Dal trasferimento in un luogo protetto al cambio delle generalità, dall’assegno economico alla ricerca di un nuovo lavoro: la legge n. 131/2026 introduce un sistema nazionale per aiutare i ragazzi e le famiglie che vogliono sottrarsi alla criminalità organizzata.
Il 9 agosto 2026 entra in vigore la legge 17 luglio 2026, n. 131, denominata “Liberi di scegliere”, dedicata alla protezione e all’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento inseriti in contesti di criminalità organizzata.
Ora ti spieghiamo come protegge i minori dalle mafie. La finalità non è soltanto mettere fisicamente al sicuro il minore, ma offrirgli un’alternativa concreta all’ambiente nel quale è cresciuto: un nuovo alloggio, assistenza psicologica, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo e sostegno economico.
La legge si muove quindi su un piano molto diverso rispetto alle riforme che inaspriscono le conseguenze dei reati commessi dai minorenni. L’obiettivo principale è interrompere la trasmissione familiare e generazionale della cultura mafiosa, proteggendo chi rischia di essere coinvolto, sfruttato o costretto a seguire le scelte criminali degli adulti.
Che cos’è il progetto “Liberi di scegliere”
La nuova disciplina porta a livello nazionale l’esperienza maturata con il progetto “Liberi di scegliere”, nato nell’ambito della giustizia minorile per consentire ai figli delle famiglie mafiose di costruire un percorso di vita diverso.
Il principio di fondo è che un ragazzo cresciuto in una famiglia legata alla mafia, alla criminalità organizzata o al narcotraffico non debba essere considerato inevitabilmente destinato a ripetere le scelte dei genitori.
Per questo la legge prevede misure di protezione personale, sociale, educativa, psicologica ed economica in presenza di un grave e concreto pregiudizio per l’integrità psicofisica del minore. Il pericolo può derivare dall’appartenenza della famiglia a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di droga, ma anche da condotte dirette a istigare il ragazzo a commettere reati o a sfruttarne i proventi.
Chi può essere protetto dalla nuova legge
La tutela non riguarda genericamente tutti i figli di persone con precedenti penali. La legge individua precise categorie di beneficiari.
I figli di persone indagate, imputate o condannate
Le misure possono essere applicate ai figli di soggetti coinvolti in procedimenti per associazione per delinquere o di tipo mafioso o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e ad altri reati commessi con metodo mafioso o per agevolare un’associazione mafiosa.
Non basta. però, il procedimento penale aperto a carico del genitore. Devono essere già stati adottati provvedimenti a tutela del minore ai sensi degli articoli 330 o 333 del Codice civile oppure interventi educativi previsti dalla legislazione minorile.
Non si verifica, quindi, un automatico allontanamento del figlio per il solo fatto che il padre o la madre siano stati indagati o condannati per reati di mafia. Occorre una valutazione giudiziaria concreta sulla situazione del ragazzo e sul pregiudizio al quale è esposto.
I minorenni coinvolti direttamente nei reati
La protezione può riguardare anche i minorenni che siano essi stessi indagati, imputati o condannati per associazione criminale, associazione mafiosa, narcotraffico o reati aggravati dal metodo mafioso.
In questo caso è necessario che il ragazzo abbia manifestato la volontà di allontanarsi dal contesto criminale e di intraprendere un percorso differente.
L’accesso alle misure non è subordinato alla collaborazione con la giustizia. Il minore, quindi, non deve necessariamente fornire informazioni, testimoniare contro i familiari o contribuire all’accertamento dei reati: ciò che conta è la sua volontà di cambiare vita.
Naturalmente, la protezione non cancella l’eventuale procedimento penale. Gli interventi devono integrarsi con i progetti educativi e con le misure penali di comunità previste dall’ordinamento minorile, in modo da conciliare protezione, responsabilizzazione e reinserimento.
I minori vittime di intimidazioni o violenze
Rientrano nella tutela anche i ragazzi vittime di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali, purché siano stati adottati provvedimenti giudiziari di protezione o di sostegno educativo.
La legge può quindi essere applicata non soltanto quando il pericolo arriva dalla famiglia, ma anche quando il minore subisce minacce o pressioni esterne dirette a condizionarne il comportamento.
I giovani fino a 25 anni
Le misure previste dalla legge Liberi di scegliere possono proseguire anche dopo il compimento della maggiore età. Ne possono beneficiare i giovani che abbiano meno di 25 anni, siano stati ammessi al programma quando erano minorenni e confermino la volontà di restare lontani dal contesto criminale.
Si tratta, quindi, della prosecuzione di un percorso iniziato durante la minore età.
I genitori che scelgono di accompagnare il minore
La protezione può essere estesa ai genitori o alle persone che esercitano la responsabilità genitoriale quando decidono di allontanarsi dal contesto criminale insieme al ragazzo.
È una tutela particolarmente importante per le madri che scelgono di rompere con la famiglia mafiosa, ma la norma è formulata in modo neutro e può riguardare qualsiasi genitore o esercente la responsabilità genitoriale.
Quali sono le misure di protezione personale
Se il tribunale per i minorenni lo ritiene necessario, può disporre una o più di queste misure di protezione.
Il trasferimento immediato in un luogo protetto
Il minore e, quando previsto, il familiare che lo accompagna possono essere trasferiti lontano dal territorio di origine e collocati in una località sicura.
Il trasferimento può servire a sottrarli alle minacce dell’organizzazione criminale, alle pressioni familiari o al rischio di ritorsioni.
I documenti di copertura
Nei casi più delicati possono essere utilizzati documenti di copertura, così da non rendere immediatamente individuabili il minore e i familiari protetti.
Il cambiamento delle generalità
Quando il livello di pericolo lo richiede può essere disposto il cambiamento delle generalità, secondo la disciplina già prevista per le persone sottoposte a speciali programmi di protezione.
Il cambio del nome non è quindi automatico né viene concesso semplicemente su richiesta della famiglia: deve essere indicato dall’autorità giudiziaria e giustificato dalle concrete esigenze di sicurezza.
Il prefetto, una volta informato dell’adozione delle misure, può inoltre disporre ulteriori interventi di protezione e vigilanza.
Assistenza psicologica, scuola e lavoro
La protezione non si esaurisce nel trasferimento. Chi lascia un ambiente mafioso deve ricostruire relazioni, prospettive scolastiche e possibilità di lavoro in un territorio spesso completamente nuovo.
La legge prevede quindi il necessario supporto sociale, pedagogico e psicologico, l’accesso all’istruzione obbligatoria, la conservazione del posto di lavoro (anche con l’eventuale trasferimento del dipendente pubblico presso un’altra amministrazione o sede), la formazione e riqualificazione professionale, l’inserimento o reinserimento lavorativo e misure per l’integrazione del minore e del familiare nella nuova realtà sociale.
L’obiettivo è evitare che il beneficiario, dopo essersi allontanato dal contesto criminale, resti privo dei mezzi materiali e delle relazioni necessarie per vivere autonomamente.
Assegno economico, casa e spese sanitarie
Alle misure sociali si aggiungono quelle economiche. Il tribunale può prevedere, a seconda dei casi:
- un assegno periodico;
- la messa a disposizione di un alloggio;
- il pagamento delle relative spese abitative;
- la copertura delle spese di trasferimento;
- il pagamento di spese sanitarie quando non sia possibile ricorrere al Servizio sanitario nazionale;
- l’accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato;
- il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga agli ordinari limiti di reddito.
L’importo dell’assegno non è stabilito direttamente dalla legge. Dovrà essere determinato tenendo conto, fra l’altro, dell’impossibilità di lavorare provocata dal trasferimento, dei redditi e del patrimonio precedenti, del numero dei componenti della famiglia protetta e dell’eventuale recupero della capacità economica.
Le modalità operative dovranno essere precisate da uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Questo significa che non si tratta di un bonus ottenibile con una normale domanda amministrativa: le prestazioni economiche fanno parte di un programma di protezione disposto dal tribunale.
Come si avvia la procedura
L’iniziativa spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che sia venuta a conoscenza della situazione attraverso una denuncia, una querela o un esposto, una segnalazione dei servizi sociali o del dirigente scolastico, informazioni provenienti da enti che assistono i minori, comunicazioni trasmesse nell’ambito di procedimenti penali o anche attraverso un’istanza presentata direttamente dalla persona interessata.
Il procuratore propone quindi l’applicazione delle misure al tribunale per i minorenni del luogo in cui l’interessato ha la propria residenza abituale.
Prima della proposta possono essere raccolte le dichiarazioni del minore, dei genitori, del tutore, del curatore e degli altri soggetti interessati, purché l’ascolto non sia contrario al superiore interesse del ragazzo.
Viene inoltre acquisito il parere del procuratore distrettuale competente. Nei procedimenti di criminalità organizzata possono essere richieste informazioni anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Chi mette concretamente in pratica le misure
La decisione spetta al tribunale per i minorenni, ma l’esecuzione coinvolge più amministrazioni.
Il trasferimento in un luogo protetto e gli interventi di assistenza vengono attuati dagli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari terrritoriali.
Quando sono necessari documenti di copertura o il cambiamento delle generalità interviene invece la Commissione centrale per le speciali misure di protezione presso il Ministero dell’Interno, avvalendosi del Servizio centrale di protezione.
Gli atti e i provvedimenti relativi alla protezione possono essere coperti da segreto, in modo da evitare che la nuova località o l’identità utilizzata dai beneficiari siano conosciute dall’organizzazione criminale.
Quanto durano le tutele
Le misure di assistenza sociale ed economica possono durare al massimo due anni.
Il beneficiario può chiedere una proroga di un ulteriore anno, ma il tribunale deve verificare che siano ancora presenti le condizioni che avevano giustificato la concessione.
Il limite biennale, eventualmente prorogabile a tre anni, è riferito espressamente dalla legge alle misure assistenziali. Le misure di protezione personale seguono invece la valutazione del pericolo concreto.
Il tribunale può modificare, sospendere o revocare gli interventi quando il pericolo non è più attuale, cambia il livello di rischio, la condotta del beneficiario non è compatibile con il programma o se non vengono rispettati gli impegni assunti o le prescrizioni imposte.
Che rapporto c’è con il decreto Caivano
Occorre evitare di confondere due discipline diverse.
Il decreto Caivano contiene misure di prevenzione e contrasto della violenza giovanile, comprese le procedure di ammonimento del questore. La legge “Liberi di scegliere”, invece, costruisce un programma di protezione per chi vuole uscire dai contesti criminali.
La legge n. 131/2026 modifica l’articolo 7 del decreto Caivano per ampliare i casi nei quali, durante le indagini, una situazione di pregiudizio per un minorenne deve essere comunicata al procuratore presso il tribunale per i minorenni. Vengono espressamente inclusi anche l’associazione per delinquere e i reati aggravati dal metodo mafioso.
Una tutela per poter scegliere davvero
La novità più importante della legge è il riconoscimento del fatto che la libertà di allontanarsi dalla criminalità non può essere soltanto teorica o lasciata esclusivamente alla volontà e all’iniziativa dell’interessato.
Per lasciare una famiglia mafiosa non basta affermare genericamente di voler cambiare vita. Occorrono sicurezza, una casa, sostegno psicologico, istruzione, lavoro e risorse economiche sufficienti a non essere costretti a tornare indietro.
“Liberi di scegliere” prova a offrire questi strumenti, affiancando alla protezione del minore un percorso concreto di autonomia per i familiari che decidono di accompagnarlo.
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Paolo Remer
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