La trasparenza non è una etichetta da apporre a un sistema di AI generativa e interattiva, una volta confezionato, ma è una responsabilità da assumere fin dalla progettazione del sistema di intelligenza artificiale.
Questo è il messaggio che emerge da una prima lettura delle linee guida che la Commissione europea ha reso note il 20 luglio 2026 sul tema. Non c’è più molto tempo, poiché dal prossimo 2 agosto 2026 saranno pienamente applicabili quegli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act.
Vediamone i punti salienti.
Linee guida sugli obblighi di trasparenza: perché sono importanti
Innanzitutto, non è più possibile “nascondere” nei termini d’uso che il servizio utilizza l’AI. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e l’interazione degli stessi con l’utente deve essere palese nonché riconoscibile nel contesto di riferimento.
Sin da subito e cioè dal primo contatto e, nei casi più sensibili (minori, fragili, sanità, finanza, legale ecc.), anche attraverso periodici richiami.
La trasparenza deve essere reale.
Di qui, la necessità che si evince dalle linee guida è che gli agenti di AI siano espliciti tanto oggettivamente, dichiarandone la natura artificiale, quanto soggettivamente esplicitando per chi agiscono.
Con la stessa logica le linee guida si approcciano ai cd “contenuti sintetici” che richiedono:
- una marcatura tecnica a carico dei provider;
- una disclosure percepibile a carico dei deployer;
- ad eccezione per i testi di pubblico interesse al vaglio del controllo umano in termini davvero sostanziali.
Tutto ciò entro il prossimo 2 di agosto, quando cioè chi mette sul mercato o usa chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti capaci di produrre deepfake, non potrà non assolvere a detti adempimenti informativi.
Obblighi di trasparenza: di che si tratta
I fornitori (deployer) di AI dovranno progettare i relativi sistemi informando gli utenti quando interagiscono direttamente con una AI dichiarando in maniera comprensibile che sono presente contenuti generati o manipolati dall’AI.
Non solo, gli stessi dovranno anche informare gli utenti se “esposti a deep fake, a contenuti generati dall’AI su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica”.
In questo senso, le linee guida in parola contengono molto esempi anche di eccezioni pertinenti come, per ipotesi, l’editing standard (ortografia, correzione grammaticale).
Evidentemente, la conformità a tali obblighi di trasparenza può essere dimostrata in modo più agevole grazie all’adesione ad un codice di best practice tale da fornire maggior certezza giuridica rispetto agli adempimenti di cui all’AI Act.
Le garanzie dei fornitori
I fornitori sono tenuti a garantire che “i sistemi di AI destinati a interagire direttamente con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di AI”. Salvo che ciò non risulti evidente dal punto di vista di un utente ragionevolmente informato, attento e avveduto.
Sempre i deployer ovvero fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di AI per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, sono chiamati a garantire che “gli output del sistema di AI siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente”.
In altri termini, costoro devono assicurare che le soluzioni tecniche siano “efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche”.
Ancora, i deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica sono tenuti a informare le persone fisiche esposte, salvo che i sistemi di AI siano utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge al fine di accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell’Unione.
Idem per quei fornitori di un sistema di AI che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un “deep fake”, dovendo rendere noto che il contenuto “… è stato generato o manipolato artificialmente”, con la identica esimente predetta (ex lege).
Le garanzie per gli utenti: un’informativa chiara
Le informazioni predette devono essere fornite alle persone fisiche/utenti/interessati “in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione” nonché conformi ai requisiti di accessibilità.
D’altra parte, gli obblighi di trasparenza aiuteranno le persone a riconoscere quando interagiscono con l’AI o quando i contenuti sono stati generati o modificati dalla stessa, riducendo il rischio di inganno e manipolazione.
Informazioni trasparenti e accessibili
L’obbligo di conformità ai “requisiti di accessibilità applicabili” non introduce nuovi standard, ma richiede che le informative sulla trasparenza per l’uso di sistemi di AI (etichette, banner, avvisi vocali) rispettino gli obblighi di accessibilità già previsti, ove applicabili, dalla Direttiva (UE) 2016/2102 (siti web e app del settore pubblico) e dalla Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act (prodotti e servizi).
In pratica, andrà verificato se il servizio rientri o meno nell’ambito di dette normative e, in caso positivo, accertarsi che le informative siano comprensibili e utilizzabili anche da persone con disabilità (es. compatibilità con tecnologie assistive, sottotitoli, testo alternativo), oltre che adeguate a un pubblico che può includere minori, anziani o persone con minore alfabetizzazione digitale.
Esclusioni ed eccezioni
Non rientrano nell’ambito dell’art. 50:
- l’attività personale non professionale, in ragione della quale gli obblighi dei deployer non si applicano a persone fisiche che utilizzano un sistema di AI per finalità puramente personali e non professionali (es. deep fake generati per un biglietto di auguri);
- la ricerca e lo sviluppo, in forza del cui settore restano esclusi i sistemi sviluppati e messi in servizio esclusivamente per finalità di ricerca scientifica, nonché le attività di ricerca, test e sviluppo antecedenti l’immissione sul mercato (con esclusione dei test in condizioni reali);
- i software open-source;
- le forze dell’ordine, in virtù del fatto che l’uso è autorizzato dalla legge ai (soli) fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, salvo che per i sistemi pubblici dedicati alla segnalazione del reo.
Linee guida sulla trasparenza: il passaggio più sfidante
C’è un passaggio delle Linee guida molto sfidante: quello sulla “trasparenza incorporata lungo l’intera catena di soggetti coinvolti”.
Nella filiera di tali prodotti AI made chi genera il contenuto e chi lo espone al pubblico difficilmente tendono a coincidere, e le linee guida – al punto 12 – attribuiscono proprio al fornitore “l’onere di far sopravvivere la disclosure fino al primo momento di esposizione all’utente finale”.
Tradotto: una media company che governa le scelte sull’uso dell’AI non deployer quindi non è tenuta alla marcatura ed etichetta che spetta invece al fornitore/produttore, il quale dovrà invece garantire che l’output esca già “etichettato” conforme, col divieto di rimuovere o alterare la disclosure in fase di pubblicazione.
Cosa fare entro il prossimo 2 agosto 2026
Ecco che è bene attrezzarsi prima del 2 agosto, mappando i sistemi di AI adoperati, innanzitutto distinguendo il ruolo di provider e/o deployer per ciascun sistema.
Quindi, verificando se i sistemi rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 50 (interazione diretta, generazione/manipolazione di contenuti sintetici, riconoscimento emozioni/categorizzazione biometrica, deep fake, testi di pubblico interesse) e predisponendo o aggiornando le informative e le modalità di disclosure (banner, messaggi vocali, etichette, icone) in conformità ai requisiti di chiarezza, distinguibilità e accessibilità.
Poi, valutando l’adesione al Code of Practice quale strumento di riduzione del rischio regolatorio e dell’onere probatorio, rivedendo non di meno le clausole contrattuali con fornitori terzi di sistemi di AI ovvero con quei soggetti della filiera di distribuzione dei contenuti (piattaforme, editori, agenzie) al fine di allineare le responsabilità rispetto agli obblighi di marcatura ed etichettatura.
In pratica, è bene predisporre un cd “piano di compliance” documentato.
Le sanzioni
Gli obblighi dell’art. 50 dell’AI Act non si privi di conseguenze sanzionatorie.
Le violazioni sono sanzionabili fino a EUR 15.000.000 o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, se superiore (limiti ridotti per le PMI); le istituzioni UE sono soggette a sanzioni fino a EUR 750.000.
Le prossime tappe
Con il 2 agosto 2026 si applicheranno la maggior parte delle norme stabilite dall’AI Act.
Queste linee guida sugli obblighi di trasparenza, per quanto come noto non vincolanti, è indiscusso che forniscano orientamenti della Commissione europea che è bene e conviene seguire scrupolosamente.
Non siamo, quindi, davanti a una semplice azione di “igiene informativa”, ma di consapevolezza strutturale e di cultura del digitale più evoluto.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Chiara Ponti
Source link





