come avere una provvisionale dal giudice?


In che modo il danneggiato in un incidente può ottenere dal giudice il pagamento immediato di una parte del risarcimento che gli spetta?

Il sinistro tra due o più veicoli comporta l’obbligo, in capo al responsabile, di risarcire i danni causati dalla propria condotta negligente o imprudente. Il pagamento è solitamente effettuato dall’impresa assicuratrice, la quale poi provvederà ad aumentare la classe di merito del contraente. Ciò premesso, con il presente articolo vedremo come avere una provvisionale dal giudice nel caso di sinistro stradale.

Praticamente, si tratta di comprendere in che modo è possibile ottenere immediatamente una somma di denaro in acconto sul maggior importo che spetta a titolo di risarcimento del danno derivante dal coinvolgimento in un sinistro stradale. Insomma: come avere una provvisionale dal giudice? Approfondiamo l’argomento.

La responsabilità nel caso di sinistro stradale

Nel caso di sinistro in cui sono coinvolti due o più veicoli la responsabilità si presume uguale a tutti i soggetti, a meno che non sia fornita prova contraria (art. 2054 c.c.).

Dunque, chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni deve provare non solo di aver correttamente rispettato le regole del codice della strada ma anche che l’altro conducente si è reso responsabile di una condotta negligente o imprudente.

È possibile che l’incidente sia il prodotto delle condotte colpose di tutti i soggetti coinvolti: in questo caso, l’assicurazione prima e (eventualmente) il giudice poi possono determinare la responsabilità di ciascuno (espressa solitamente in percentuali).

Il risarcimento diretto e indiretto

Colui che ha riportato danni a seguito di un sinistro stradale può ottenere il risarcimento rivolgendosi alla propria impresa assicuratrice oppure a quella del responsabile.

La prima ipotesi – definita risarcimento diretto – si applica in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché quelli alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente; si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché trattasi di lesioni di lieve entità (sino al 9% di invalidità permanente).

Il risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (art. 149 cod. ass. priv).

Per quanto riguarda il terzo trasportato (il passeggero), questi ha sempre il diritto di rivolgersi all’assicurazione del veicolo in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da quale conducente sia responsabile, a meno che nell’incidente non sia coinvolta una sola vettura e salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito (art. 141 cod. ass. priv.).

In ogni altro caso, il risarcimento va chiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro (cosiddetto risarcimento indiretto).

Incidente stradale: come ottenere una provvisionale?

A seguito dell’istruttoria compiuta dal proprio perito l’assicurazione potrebbe rifiutare il risarcimento o riconoscerne uno inferiore rispetto alle aspettative; in ipotesi del genere, il danneggiato può intraprendere una causa civile per reclamare ciò che ritiene sia suo diritto, chiamando in causa l’assicurazione responsabile in base alle regole del risarcimento diretto o indiretto di cui al precedente paragrafo.

L’azione civile può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 145 cod. ass. priv.).

I tempi della giustizia italiana potrebbero però scoraggiare ogni azione legale, soprattutto nell’ipotesi in cui il veicolo necessiti di riparazione immediata oppure il danneggiato si trovi in precarie condizioni.

È proprio in circostanze del genere che la legge ha previsto la possibilità di far valere lo stato di bisogno.

Secondo il codice delle assicurazioni private (art. 147), nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Si tratta di una provvisionale, cioè di un provvedimento di condanna immediatamente esecutivo, che il giudice concede a chi ne abbia fatto richiesta, a condizione che sia dimostrata l’urgente necessità di ricevere almeno una parte del risarcimento richiesto, la quale – se la condanna verrà confermata in modo definitivo al termine del processo – verrà scomputata dal totale.

Detto ancora in altri termini, si tratta di una somma a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione.  

Sono condizioni essenziali per ottenere la provvisionale:

  • lo stato di bisogno del danneggiato, derivante dal sinistro di cui è causa. Si pensi alla persona che, avendo l’univo veicolo distrutto dal sinistro, non può recarsi al lavoro oppure ha difficoltà a raggiungere il presidio ospedaliero ove è in cura per gravi patologie, o ancora al pedone che ha riportato gravi lesioni dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce;
  • la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico della controparte, risultanti da un sommario accertamento relativamente alla dinamica dell’incidente. In pratica, sin dall’inizio deve risultare evidente la responsabilità altrui e, quindi, l’obbligo dell’assicurazione di pagare il risarcimento.

La provvisionale per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale può essere concessa anche dal giudice penale, qualora il danneggiato si sia costituito parte civile (ad esempio, nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in base all’art. 590-bis c.p.).

Il giudice, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

Il provvedimento è irrevocabile per cui, una volta concesso, resta valido sino alla pronuncia finale.

Nel caso di rigetto, la richiesta di provvisionale può essere riproposta nel corso del giudizio di primo grado.




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 Mariano Acquaviva

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