L’avvocato ha obblighi deontologici verso il cliente anche senza procura alle liti?


Il rapporto professionale nasce con il contratto di patrocinio, anche verbale e senza procura formale. I doveri deontologici scattano indipendentemente dal conferimento del mandato processuale. CNF 262/2025.

Una donna si rivolge a un avvocato per un problema relativo alla pensione di invalidità del marito. L’avvocato le prospetta la possibilità di recuperare dall’INPS somme fino a 300.000 euro. Lei paga. Non c’è mai stata una procura alle liti — il documento formale con cui si conferisce il mandato a rappresentare la parte in giudizio. L’avvocato sostiene di non avere obblighi verso di lei perché non aveva mai ricevuto un incarico formale.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 262 del 15 settembre 2025, rigetta questa difesa e conferma la sospensione dalla professione per un anno. Il rapporto professionale tra avvocato e cliente esiste anche senza procura alle liti: basta il contratto di patrocinio, anche verbale, anche desumibile da fatti concludenti. E con quel rapporto scattano tutti i doveri deontologici.

La domanda su se l’avvocato abbia obblighi deontologici verso il cliente anche senza procura alle liti richiede di distinguere due istituti giuridici diversi — la procura alle liti e il contratto di patrocinio — e di capire quale dei due genera i doveri deontologici del professionista.

La distinzione fondamentale: procura alle liti e contratto di patrocinio

Il CNF chiarisce la distinzione tra due istituti che spesso vengono confusi.

La procura alle liti è un negozio unilaterale con cui il cliente conferisce all’avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio. È il documento che l’avvocato allega agli atti processuali per dimostrare di essere legittimato ad agire in nome del proprio assistito. È un atto formale, spesso autenticato, che ha rilevanza processuale.

Il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale — strutturato secondo lo schema del mandato — con cui il cliente incarica l’avvocato di svolgere la propria opera professionale in suo favore. Può essere scritto, verbale o desumibile da fatti concludenti. Non richiede forme particolari. Non è necessariamente collegato a un’attività processuale: può riguardare consulenze, pareri, trattative stragiudiziali, assistenza in qualsiasi forma.

I doveri deontologici dell’avvocato — probità, diligenza, corretto adempimento del mandato, fedeltà agli interessi del cliente — nascono con il contratto di patrocinio, non con la procura alle liti. L’avvocato che riceve un incarico professionale, anche solo verbale, è soggetto a tutti i doveri previsti dal Codice deontologico forense, indipendentemente dal fatto che abbia mai depositato una procura in un fascicolo processuale.

Come si prova il contratto di patrocinio senza un atto scritto

Il CNF ribadisce che la prova del contratto di patrocinio può essere raggiunta anche in assenza di un accordo scritto e può essere desunta anche mediante fatti concludenti — comportamenti delle parti che presuppongono l’esistenza del rapporto professionale — anche in assenza di pagamento di corrispettivo.

Nel caso in esame, gli elementi che hanno provato l’esistenza del rapporto erano convergenti e univoci. L’avvocato aveva ammesso di aver ricevuto numerosi pagamenti dalla cliente. Aveva assunto l’impegno — poi disatteso — di restituire le somme ricevute. Aveva addirittura chiesto un rinvio dell’udienza disciplinare per tentare una definizione bonaria della vicenda.

Il CNF ha ritenuto che questi comportamenti non fossero “semplicisticamente giustificabili, anche alla luce dei rilevanti importi, a titolo di elargizioni liberali susseguenti ad una presunta relazione sentimentale” — la giustificazione alternativa tentata dall’avvocato. La combinazione di pagamenti significativi, impegno alla restituzione e tentativo di accordo stragiudiziale dimostrava inequivocabilmente l’esistenza di un rapporto professionale.

I doveri deontologici violati

Il CDD di Messina aveva contestato all’avvocato la violazione degli artt. 9, 12 e 26, comma 3, del Codice deontologico forense — doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e corretto adempimento del mandato.

Le condotte contestate erano gravi: richiesta di numerosi pagamenti per compensi professionali; invio via telefono di foto di assegni intestati alla cliente ma mai consegnati; mancato seguito agli impegni di restituzione delle somme; promesse di recupero di somme ingenti dall’INPS rimaste senza risultato.

Il CNF ha confermato che tutte queste condotte integravano violazioni deontologiche in quanto compiute nell’ambito di un rapporto professionale accertato — e che la difesa fondata sulla mancanza di procura formale era irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare.

La sanzione: un anno di sospensione proporzionata

Il CNF ha giudicato proporzionata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno, richiamando i criteri previsti dagli artt. 21 e 22 del Codice deontologico forense.

Tre elementi hanno orientato la valutazione sulla gravità: la pluralità delle condotte contestate — non un episodio isolato ma una serie di comportamenti scorretti nel tempo; il pregiudizio arrecato all’immagine della professione forense — un avvocato che approfitta della fiducia di un cliente vulnerabile danneggia la credibilità dell’intera categoria; l’assenza di qualsiasi comportamento restitutorio o riparativo — l’avvocato non aveva restituito nulla né aveva fatto alcun gesto per rimediare al danno causato.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ha implicazioni dirette per i clienti e per gli avvocati.

Per i clienti: chiunque si rivolga a un avvocato — anche solo per una consulenza verbale, anche senza firmare una procura — è titolare di un rapporto professionale che fa sorgere doveri deontologici in capo al professionista. I pagamenti effettuati, gli impegni assunti verbalmente, le comunicazioni intercorse possono tutti provare l’esistenza del rapporto. In caso di condotte scorrette, il cliente può presentare esposto al Consiglio dell’Ordine senza dover dimostrare l’esistenza di una procura formale.

Per gli avvocati: la mancanza di una procura alle liti o di un incarico scritto non esclude i doveri deontologici. Da quando si accetta anche solo informalmente di assistere qualcuno, si è soggetti a tutti gli obblighi previsti dal Codice deontologico. I pagamenti ricevuti senza un incarico formalizzato, in assenza di altra spiegazione credibile, provano l’esistenza del rapporto professionale.

In sintesi

Il rapporto professionale tra avvocato e cliente nasce con il contratto di patrocinio — un accordo anche verbale e desumibile da fatti concludenti — non con la procura alle liti. I doveri deontologici di probità, diligenza e corretto adempimento del mandato scattano con il contratto di patrocinio, indipendentemente dal conferimento di un mandato processuale formale. La prova del contratto può essere raggiunta attraverso comportamenti concludenti come il pagamento di compensi, l’impegno alla restituzione e il tentativo di accordo stragiudiziale.




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 Angelo Greco

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