Come rinnovare l’Assegno di inclusione dal 1° agosto 2026: le istruzioni INPS per domanda, requisiti, pagamenti, PAD, SIISL e gestione della Carta ADI.
Molti lettori vogliono sapere come si rinnova l’Assegno di inclusione e cosa succede alla Carta ADI. Dal 1° agosto 2026 le modalità sono cambiate. Chi termina le mensilità dell’Assegno di inclusione non ottiene automaticamente la prosecuzione del beneficio. Per continuare a riceverlo occorre presentare una nuova domanda, attendere la verifica dei requisiti e seguire alcune regole che cambiano a seconda che la composizione del nucleo familiare sia rimasta invariata oppure abbia subito modifiche.
Con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, l’INPS ha riepilogato le modalità di rinnovo dell’ADI e ha chiarito quando può essere utilizzata la vecchia Carta ADI e quando, invece, deve esserne rilasciata una nuova.
Ora vediamo tutto nei dettagli.
Quanto dura l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione viene riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
Alla scadenza può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, ma il rinnovo:
- non è automatico;
- richiede la presentazione di una nuova domanda;
- è subordinato a una nuova verifica di tutti i requisiti economici, familiari e di residenza previsti dalla legge.
La possibilità di ottenere ulteriori rinnovi non è quindi legata soltanto alla precedente percezione del sussidio: il nucleo deve continuare a rispettare le condizioni richieste per accedere alla misura.
Chi può presentare una nuova domanda dal 1° agosto 2026?
La scadenza riguarda, in particolare, i nuclei che avevano percepito l’ADI senza interruzioni da gennaio 2024.
Per questi beneficiari:
- a giugno 2025 era stata pagata la diciottesima e ultima mensilità della prima domanda;
- dal 1° luglio 2025 era stato possibile presentare la prima domanda di rinnovo;
- i primi pagamenti del rinnovo erano partiti da agosto 2025.
A luglio 2026 viene invece corrisposta la dodicesima e ultima mensilità relativa a quel primo rinnovo. Di conseguenza, gli stessi nuclei possono presentare un’ulteriore domanda di rinnovo a partire dal 1° agosto 2026.
La domanda di agosto 2026 serve, quindi, a proseguire la fruizione della misura dopo la conclusione delle dodici mensilità riconosciute con il precedente rinnovo.
Quando deve essere presentata la domanda di rinnovo?
La regola fondamentale è che la domanda può essere presentata soltanto quando la precedente risulta nello stato di “terminata”.
In particolare, la richiesta deve essere inoltrata a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento e dunque:
- dopo la diciottesima mensilità, quando si conclude la prima domanda;
- dopo la dodicesima mensilità, quando termina un precedente rinnovo.
Non bisogna anticipare la richiesta. Una domanda presentata durante l’ultimo mese di fruizione dell’ADI non può essere elaborata con esito positivo.
Pertanto, chi riceve la dodicesima mensilità a luglio 2026 non deve presentare la domanda nello stesso mese, ma deve attendere il 1° agosto 2026.
Chi può chiedere il rinnovo?
La nuova domanda può essere presentata dalla stessa persona che aveva inoltrato la precedente richiesta, oppure da un altro componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare.
La scelta del richiedente può incidere sulla gestione della Carta ADI. Se il nuovo richiedente non è già intestatario di una carta attiva, infatti, sarà necessario emetterne una nuova.
Come si presenta la domanda?
Il rinnovo si richiede attraverso gli stessi canali utilizzati per la domanda iniziale dell’Assegno di inclusione:
- direttamente sul portale dell’INPS, utilizzando un’identità digitale;
- tramite un patronato;
- tramite un Centro di assistenza fiscale.
È necessario disporre di un ISEE valido e aggiornato. La presentazione della domanda non garantisce da sola il rinnovo: l’INPS deve verificare nuovamente il possesso di tutti i requisiti richiesti.
Cosa succede se il nucleo familiare non è cambiato?
Quando il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla precedente domanda, al netto di nascite e decessi, la procedura è semplificata.
Il richiedente non deve effettuare una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (il cosiddetto SIISL), né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale del nucleo (il PAD).
Restano validi l’iscrizione al SIISL e il PAD sottoscritto con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo viene considerato un semplice aggiornamento del precedente.
In caso di accoglimento, il beneficio decorre dal mese in cui è stata presentata la domanda di rinnovo.
Cosa succede se il nucleo familiare è cambiato?
Se la composizione del nucleo è variata rispetto alla precedente domanda, anche quando uno dei componenti ha già percepito l’ADI, è invece necessario iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD del nucleo.
In questa ipotesi il beneficio decorre dal mese in cui viene sottoscritto il nuovo PAD, e non semplicemente dal mese di presentazione della domanda.
Per evitare ritardi, è quindi opportuno completare la sottoscrizione del Patto nello stesso mese in cui viene presentata la richiesta di rinnovo.
È ancora previsto un mese senza pagamento?
La normativa vigente dal 2026 non prevede più il mese obbligatorio di sospensione tra la conclusione del precedente periodo di fruizione e il rinnovo. Dunque, se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo all’ultimo pagamento e, quando necessario, il PAD viene sottoscritto nello stesso mese, il beneficio può essere riconosciuto senza perdere una mensilità di competenza.
Chi riceve l’ultima mensilità a luglio 2026 e presenta correttamente la domanda ad agosto può quindi ottenere il rinnovo con decorrenza da agosto, sempre che la richiesta venga accolta.
A quanto ammonta la prima mensilità del rinnovo?
La prima mensilità di ogni rinnovo viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile spettante.
La riduzione riguarda soltanto la prima mensilità del nuovo periodo di dodici mesi. Dalle mensilità successive viene corrisposto l’importo ordinariamente spettante, salvo variazioni derivanti dalla situazione economica o familiare.
Dopo l’accoglimento della domanda, i primi pagamenti vengono normalmente disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre le mensilità successive vengono accreditate intorno al giorno 27, secondo il calendario INPS.
Bisogna presentarsi nuovamente ai Servizi sociali?
Anche in caso di rinnovo resta l’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD, quando questa è necessaria.
La mancata presentazione può comportare la sospensione dei pagamenti successivi.
L’obbligo riguarda tutti i nuclei che presentano una domanda di rinnovo, compresi quelli composti da una sola persona o esclusivamente da soggetti esonerati dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Cosa controllare prima di inviare la domanda
Particolare attenzione deve essere prestata quando nella precedente domanda era stata dichiarata una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza.
Se la situazione non è cambiata e la certificazione è ancora valida, nella nuova domanda devono essere nuovamente indicati gli estremi della certificazione, nonché i dati del programma di cura e assistenza in corso.
Se la certificazione o il programma sono scaduti, il beneficiario deve ottenere la nuova documentazione prima di presentare la domanda. Una richiesta di rinnovo contenente gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il proprio iter.
Bisogna rinnovare anche la Carta ADI?
Non esiste una domanda separata per il rinnovo della Carta ADI. È la nuova domanda dell’Assegno di inclusione a determinare se continuare a utilizzare la carta già esistente oppure se emetterne una nuova.
La Carta ADI è lo strumento elettronico sul quale viene accreditato il beneficio ed è rilasciata tramite gli uffici postali.
Nucleo invariato e stesso richiedente
Se il nucleo familiare è rimasto invariato, il richiedente è lo stesso e la Carta ADI è ancora attiva, non bloccata, non scaduta e non disattivata, i nuovi importi vengono accreditati sulla carta già utilizzata.
Non è quindi necessario ritirarne una nuova.
Nucleo invariato ma nuovo richiedente
Se la domanda è presentata da un diverso componente maggiorenne:
- quando il nuovo richiedente possiede già una Carta ADI attiva, gli accrediti vengono effettuati su quella carta;
- quando non è già intestatario di una Carta ADI, viene emessa una nuova carta a suo nome.
La carta intestata al precedente richiedente resta utilizzabile per spendere le somme residue, fino all’esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non riceverà ulteriori accrediti. Non deve essere restituita.
Nucleo familiare variato
Quando la composizione del nucleo è cambiata viene sempre emessa una nuova Carta ADI, anche se il richiedente è lo stesso ed è già titolare di una carta ancora attiva.
La vecchia carta continua a funzionare esclusivamente per utilizzare le somme rimaste disponibili, fino all’esaurimento del saldo o alla scadenza. Su di essa, però, non saranno effettuati nuovi accrediti.
Come funziona l’individualizzazione della Carta ADI?
L’individualizzazione permette di suddividere l’importo dell’ADI tra più componenti maggiorenni del nucleo familiare, attraverso carte intestate separatamente.
Chi aveva già richiesto questa modalità e vuole mantenerla deve indicarla nuovamente nella domanda di rinnovo. La scelta precedente non viene automaticamente confermata.
Se il nucleo è invariato e l’individualizzazione viene confermata, gli accrediti continuano sulle carte già in uso. Se invece l’individualizzazione viene richiesta per la prima volta, vengono emesse nuove carte soltanto per i componenti che non ne possiedono già una attiva.
Quando il nucleo è variato, invece, vengono emesse nuove carte per i beneficiari, anche se questi possiedono già carte collegate alla precedente domanda. Le vecchie carte restano utilizzabili soltanto per le somme residue.
Esempio pratico
Una famiglia ha ricevuto a luglio 2026 la dodicesima mensilità del precedente rinnovo.
La domanda non deve essere presentata a luglio, perché la precedente pratica non è ancora “terminata”. Potrà essere inoltrata dal 1° agosto 2026.
Se il nucleo non è cambiato, non sarà necessario sottoscrivere un nuovo PAD e, in caso di accoglimento, il beneficio decorrerà da agosto. La prima mensilità sarà pari al 50% dell’importo spettante.
Se la Carta ADI del richiedente è ancora attiva, gli accrediti proseguiranno sulla stessa carta. Se, invece, il nucleo è cambiato, dovranno essere effettuate la nuova iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD e sarà emessa una nuova Carta ADI.
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Paolo Remer
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