Docente licenziamento perché ha partecipato a degli scioperi. Ecco perché è legittimo, secondo i Giudici


Un docente a tempo determinato aveva impugnato il licenziamento disciplinare per giusta causa per aver in particolar modo aderito a degli scioperi che la Commissione di garanzia aveva definito illegittimi, più altre questioni. Al licenziamento era seguito provvedimento di esclusione permanente dalla seconda fascia della GPS e dalla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, pure impugnato. La Cassazione ha confermato la liceità del provvedimento di licenziamento.

Il docente che partecipa a degli scioperi illegittimi è assente ingiustificato 

La Cassazione ha ricostruito in primis il quadro normativo, evidenziando che

  • L’art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990 prevede che “I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria”.
  • I primi tre commi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 prevedono che:
  • “1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo.
  • I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 12.
  • 2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell’integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica, e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
  • 3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2″.

Pertanto, dal riferimento dell’art. 4 ai primi tre commi dell’articolo 2 deriva che il divieto di applicazione della sanzione espulsiva si riferisce alle violazioni di tali specifiche disposizioni (in sintesi, rispetto della prestazioni indispensabili, preavviso, comunicazione di durata, modalità, motivazioni, etc.). Nella specie la Corte di merito ha accertato che la Commissione di Garanzia aveva giudicato, con statuizione non impugnata, che le astensioni non erano “riconducibili nell’alveo della fattispecie prevista dall’articolo 40 della Costituzione”, ossia che non c’era stato un vero e proprio sciopero.  Considerato che trattandosi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell’art. 40 della Costituzione, per essere nella stessa proclamazione privata della sua caratteristica collettiva, fuoriesce dalla competenza della Commissione. (…)Conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti“.

In buona sostanza, precisano i giudici, la Commissione di Garanzia giudicò, peraltro richiamando un precedente della Cassazione, che l’astensione fosse illecita perché, al di là delle riscontrate violazioni di limiti cd. esterni, la rimessione agli aderenti della scelta del se e quando astenersi dal lavoro fosse incompatibile col carattere collettivo dell’astensione, e, quindi, con la nozione stessa di sciopero. Confermandosi pertanto la legittimità del provvedimento impugnato. Cit. Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2026, n. 22927


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 Avv. Marco Barone

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