L’assegno di divorzio si riduce se la moglie opera sul conto del figlio?


La Cassazione applica al diritto di famiglia una presunzione tributaria: la delega sul conto del figlio può rivelare redditi nascosti e giustificare la riduzione dell’assegno divorzile.

Una donna divorziata percepisce un assegno dall’ex marito. Dichiara di non lavorare, di non possedere immobili né veicoli, di vivere esclusivamente di quell’assegno. La Guardia di Finanza indaga e scopre che ha la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio. Il figlio è giovane, ha iniziato a lavorare da poco: quei conti, per la loro consistenza e movimentazione, sembrano difficilmente riconducibili alle sue sole risorse. Il sospetto è che la madre vi abbia fatto confluire ricavi non dichiarati.

L’assegno di divorzio si riduce se la moglie opera sul conto del figlio? Con l’ordinanza n. 17796 del 4 giugno 2026, la Cassazione risponde affermativamente, compiendo un passaggio interpretativo significativo: estende al diritto di famiglia una presunzione che di solito opera nel diritto tributario, secondo cui i movimenti su conti intestati a terzi possono essere attribuiti al contribuente se si fornisce prova, anche indiziaria, della reale titolarità. Nel diritto della famiglia, quella stessa logica consente al giudice di ridurre l’assegno divorzile quando emerge che la situazione economica dichiarata non corrisponde a quella reale.

La vicenda: dichiarazioni, indagini e conti intestati al figlio

La ricostruzione dei fatti è precisa nei suoi contorni. Durante la convivenza coniugale la donna aveva lasciato il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che le garantiva una retribuzione di circa duemila euro al mese. L’ex marito era stato impegnato in numerosi incarichi e missioni, anche all’estero, e aveva contribuito al mantenimento della famiglia.

Dopo il divorzio, la donna aveva reso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui affermava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire esclusivamente l’assegno divorzile corrisposto dall’ex coniuge. Dichiarava di non essere proprietaria di immobili né di beni mobili registrati e indicava la titolarità di tre conti correnti: BPM, Banca del Fucino e Bancoposta.

Nel corso dell’istruttoria di primo grado, gli accertamenti della Guardia di Finanza e la consulenza tecnica d’ufficio avevano però rivelato un elemento diverso: la donna aveva la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio. La Corte d’appello aveva ritenuto che questo elemento, considerata l’età del figlio e l’epoca in cui aveva iniziato la propria attività lavorativa, lasciasse presumere che le disponibilità economiche su quei conti fossero in realtà riconducibili alla madre, configurando una forma di interposizione fittizia.

La presunzione tributaria applicata al diritto di famiglia

Il passaggio giuridico centrale della pronuncia è il trasferimento di una presunzione elaborata nel diritto tributario al terreno delle controversie familiari sull’assegno divorzile.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l’amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova — anche presuntiva — che quei movimenti siano in realtà attribuibili al contribuente. Non è necessaria la prova diretta della titolarità: è sufficiente un quadro indiziario coerente e convincente.

La Cassazione ritiene che questa logica sia applicabile anche nel procedimento per la determinazione dell’assegno divorzile, quando occorre ricostruire la reale situazione economica di chi lo percepisce. Se esistono elementi che, valutati nel loro insieme, fanno ragionevolmente presumere che somme formalmente intestate a terzi siano nella disponibilità effettiva dell’ex coniuge beneficiario, il giudice può tenerne conto ai fini della quantificazione dell’assegno.

Nel caso in esame, la delega operativa sui conti del figlio — persona giovane, con una storia lavorativa ancora breve — costituisce l’elemento indiziario da cui la Corte d’appello ha tratto la presunzione di titolarità indiretta delle somme depositate. La Cassazione ritiene che questa valutazione di fatto sia insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito.

L’interposizione fittizia e la divergenza tra dichiarato e reale

La Corte qualifica la situazione come una forma di interposizione fittizia: il conto è formalmente intestato al figlio, ma la reale disponibilità economica sarebbe della madre, che opera su quei conti in forza della delega.

Questa ricostruzione spiega perché la situazione dichiarata dalla donna — nessun reddito, nessun patrimonio, sola percettrice dell’assegno — sia risultata incompatibile con il quadro emerso dalle indagini. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rappresentava uno stato patrimoniale depurato di tutto ciò che era formalmente intestato ad altri ma sostanzialmente nella sua disponibilità.

Il principio che la Cassazione applica è quello della prevalenza della sostanza sulla forma: non conta soltanto chi è formalmente intestatario di un conto o di un dossier titoli, ma chi ne ha la reale disponibilità e gestione. Quando la delega operativa è in capo all’ex coniuge che dichiara di non avere redditi, e quando la consistenza dei conti appare sproporzionata rispetto alle risorse del titolare formale, il giudice può presumere che la situazione dichiarata non rispecchi quella reale.

Le conseguenze pratiche sull’assegno divorzile

La riduzione dell’assegno divorzile in questo contesto si fonda sulla modifica delle condizioni economiche che ne avevano giustificato la quantificazione originaria. L’assegno divorzile, secondo i criteri elaborati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, ha natura composita: tiene conto sia della funzione assistenziale — garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita adeguato — sia della funzione perequativa e compensativa, legata ai contributi dati alla vita familiare.

Se la situazione economica dell’ex coniuge beneficiario risulta sostanzialmente diversa da quella dichiarata — perché dispone di risorse non dichiarate, anche attraverso conti formalmente intestati ad altri — viene meno il presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi economici propri. Il giudice può quindi ridurre l’assegno in misura corrispondente alle disponibilità effettivamente accertate.

Il messaggio della pronuncia: la trasparenza patrimoniale è bidirezionale

La pronuncia ha un valore che va oltre il caso specifico. Afferma che le tecniche di accertamento della reale situazione patrimoniale di un soggetto — sviluppate nel diritto tributario per contrastare l’evasione fiscale — sono strumenti utilizzabili anche nelle controversie familiari, quando si tratta di verificare se le dichiarazioni patrimoniali rese nel corso del procedimento corrispondano alla realtà.

Chi dichiara di non avere redditi né patrimoni e percepisce un assegno divorzile sulla base di quella dichiarazione deve essere consapevole che il giudice può disporre accertamenti approfonditi, avvalersi della Guardia di Finanza e utilizzare le risultanze bancarie — anche su conti intestati a terzi — per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La delega operativa su conti altrui, in particolare su quelli di figli giovani con risorse limitate, può diventare un indizio significativo di disponibilità economiche non dichiarate.




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