illegittimità del requisito della residenza per dieci anni in Italia ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.
L’Italia non è stata l’unico Stato inadempiente
Non è stata soltanto l’Italia a essere inadempiente su questi principi. Con la sentenza del 16 aprile 2026, causa C-642/24, la Corte di giustizia ha condannato la Germania per l’applicazione di un meccanismo di indicizzazione di un assegno familiare, in base al quale i figli residenti in alcuni Stati membri percepivano un importo inferiore rispetto ai beneficiari dell’assegno i cui figli risiedevano in Germania.
Anche la Francia richiamata sul rispetto della parità di trattamento
Analogamente, in Francia, la Corte di Cassazione, il 3 luglio 2026, con la sentenza n. 23-15.138, ha precisato che il diritto Ue vieta la presenza di condizioni come la residenza in Francia per i figli di cittadini extra Ue che lavorano legalmente nel paese transalpino.
Un esempio aiuta a comprendere la portata pratica di questi principi: un lavoratore extracomunitario, titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Francia, con figli residenti nel proprio paese d’origine o in un altro Stato membro, non può vedersi negare le prestazioni familiari francesi soltanto perché i figli non risiedono fisicamente sul territorio francese, esattamente come non potrebbe essere negato un assegno di natalità in Italia a un lavoratore extra Ue soltanto perché non ancora residente da due anni sul territorio nazionale.
Perché resta necessario adeguarsi
Alla luce di questo quadro giurisprudenziale ormai consolidato, resta necessario per gli Stati membri adeguarsi pienamente ai principi affermati dalla Corte di giustizia. Tanto più che agli aventi diritto potrebbero spettare anche gli arretrati, calcolati almeno a partire dal momento in cui è scaduto il termine di trasposizione della direttiva europea di riferimento. Si tratta di un diritto che potrebbe lasciare spazio a nuovi ricorsi da parte di lavoratori extra Ue che, negli anni passati, si siano visti negare prestazioni di sicurezza sociale proprio a causa di requisiti di residenza oggi riconosciuti come discriminatori dalla giurisprudenza europea.
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Angelo Greco
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