Presidente: Amoroso – Redattore: Viganò
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico di S. H., con ordinanza del 1° aprile 2025, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 1° aprile 2025 (reg. ord. n. 94 del 2025), la Corte d’appello di Roma, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non limita al difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni per proporre impugnazione, rispetto ai termini indicati nel comma 1.
1.1.- La Corte rimettente è investita dell’appello contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale ordinario di Cassino il 19 settembre 2024 nei confronti di S. H., giudicato in assenza e assistito da un difensore di fiducia. Il Tribunale si era riservato di depositare la motivazione nei successivi trenta giorni; ai sensi dell’art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., dunque, l’imputato e il suo difensore avrebbero potuto presentare appello entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, ossia il 3 dicembre 2024. Il difensore dell’imputato ha tuttavia presentato appello il 18 dicembre 2024, avvalendosi del censurato comma 1-bis del medesimo articolo, che prevede l’aumento di quindici giorni dei termini di cui al comma 1 per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Di qui la rilevanza della questione prospettata: se essa fosse giudicata fondata, infatti, l’appello dovrebbe essere considerato inammissibile per tardività.
1.2.- Circa la non manifesta infondatezza della questione, la rimettente ricostruisce anzitutto il quadro normativo nel quale il censurato comma 1-bis si inserisce.
Il giudice a quo osserva in particolare che il d.lgs. n. 150 del 2022, con l’art. 33, comma 1, lettera d), aveva introdotto nell’art. 581 cod. proc. pen. un nuovo comma 1-quater, il quale stabiliva che il difensore dell’imputato giudicato in assenza dovesse depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Parallelamente a tale disposizione, lo stesso d.lgs. n. 150 del 2022, con il richiamato art. 33, comma 1, lettera f), aveva introdotto il censurato comma 1-bis nell’art. 585 cod. proc. pen. Consapevole – osserva la rimettente – «che l’assenza dell’imputato può comportare una maggiore difficoltà di contatti con il difensore, e quindi ostacolare quest’ultimo nel munirsi del mandato a impugnare richiesto dall’art. 581 comma 1quater c.p.p.», il legislatore avrebbe previsto un termine di quindici giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari per il caso di imputato giudicato in assenza, proprio per rendere più agevoli al difensore «le ricerche dell’imputato in vista del deposito del mandato ad impugnare».
Il giudice a quo osserva, poi, che l’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare) ha modificato il citato comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., limitando l’onere di munirsi dello specifico mandato a impugnare al solo difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza.
La legge n. 114 del 2024 non ha parallelamente modificato, però, il censurato comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., che continua ad applicarsi al «difensore dell’imputato giudicato in assenza», senza distinguere tra difensore di fiducia e d’ufficio. Conseguentemente, a parere del giudice a quo, l’allungamento di quindici giorni dei termini ordinari per l’impugnazione continuerebbe a trovare logica spiegazione per il difensore d’ufficio, tuttora gravato dell’onere di munirsi di specifico mandato a impugnare, ma non potrebbe più giustificarsi in relazione al difensore di fiducia, che di tale onere non è più gravato.
Più in particolare, all’esito delle modifiche intervenute nel 2024, la disciplina censurata violerebbe l’art. 3 Cost. sotto un duplice profilo. Da un lato, essa equiparerebbe irragionevolmente il trattamento di due posizioni del tutto differenti (quella del difensore d’ufficio e quella del difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, solo il primo risultando ormai gravato dell’onere di munirsi di specifico mandato a impugnare). Dall’altro, essa creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in presenza e il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, dal momento che soltanto quest’ultimo è beneficiario del termine aggiuntivo previsto dalla disposizione censurata, senza che ciò trovi giustificazione negli adempimenti per l’ottenimento dello specifico mandato a impugnare, che oggi non sono più richiesti.
La rimettente auspica, dunque, una pronuncia con la quale questa Corte limiti al solo difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza l’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dalla disposizione censurata.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva anzitutto l’interveniente che il vigente sistema processuale configurerebbe «un vero e proprio statuto dell’imputato assente, costituito da determinate e imprescindibili garanzie procedimentali»; e che proprio la distinzione tra procedimenti che coinvolgono imputati presenti e assenti consentirebbe di cogliere la ragionevolezza della disciplina censurata.
In effetti, «ancorché la norma sospettata di illegittimità possa o meno caratterizzarsi per la genesi descritta dal giudice a quo e, quindi, essere stata introdotta in conseguenza dell’aggravio previsto dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p. per consentire al difensore dell’imputato giudicato in assenza di introdurre impugnazione», la scelta del legislatore del 2024 di limitare quell’aggravio al solo difensore di ufficio, mantenendo però anche per il difensore di fiducia l’aumento del termine per impugnare previsto dalla disposizione censurata, troverebbe comunque il proprio fondamento nella considerazione che l’assenza dell’imputato «è una condizione cui l’ordinamento appresta maggiori tutele e garanzie».
Del resto, lo stesso difensore di fiducia ben potrebbe aver avuto l’incarico all’inizio del procedimento e non avere avuto più alcun contatto con l’assistito. Di ciò sarebbe puntuale dimostrazione il fatto che la mera nomina di un difensore di fiducia non sia «garanzia sufficiente del fatto che l’imputato abbia conoscenza effettiva del processo». La «presunzione assoluta di una continua permanenza in concreto del canale comunicativo del difensore presente in giudizio, [con] l’imputato dichiarato assente» non apparirebbe pertanto «conforme ad un sistema processuale che garantisce l’assente con particolari tutele, tra le quali il diritto all’effettiva conoscenza della pendenza di un giudizio e di una sentenza di condanna a suo carico».
Il mantenimento del termine di quindici giorni aggiuntivi anche per il difensore di fiducia sarebbe, in definitiva, «in linea con la priorità di garantire più che possibile l’imputato assente dalle conseguenze della lesione del “diritto di difendersi, essendo informato”, posto a fondamento della tutela della parte assente e dello stesso principio del giusto processo».
3.- L’Unione delle camere penali italiane (UCPI) ha depositato un’opinione in qualità di amicus curiae, ammessa con decreto presidenziale del 1° aprile 2026.
L’amicus auspica, in particolare, il rigetto della questione prospettata, dal momento che – anche laddove il legislatore del 2022 avesse effettivamente inteso ancorare l’aumento di quindici giorni del termine per impugnare all’onere di munirsi di specifico mandato a impugnare posto a carico del difensore dell’imputato giudicato in assenza – sussisterebbero comunque altre ragioni che potrebbero conferire ragionevolezza alla disposizione censurata. Ad esempio, potrebbe sostenersi «che come il difensore d’ufficio dell’assente, così anche il difensore di fiducia abbia la necessità di prendere contatti con il proprio assistito dopo la pronuncia di primo grado». Ciò che rileverebbe sarebbe, invece, soltanto la presenza o l’assenza dell’imputato nel corso del giudizio.
Inoltre, l’UCPI sottolinea come l’ordinanza di rimessione auspichi una pronuncia in malam partem, funzionale soltanto a «limitare la possibilità di proporre gravami avverso una sentenza sfavorevole».
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- La Corte d’appello di Roma, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non limita al difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni per proporre impugnazione, rispetto ai termini indicati nel comma 1.
5.- La questione è ammissibile.
L’amicus curiae osserva che la Corte rimettente auspica una sentenza in malam partem per il difensore dell’imputato. Più precisamente, essa sollecita una sentenza formalmente additiva, ma nella sostanza parzialmente ablativa del termine supplementare a impugnare di quindici giorni per il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza: con un esito – dunque – complessivamente deteriore per la difesa.
Tuttavia, rispetto a una questione che non coinvolge il diritto penale sostanziale, questo rilievo non può essere di per sé considerato di ostacolo alla sua ammissibilità (ex multis, sentenze n. 173 del 2022, n. 218 del 2020, n. 121 del 2009, n. 320 e n. 26 del 2007, in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina processualpenalistica censurata ha comportato effetti sfavorevoli per l’imputato).
E ciò a condizione che l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale si faccia carico – anche attraverso la modulazione degli effetti temporali della sentenza (per un recente esempio in materia processuale, in relazione alla tutela dell’affidamento della persona offesa, sentenza n. 123 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto) – di salvaguardare la posizione giuridica di chi abbia confidato nella disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, in particolare esercitando le proprie facoltà defensionali entro i termini da essa previsti, come in effetti accaduto nel procedimento a quo.
6.- Nel merito, la questione non è fondata.
6.1.- Occorre preliminarmente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 128, n. 39 e n. 38 del 2025, rispettivamente punti 4.2., 4.1. e 4 del Considerato in diritto; n. 189, n. 96 e n. 83 del 2024, rispettivamente punti 9, 7 e 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto).
6.2.- L’ordinanza di rimessione muove dal presupposto che la disposizione censurata, il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., sia stata introdotta dal legislatore del 2022 in chiave di compensazione rispetto alla contestuale introduzione del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., che – nella sua versione originaria – richiedeva tanto al difensore d’ufficio, quanto a quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, di depositare con l’atto di impugnazione, a pena d’inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza da sottoporre a gravame. La concessione di un termine ulteriore di quindici giorni rispetto agli ordinari termini per impugnare, come previsti dal comma 1 dello stesso art. 585 cod. proc. pen., ad avviso del rimettente sarebbe stata funzionale ad assicurare al difensore dell’imputato giudicato in assenza un lasso di tempo più congruo per prendere contatto con il proprio assistito e per farsi conferire il mandato.
Una volta, però, modificato l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. a opera della legge n. 114 del 2024, nel senso di richiedere il deposito di specifico mandato a impugnare al solo difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza, la mancata parallela modifica dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. avrebbe creato – nella prospettiva della Corte rimettente – un’irragionevole asimmetria: il termine supplementare di quindici giorni potrebbe ormai ritenersi giustificato soltanto nei confronti del difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza, che è ancora gravato dell’onere di rintracciare il proprio assistito per chiederne lo specifico mandato a impugnare, mentre non lo sarebbe più nei confronti del difensore di fiducia, che il legislatore del 2024 ha sollevato da tale onere.
Una simile asimmetria creerebbe, secondo la rimettente, per un verso, una irragionevole equiparazione di trattamento tra difensore d’ufficio e difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, assicurando a entrambi dei termini per impugnare più estesi rispetto a quelli ordinari a fronte dei diversi oneri processuali da cui l’uno e l’altro sono gravati; e per altro verso un’irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di fiducia dell’imputato presente e quello dell’imputato giudicato in assenza, posto che soltanto il secondo beneficia del termine più esteso, anche se nessuno di essi è tenuto a munirsi di uno specifico mandato a impugnare.
6.3.- Sul punto, non può non riconoscersi che l’assunto dal quale muove il giudice a quo – la stretta connessione esistente, nella prospettiva del legislatore del 2022, tra l’onere processuale introdotto con l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. a carico di tutti i difensori dell’imputato giudicato in assenza e l’allungamento dei termini per impugnare in favore di tutti costoro, previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – trova conforto nell’analisi del criterio direttivo di delega la cui attuazione ha dato luogo a entrambe le disposizioni.
L’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) delegava infatti il legislatore a «prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell’imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare».
I tre interventi qui prefigurati, poi puntualmente attuati dal legislatore delegato, erano evidentemente concepiti dal legislatore delegante come coordinati e funzionali all’unico obiettivo di assicurare che l’imputato giudicato in assenza intendesse effettivamente proporre impugnazione contro la sentenza. In particolare, le difficoltà che il difensore avrebbe potuto incontrare nel farsi rilasciare dall’imputato uno specifico mandato a impugnare avevano suggerito al legislatore del 2021 di garantirgli un termine più disteso per proporre impugnazione in tutti i casi in cui si fosse proceduto in assenza dell’imputato.
La restrizione dell’onere di acquisire lo specifico mandato al solo difensore d’ufficio e la sua eliminazione per il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, avvenuta con la riforma del 2024, ha indubbiamente fatto venir meno la simmetria originaria tra le due disposizioni.
6.4.- Ciò non esclude, tuttavia, che l’aumento di quindici giorni del termine previsto dalla disposizione censurata possa conservare una sua autonoma ratio – indipendentemente dalle intenzioni soggettive del legislatore della legge delega del 2021 – anche se riferito a tutti i difensori, d’ufficio o di fiducia che siano, dell’imputato giudicato in assenza.
Come sottolineato in sostanza tanto dall’Avvocatura generale dello Stato, quanto dall’UCPI nella sua qualità di amicus curiae, non è infatti in radice implausibile che il difensore – d’ufficio o di fiducia – di un imputato che abbia scelto di non essere presente durante il processo celebrato a suo carico possa necessitare, in via generale, di un tempo maggiore, rispetto a quello occorrente al difensore dell’imputato che sia stato presente al processo, per contattare il proprio assistito, illustrargli compiutamente la vicenda processuale e la decisione del giudice, valutare se proporre impugnazione e decidere assieme a lui quale strategia difensiva adottare nel successivo grado di giudizio.
È bensì vero che l’essere l’imputato tecnicamente presente nel processo non assicura che, in ogni singolo caso concreto, egli abbia realmente seguito il giudizio, mantenendo uno stretto rapporto con il proprio difensore. Una volta che sia comparso anche in una sola udienza, l’imputato è, infatti, semplicemente «considerato» presente in tutte le udienze successive, ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. Addirittura, in forza della medesima disposizione, egli è «considerato» presente anche nelle ipotesi in cui abbia richiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale o sia assistito in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, senza che sia necessaria la sua partecipazione fisica al processo.
Tuttavia, nel processo in assenza la distanza dell’imputato dalla concreta vicenda processuale è, per così dire, in re ipsa; e l’allungamento del termine previsto dalla disposizione censurata presuppone la persistenza dell’assenza al momento della decisione, dovendo l’originaria dichiarazione di assenza essere revocata dal giudice nel caso in cui l’imputato compaia in udienza nel corso del processo (art. 420-bis, comma 6, cod. proc. pen.). Una tale situazione – in un contesto normativo che non configura la partecipazione fisica dell’imputato al processo celebrato a suo carico come un obbligo – può pertanto essere non irragionevolmente assunta dal legislatore a fondamento di una disciplina differenziata del termine per impugnare, che tenga conto della necessità del difensore, d’ufficio o di fiducia, di disporre del tempo necessario per valutare, assieme al suo assistito, l’opportunità di proporre impugnazione. E ciò a prescindere dalla variabile se il difensore stesso debba o non debba munirsi, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. come modificato nel 2024, di specifico mandato a impugnare.
Una scelta differente, come quella auspicata dal giudice rimettente, sarebbe certo stata possibile per il legislatore del 2024. Tuttavia, essa non poteva ritenersi doverosa, al metro del principio costituzionale di eguaglianza evocato dal giudice a quo.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Roma, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link







