SEDE CONSULTIVA
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giaccone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 3053, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 5 del decreto-legge introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, intervenendo sulla disciplina della magistratura onoraria con l’obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del giudice di pace e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente. In particolare la lettera a) del comma 1 incide sui poteri organizzativi del presidente del tribunale nei confronti degli uffici del giudice di pace compresi nel circondario. Attraverso l’integrazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo, viene espressamente conferito al presidente del tribunale il potere di adottare ogni provvedimento necessario per assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio, superando la precedente formulazione che limitava tali compiti alla sola vigilanza e sorveglianza dei servizi. Nello specifico, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 8, il quale abilita il presidente del tribunale, dopo aver consultato il dirigente amministrativo, a disporre l’applicazione temporanea del personale amministrativo tra l’ufficio del tribunale e l’ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario. Tale innovazione risponde alla necessità di fronteggiare con tempestività ed efficacia situazioni di scopertura o di assenza improvvisa di personale, garantendo un’equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.
Rileva quindi che l’articolo 6 interviene al fine di operare un generale riordino delle figure professionali addette all’ufficio per il processo e precisare i compiti ad esse affidati.
Osserva poi che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 modifica la disciplina, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa. In particolare, il termine di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene esteso a novanta giorni, decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione. Inoltre si dispone l’abrogazione del comma 2 del richiamato articolo 22, il quale impediva la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Precisa quindi che l’articolo 15 autorizza il Ministero dell’interno, per gli anni 2027 e 2028, all’assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all’utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Il predetto personale è destinato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera.
Osserva, infine, che l’articolo 16 dispone l’istituzione di un ufficio per il processo stralcio relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le corti d’appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. In particolare, al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio così istituiti, il comma 9 stabilisce che il Ministro della giustizia proceda alla proroga di tre mesi, nel limite di 1.600 unità, dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale (addetti all’ufficio per il processo) assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale proroga trimestrale è prevista limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. Nell’individuare le unità da prorogare, dovranno essere seguiti i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere sul provvedimento in esame, non condividendo l’impianto generale del provvedimento stesso.
Osserva che il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 probabilmente non sarà l’ultimo provvedimento ad essere adottato per le medesime finalità, tenuto conto della situazione di crisi internazionale in atto. In merito richiama, da una parte, le recenti vicende avvenute al confine tra il Marocco e la Spagna e, dall’altra parte, i dati della migrazione giovanile italiana verso altri Paesi, rilevando come si tratti di due facce della stessa medaglia.
Chiarisce quindi che il vero tema da affrontare concerne il diritto di garantire la scelta di partire o rimanere atteso che, secondo i dati ISTAT, sono numerosi i laureati a lasciare il nostro Paese nella cosiddetta «fuga di cervelli», oggi l’unica scelta percorribile per i giovani che finiscono per mettere in atto una vera e propria migrazione.
Rileva poi come un altro tema su cui riflettere riguardi come affrontare la migrazione all’interno dei confini dell’Unione europea, soprattutto alla luce della posizione geografica dell’Italia, come pure in altri Paesi a sud dell’Unione europea come la Spagna o la Grecia.
Nel sottolineare come, a suo giudizio, sia impossibile arrestare il fenomeno migratorio, reputa di buon senso e di responsabilità, per i Governi, mettere al centro del proprio operato il tema della solidarietà tra Stati, ricordando, in proposito, che l’Italia ha dovuto affrontare ripetute ondate migratorie senza il sostegno di altri Paesi dell’Unione europea.
Evidenzia quindi la necessità di armonizzare, a livello europeo, la normativa in tema di migrazione e asilo in quanto la propaganda anti-immigrazione, condotta all’interno di diversi Stati per tutelare i soli interessi interni, rischia non solo di mettere in discussione gli stessi trattati internazionali in tema di immigrazione ma, al contempo, di rinunciare alla tutela della dignità delle persone.
Nell’osservare che le considerazioni poc’anzi espresse non hanno colore politico, riguardando i diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione, sottolinea la necessità di garantire a tutti la possibilità di spostarsi liberamente all’interno degli Stati e nell’ambito di una cornice di legalità, per evitare la polarizzazione sul tema dei confini nazionali.
Ciò posto, constata che è necessario raggiungere un equilibrio tra le pur opposte posizioni, ribadendo come sia in atto, da una parte, l’esodo all’estero di migliaia di giovani italiani, che lasciano il proprio Paese per mancanza di adeguati investimenti e opportunità di lavoro, e, dall’altra, la migrazione dei tanti giovani che partono dall’Africa.
Nel riaffermare quindi l’importanza di riconoscere a tutti gli esseri umani il diritto di scegliere liberamente se lasciare il proprio Paese di origine o se invece rimanere, osserva come si tratti di un tema non dogmatico e, pertanto, non è conveniente attestarsi su opposte posizioni per mero tornaconto elettorale, atteso che, come avvenuto per la recente vicenda della crisi migratoria tra il Marocco e la Spagna, il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo risulta superato.
A suo avviso, occorrono sinergie con i Paesi di partenza e di transito dei migranti e c’è necessità di uno sforzo di sistema, che coinvolga anche il settore del made in Italy, per aumentare le opportunità di lavoro e di sviluppo economico. Poiché nulla di tutto questo emerge dal provvedimento, ribadisce il proprio voto contrario.
Tiziana NISINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto e in risposta alle considerazioni espresse dal deputato Soumahoro, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere riferita al provvedimento in esame.
Pur condividendo il valore della solidarietà su cui ha insistito il collega, ricorda la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 febbraio 2020, che ha stabilito che i respingimenti collettivi di immigrati irregolari a Melilla non sono illegittimi. Fa presente inoltre che l’attuale maggioranza di Governo è legittimata dal voto popolare, in relazione alle esigenze di ordine e controllo dell’immigrazione espresse dalla popolazione. Sottolinea, in particolare, l’importanza di una normativa chiara sull’immigrazione regolare, specialmente per quanto riguarda le esigenze di integrazione. Chiarisce infine, che le forze di maggioranza non si prestano a presentare slogan opportunistici e che, invece, condividono il tema della solidarietà tra popoli e Stati ma nell’ambito di regole precise.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.
La seduta termina alle 14.
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