Il piano di riparto è parte integrante del verbale da comunicare ai condomini assenti. La sua omissione annulla la delibera perché impedisce di valutare se impugnarla. Trib. Napoli 2010/2026.
Due coniugi comproprietari di un appartamento non partecipano all’assemblea condominiale. Ricevono il verbale di quanto deliberato, ma senza il piano di riparto approvato dall’assemblea. Non sanno quanto dovranno pagare. Il condominio sostiene che avrebbe fornito il piano in corso di giudizio. Il Tribunale annulla la delibera.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2010 del 9 febbraio 2026, stabilisce un principio preciso: il piano di riparto non è un documento accessorio che l’amministratore può trasmettere separatamente o su richiesta. È parte integrante del verbale che deve essere comunicato ai condomini assenti. Senza di esso, la comunicazione è incompleta e la delibera è annullabile.
La domanda su se il verbale dell’assemblea condominiale inviato agli assenti debba contenere il piano di riparto ha risposta affermativa, con una distinzione fondamentale rispetto agli obblighi che precedono l’assemblea: la comunicazione post-assembleare richiede un grado di completezza informativa superiore alla convocazione.
La distinzione fondamentale: convocazione e comunicazione post-assembleare
Il Tribunale di Napoli chiarisce subito una distinzione che la giurisprudenza ha già elaborato con riferimento alla convocazione. Per la convocazione dell’assemblea, la legge non impone all’amministratore di allegare i documenti contabili — rendiconto, piani di riparto, preventivi — all’avviso di convocazione. L’art. 1130-bis cod. civ. stabilisce che i condomini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese, ma non obbliga l’amministratore ad allegarli preventivamente. È sufficiente che tali documenti siano a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta per la consultazione.
La comunicazione post-assembleare — il verbale inviato ai condomini assenti — risponde a una logica completamente diversa. Non serve a informare il condomino di cosa si discuterà: serve a metterlo nelle condizioni di decidere se impugnare o meno la delibera già adottata. È questo obbligo funzionale che impone un grado di completezza informativa superiore.
Perché il piano di riparto è parte integrante del verbale
Il piano di riparto — il documento che indica quanto ciascun condomino dovrà versare per le spese deliberate — non è un allegato facoltativo del verbale. È la traduzione concreta della delibera nella sfera patrimoniale di ciascun condomino.
Il Tribunale argomenta con precisione: il condomino assente che riceve solo il verbale conosce l’importo totale della spesa approvata, ma non conosce la quota specifica posta a suo carico. È però proprio quella quota l’elemento che più direttamente incide sulla sua posizione patrimoniale e che — verosimilmente — guida la sua decisione di impugnare o meno la delibera.
Un condomino che non sa quanto dovrà pagare non è in condizione di valutare se la delibera gli arrechi un pregiudizio concreto, se i criteri di ripartizione siano stati applicati correttamente, se esistano vizi nella delibera che giustifichino un’impugnazione. La comunicazione priva del piano di riparto è strutturalmente incompleta per la funzione che deve svolgere.
Il vizio procedurale che annulla la delibera
L’omessa allegazione del piano di riparto al verbale comunicato agli assenti costituisce un vizio procedurale che inficia la validità della comunicazione e, di conseguenza, la delibera stessa.
Il Tribunale qualifica questo vizio come analogo — sul piano strutturale — all’incompleta convocazione, che l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. sanziona espressamente con l’annullabilità. Entrambi ledono un diritto del condomino a una corretta informazione: nel caso della convocazione, l’informazione necessaria per partecipare consapevolmente all’assemblea; nel caso della comunicazione post-assembleare, l’informazione necessaria per decidere se esercitare il proprio diritto di impugnazione.
La funzione specifica della comunicazione post-assembleare è proprio quella di far decorrere il termine per l’impugnazione. Se la comunicazione è incompleta, quella funzione non può essere assolta correttamente: il condomino non ha gli elementi per decidere se agire, e il termine di impugnazione non può legittimamente decorrere.
La presunzione di regolarità della costituzione dell’assemblea
Il Tribunale respinge invece il primo motivo di impugnazione — l’irregolarità nella convocazione — applicando un principio diverso. La formula rituale riportata nel verbale con cui il presidente “dichiara validamente costituita l’assemblea” crea una presunzione iuris tantum — valida fino a prova contraria — che siano state compiute tutte le verifiche di legge, inclusa quella sulla regolarità della convocazione di tutti gli aventi diritto.
In assenza di prove contrarie specifiche prodotte dai condomini impugnanti, la contestazione sulla regolarità della convocazione resta infondata. La presunzione regge.
La pronuncia mostra così la diversa intensità dei due vizi: sulla convocazione la presunzione di regolarità protegge il condominio che non riesce a produrre la prova contraria; sulla comunicazione post-assembleare l’omissione documentale è dimostrata dai fatti e non può essere sanata con promesse di produzione futura.
Le conseguenze pratiche per gli amministratori
La pronuncia impone agli amministratori una verifica attenta su cosa deve essere allegato al verbale inviato ai condomini assenti.
Non è sufficiente inviare il testo del verbale con il resoconto delle decisioni adottate. Quando l’assemblea ha approvato una spesa con relativo piano di riparto, quel piano deve essere allegato al verbale comunicato agli assenti — non trasmesso separatamente su richiesta, non prodotto in corso di giudizio se contestato.
Il condominio che in giudizio si limitasse a sostenere che avrebbe fornito il piano di riparto “nel corso del processo” — come è accaduto nel caso in esame — non assolve l’onere probatorio. La prova della completezza della comunicazione deve essere fornita con riferimento al momento in cui la comunicazione è avvenuta, non successivamente.
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Angelo Greco
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