Come disfarsi dell’eredità?


In che modo è possibile sbarazzarsi dei beni o delle quote sulle cose in comproprietà derivanti dall’accettazione dell’eredità?

L’eredità non è un obbligo ma un diritto, tant’è che la legge consente di rinunciarvi prima che l’accettazione (anche tacita) possa dirsi perfezionata. Il rifiuto integrale del patrimonio ereditario costituisce solo uno dei rimedi che consentono di disfarsi dell’eredità: come diremo, infatti, l’ordinamento permette di sbarazzarsi dei beni – o delle quote su di essi – ricevuti tramite successione a causa di morte facendo ricorso ad altri metodi.

Si tratta di strumenti diversi dalla divisione della comunione ereditaria e dalla conseguente assegnazione o vendita all’asta, rimedi ordinari previsti dalla legge ogni volta che anche un solo proprietario chieda lo scioglimento della massa comune. Queste soluzioni, infatti, richiedono una procedura giudiziaria lunga e costosa, che non permette di disfarsi dell’eredità in tempi brevi e, soprattutto, con un atto unilaterale.

Come si rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità è l’atto solenne con cui il chiamato rifiuta la qualità di erede decidendo di rimanere estraneo alla successione.

La rinuncia è valida solo se fatta per iscritto, con dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; essa è successivamente iscritta nel registro delle successioni (art. 519 c.c.).

La rinuncia deve essere totale e incondizionata: è nulla quella fatta sotto condizione, a termine o solo per una parte dell’eredità (art. 520 c.c.).

La rinuncia ha effetto retroattivo, nel senso che il suo autore è considerato estraneo alla successione come se non avesse mai assunto la qualità di chiamato (art. 521 c.c.).

Come si rinuncia ai beni già ereditati?

La rinuncia all’eredità impedisce al chiamato di acquisire la qualità di erede e, conseguentemente, di acquistare qualsiasi bene facente parte della successione.

In buona sostanza, chi rinuncia all’eredità rifiuta ogni cosa, non essendo ammessa una rinuncia parziale.

Questa soluzione potrebbe apparire eccessivamente drastica per coloro che sono interessati a una parte dell’eredità mentre farebbero volentieri a meno di un’altra.

Si pensi al figlio che eredita la piena proprietà di una casa del defunto padre e un piccolo terreno incoltivabile e non edificabile.

In situazioni di questo tipo il chiamato può accettare l’eredità e, successivamente, rinunciare solamente ai beni di cui non vuole farsi carico, ad esempio perché comportano oneri senza alcun vantaggio.

Secondo la legge (l. 30 dicembre 2025, n. 199), l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato (art. 827 c.c.), è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

Insomma: per rinunciare agli immobili occorre allegare all’atto notarile la documentazione che dimostri la regolarità del bene; in caso contrario, l’effetto traslativo a favore dello Stato non si verificherà.

Di conseguenza, si può rinunciare ai beni ereditati purché, qualora si tratti di immobili, all’atto sia allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

Ciò impedisce, in concreto, di disfarsi dei ruderi e degli altri immobili inabitabili ponendoli a carico dello Stato.

Come si rinuncia alla quota di comproprietà?

Può accadere che l’erede voglia rinunciare alla sua quota di comproprietà su uno dei beni in comunione ereditaria.

Si pensi al figlio che eredita la piena proprietà di una casa del defunto padre e una piccola quota di un immobile fatiscente in comunione con altri parenti.

In ipotesi del genere, laddove non sia possibile trovare qualcuno interessato all’acquisto della propria porzione, è possibile ricorrere alla rinuncia alla quota di comproprietà.

Si tratta a tutti gli effetti di una rinuncia abdicativa, caratterizzata però dal fatto che nella titolarità della porzione a cui si è rinunciato subentrano gli altri comproprietari anziché lo Stato.

In altre parole, con la rinuncia alla comproprietà si verifica l’accrescimento delle quote degli altri, con la conseguenza che essa si configura – in fin dei conti – come una donazione indiretta a favore di costoro.

Che l’operazione sia lecita è confermato anche dalla legge (art. 1104 c.c.), laddove dice che «Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto».

La rinuncia va fatta con atto notarile da trascrivere successivamente in conservatoria; la sua validità non è subordinata al consenso degli altri comproprietari.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Si può rinunciare alla quota di comproprietà di un immobile?

Come disfarsi dell’eredità mediante donazione?

Come ricordato, la rinuncia alla quota di comproprietà, comportando l’accrescimento delle porzioni degli altri, si configura sostanzialmente come una donazione indiretta.

In effetti, l’ultimo strumento per disfarsi dell’eredità è proprio la donazione: chi non intende trattenere determinati beni – o quote di essi – può deciderle di regalarle a qualcun altro, ad esempio ai figli oppure agli altri comproprietari.

Rispetto all’abdicazione, dal punto di vista pratico non cambia praticamente nulla, salvo che per le spese notarili e le imposte che, nel caso di donazione, solitamente gravano sul donatario.




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 Mariano Acquaviva

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