Chi può svolgere l’attività di agente sportivo in Italia? Il nuovo regolamento attuativo della riforma dello sport chiarisce requisiti, iscrizione al Registro nazionale, obblighi professionali, tipi di contratti e sanzioni per chi opera senza titolo.
Il panorama della rappresentanza sportiva in Italia ha subito una profonda trasformazione. Con l’entrata in vigore del DPCM n. 218/2025, attuativo del riordino già avviato dal D.Lgs. n. 37 del 2021, la figura dell’agente sportivo esce definitivamente da una lunga fase di incertezza normativa per approdare a un sistema fondato su regole chiare, controlli strutturati e responsabilità definite.
La riforma nasce con un obiettivo preciso: professionalizzare il settore, contrastando l’abusivismo e i conflitti di interesse, e al tempo stesso garantire trasparenza e certezza del diritto nei rapporti tra atleti, società sportive e intermediari. L’iscrizione al Registro nazionale diventa così il perno dell’intero sistema, insieme a requisiti rigorosi, obblighi professionali e un articolato regime sanzionatorio.
Regole più certe e maggiore chiarezza, dunque, che incidono in modo concreto su chi intende diventare agente sportivo, su chi già opera nel settore e anche sulle società e sugli atleti che si affidano a un rappresentante. Vediamo allora, in modo semplice e pratico, quali sono le nuove regole entrate in vigore il 3 febbraio 2026 e come funziona oggi la disciplina degli agenti sportivi.
Chi è l’agente sportivo e cosa fa
L’agente sportivo è il professionista che assiste atleti e società sportive nella negoziazione e nella conclusione dei contratti, curando anche aspetti economici, giuridici e di carriera.
Si tratta di una figura centrale nel mercato sportivo, ma proprio per questo esposta, negli anni, a fenomeni di abusivismo, conflitti di interesse e scarsa trasparenza.
Per porre rimedio a tali criticità, il legislatore è intervenuto con una riforma organica della professione, culminata nel D. Lgs. n. 37/2021 e nel suo regolamento attuativo, il DPCM 2 dicembre 2025 n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2026, che ha reso pienamente operative le nuove regole.
L’obiettivo dichiarato è duplice:
- tutelare gli atleti e le società sportive;
- professionalizzare in modo stabile l’attività di agente sportivo.
Il nuovo regolamento sugli agenti sportivi
Il DPCM n. 218/2025, in vigore dal 3 febbraio 2026, disciplina in modo dettagliato:
- l’accesso alla professione di agente sportivo;
- l’esercizio dell’attività;
- i rapporti di rappresentanza;
- i controlli e le sanzioni.
Il perno dell’intero sistema è il Registro nazionale degli agenti sportivi, che diventa il presupposto indispensabile per poter operare legittimamente in Italia.
Senza iscrizione al Registro, l’attività è vietata e può integrare anche un’ipotesi di esercizio abusivo della professione.
Il Registro nazionale degli agenti sportivi
Il Registro nazionale è tenuto dal CONI ed è gestito tramite un sistema informatico centrale, accessibile alle Federazioni sportive e consultabile anche dal pubblico.
Il Registro si articola in diverse sezioni:
- agenti sportivi (persone fisiche);
- società di agenti sportivi;
- agenti sportivi stabiliti (UE/SEE/Svizzera);
- agenti sportivi domiciliati (attività temporanea).
Nel Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati obbligatoriamente.
L’iscrizione ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e deve essere rinnovata espressamente.
Requisiti per diventare agente sportivo
Per esercitare la professione di agente sportivo è necessario essere in possesso di specifici requisiti abilitativi e soggettivi.
Titolo abilitativo ed esame
L’abilitazione si ottiene superando:
- una prova generale, organizzata dal CONI;
- una prova speciale, organizzata dalla Federazione sportiva di riferimento.
Restano validi anche:
- i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
- i titoli rilasciati in base alla normativa previgente;
- le qualifiche riconosciute agli agenti stabiliti UE.
Requisiti soggettivi
Non possono iscriversi al Registro:
- soggetti con condanne penali definitive per reati incompatibili;
- chi si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ad esempio per rapporti di lavoro o cariche presso Federazioni, leghe o società sportive.
Iscrizione e rinnovo al Registro: come funziona
La domanda di iscrizione (o di rinnovo) deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico del CONI.
Alla domanda vanno allegati, tra l’altro:
- titolo abilitativo;
- dichiarazione di assenza di incompatibilità;
- polizza RC professionale;
- prova del pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria.
La procedura prevede:
- verifica dei requisiti da parte della Federazione sportiva (entro 20 giorni);
- decisione finale del CONI (entro i successivi 20 giorni).
Il rinnovo deve essere richiesto entro 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di omissione, l’iscrizione decade e l’agente non può più operare.
Obblighi professionali dell’agente sportivo
L’agente sportivo iscritto al Registro è soggetto a precisi obblighi, tra cui:
- copertura assicurativa RC professionale, senza franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata almeno annuale;
- aggiornamento professionale obbligatorio, pari ad almeno 20 ore l’anno, da completare entro il 1° novembre;
- deposito dei contratti di mandato sportivo;
- comunicazione tempestiva di ogni variazione rilevante (assicurazione, assetto professionale, requisiti).
Il mancato rispetto di tali obblighi ha rilievo disciplinare diretto.
Società di agenti sportivi: quando e come possono operare
L’attività di agente sportivo resta riservata alle persone fisiche abilitate, ma può essere esercitata anche in forma societaria.
La società:
- deve essere composta da agenti in possesso del titolo;
- deve essere iscritta in una sezione autonoma del Registro;
- è strettamente collegata all’iscrizione dell’agente che la rappresenta.
Ogni variazione societaria deve essere comunicata entro 20 giorni.
Agenti sportivi stranieri: UE ed extra-UE
Il regolamento disciplina in modo dettagliato anche l’attività degli agenti stranieri.
- Gli agenti UE/SEE/Svizzera possono operare stabilmente previa procedura di riconoscimento della qualifica.
- Gli agenti extra-UE possono svolgere attività temporanea solo tramite domiciliazione presso un agente iscritto in Italia, nel rispetto di limiti stringenti di durata e di numero dei mandati.
La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia, ma richiede un accordo formale e specifici adempimenti fiscali.
Il contratto di mandato sportivo
Il contratto di mandato tra agente, atleta o società:
- deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità;
- deve indicare durata, ambito federale e entità del compenso;
- il compenso deve essere chiaramente indicato come somma fissa o percentuale sul valore del contratto dell’atleta;
- deve essere depositato presso la Federazione competente.
Particolare tutela è prevista per gli atleti minorenni: in linea generale, l’agente non può percepire compensi per l’assistenza nella stipula dei contratti dei minori, salvo specifiche eccezioni regolamentari. Inoltre il mandato all’agente deve essere firmato, oltre che dall’atleta minorenne interessato, anche anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Controlli, responsabilità e sanzioni
Il sistema dei controlli è affidato alla Commissione per gli agenti sportivi, istituita presso il CONI.
Il regime sanzionatorio è graduato e comprende:
- censura (è un biasimo formale);
- sanzione pecuniaria (da 250 euro fino a 10.000 euro);
- sospensione dal Registro (per un periodo da 3 a 36 mesi);
- cancellazione.
Chi esercita l’attività senza iscrizione può essere inibito all’accesso al Registro e segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
Le sanzioni possono colpire anche società sportive e tesserati che si avvalgono consapevolmente di agenti non iscritti.
Cosa devono fare le società sportive e le ASD/SSD
Anche le società sportive e le associazioni – comprese quelle dilettantistiche – sono chiamate a un ruolo attivo:
- devono verificare preventivamente l’iscrizione dell’agente al Registro;
- devono tracciare compensi e mandati;
- devono comunicare annualmente al Dipartimento per lo sport l’elenco dei mandati e delle provvigioni corrisposte.
La mancata osservanza di tali obblighi può comportare responsabilità disciplinari.
In conclusione: perché il nuovo sistema cambia il mercato sportivo
La disciplina introdotta dal nuovo regolamento segna un cambio di passo strutturale: l’agente sportivo diventa una figura sempre più regolata, responsabile e trasparente.
Per gli atleti, soprattutto i più giovani, aumenta la tutela; per le società cresce la certezza giuridica; per gli agenti si apre una professione più qualificata, ma anche più esigente sotto il profilo degli obblighi e dei controlli.
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Paolo Remer
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