Se il giudice ordina una nuova mediazione, quella già fatta in precedenza è sufficiente?


La mediazione disposta dal giudice ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 è autonoma rispetto a quella precedente. La sua omissione causa improcedibilità. Trib. Parma 512/2026.

Le parti hanno già tentato la mediazione prima del processo — volontariamente, con esito negativo. La causa inizia. Il giudice, nel corso del giudizio, ordina una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010. Una delle parti non la esperisce, ritenendo di aver già adempiuto all’obbligo con la mediazione precedente.

Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 512 del 4 maggio 2026, dichiara improcedibile la domanda. La mediazione disposta dal giudice nel corso del processo è un adempimento autonomo e distinto rispetto a qualsiasi mediazione precedentemente esperita — volontaria o obbligatoria. Chi non la rispetta vede la propria domanda dichiarata improcedibile, indipendentemente da ciò che ha fatto prima.

La domanda su se la mediazione già fatta in precedenza sia sufficiente quando il giudice ne ordina una nuova ha risposta negativa, con conseguenze processuali gravi per chi ignora l’ordine del giudice ritenendo di aver già adempiuto.

La mediazione delegata dal giudice: uno strumento autonomo

L’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010 — introdotto dalla riforma del 2023 — consente al giudice di disporre, nel corso del giudizio, che le parti tentino la mediazione. Questo strumento è distinto dalla mediazione obbligatoria prevista come condizione di procedibilità prima dell’avvio del processo.

La mediazione disposta dal giudice — definita comunemente mediazione demandata o iussu iudicis — nasce da una valutazione del giudice sulla concreta possibilità di composizione della lite nel momento in cui il processo è già avviato. Il giudice conosce ormai le posizioni delle parti, ha letto gli atti, ha valutato la natura della controversia: decide che un nuovo tentativo di mediazione, in questa fase e con queste informazioni disponibili, può avere concrete possibilità di successo.

La violazione dell’obbligo di esperire questa mediazione produce una conseguenza processuale precisa: l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Perché la mediazione precedente non vale come adempimento anticipato

Il punto centrale della pronuncia è la natura autonoma della mediazione demandata rispetto a qualsiasi tentativo precedente. Il Tribunale di Parma chiarisce che la mediazione volontaria esperita prima del processo — anche se infruttuosa, anche se relativa allo stesso oggetto — non può “assurgere ad adempimento anticipato” della mediazione disposta successivamente dal giudice.

Il ragionamento è fondato sulla diversità di contesto e di funzione tra le due procedure. La mediazione pre-processuale — volontaria o obbligatoria — avviene prima che le parti abbiano cristallizzato le proprie posizioni processuali, prima che emergano tutti gli elementi della controversia, prima che il giudice abbia valutato la situazione. Spesso è un adempimento formale, eseguito rapidamente per soddisfare la condizione di procedibilità.

La mediazione demandata dal giudice avviene in un momento diverso: le parti si conoscono già processualmente, il giudice ha valutato la controversia e ha ritenuto opportuno il tentativo, le informazioni disponibili sono più complete. È una procedura con una diversa probabilità di successo e con una diversa funzione all’interno del procedimento.

Consentire alla parte di sottrarsi alla mediazione demandata invocando una precedente mediazione già esperita svuoterebbe di contenuto il potere del giudice di cui all’art. 5-quater.

Il caso concreto: fideiussione e ordinanza del giudice ignorata

Nel caso esaminato dal Tribunale di Parma, il giudizio riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un’obbligazione fideiussoria. Il Tribunale specifica che la fideiussione non è ascrivibile alla materia dei contratti bancari — materia soggetta a mediazione obbligatoria — e quindi la mediazione non era obbligatoria come condizione di procedibilità ab origine.

Nel corso del giudizio, il giudice aveva rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, contestualmente, aveva ordinato alle parti di esperire la mediazione facoltativa ai sensi dell’art. 5-quater. La parte opposta — quella che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo — non aveva rispettato quell’ordine.

A sua difesa, la parte aveva eccepito che prima dell’ordinanza le parti avevano già esperito infruttuosamente una mediazione volontaria. Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione infondata e ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria.

Le conseguenze processuali: improcedibilità della domanda

La conseguenza della violazione dell’ordine di mediazione demandata è l’improcedibilità della domanda — non della domanda in senso generico, ma di quella specifica domanda che il giudice aveva inteso tutelare disponendo la mediazione.

Nel caso in esame, la parte che non aveva rispettato l’ordine era quella che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo: l’improcedibilità ha colpito quindi la domanda monitoria — la pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo — con conseguenze significative per il creditore che aveva già ottenuto un titolo esecutivo.

Questa conseguenza rende evidente l’importanza di non ignorare mai gli ordini del giudice in materia di mediazione demandata, anche quando si ritiene di aver già adempiuto in precedenza a procedure analoghe.

Il coordinamento con la pronuncia del Tribunale di Novara

La pronuncia del Tribunale di Parma si affianca — con risultato apparentemente opposto — alla sentenza del Tribunale di Novara n. 151/2026 esaminata in precedenza, che aveva invece ritenuto la mediazione sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando era prescritta la negoziazione assistita.

Le due pronunce non si contraddicono: operano su piani diversi. Il Tribunale di Novara si occupa della condizione di procedibilità pre-processuale — la procedura da esperire prima di fare causa — e afferma che la procedura più garantita soddisfa quella meno garantita. Il Tribunale di Parma si occupa della mediazione nel corso del processo — disposta dal giudice con apposita ordinanza — e afferma che quella procedura specifica, ordinata in quel momento processuale specifico, non può essere sostituita da nulla di precedente.

In sintesi

La mediazione disposta dal giudice nel corso del processo ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010 è un adempimento autonomo e distinto rispetto a qualsiasi mediazione precedentemente esperita tra le parti — volontaria o obbligatoria. La parte che non rispetta l’ordine del giudice di esperire la mediazione demandata vede la propria domanda dichiarata improcedibile, indipendentemente da ciò che aveva fatto prima dell’avvio del processo. La mediazione pre-processuale non può valere come adempimento anticipato della mediazione disposta successivamente dal giudice.




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 Angelo Greco

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