Oggi, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 192/2025, la confisca delle merci di contrabbando non è più automatica: si evita pagando integralmente dazi, IVA, interessi e sanzioni. Così – salvo eccezioni come beni vietati o decisioni del giudice – la merce va restituita.
Chi importa merci dall’estero e commette un’irregolarità doganale rischia sanzioni anche molto pesanti. Tra queste c’è la confisca delle merci, cioè il loro definitivo trasferimento allo Stato. Per molto tempo questa misura è stata applicata quasi automaticamente nei casi di contrabbando o evasione dei diritti doganali, anche quando il contribuente decideva comunque di pagare quanto dovuto.
Oggi però le cose sono cambiate: la confisca non è più sempre obbligatoria. Se il contribuente paga integralmente dazi, IVA, interessi e sanzioni, le merci – salvo alcuni casi particolari – devono essere restituite.
Si tratta di un’evoluzione importante, sancita dal D. Lgs. n. 192/2025, in vigore dal 20 dicembre 2025, e coerente con i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto sproporzionato confiscare la merce quando lo Stato ha già recuperato tutto il credito fiscale.
Vediamo quindi, con linguaggio semplice, quando la confisca resta obbligatoria e quando invece la merce può essere restituita.
Cos’è la confisca doganale e quando si applica
La confisca è una misura prevista in caso di contrabbando o altre violazioni doganali. In pratica:
la merce irregolare viene sequestrata e sottratta definitivamente al proprietario.
Questa misura serve, da un lato, a disincentivare comportamenti fraudolenti e, dall’altro, a garantire che lo Stato possa recuperare le imposte evase per effetto dell’importazione illecita.
Per lungo tempo la disciplina prevedeva che la confisca fosse la regola, cioè si applicasse sempre nei casi di contrabbando doganale, quando l’importo dei dazi evasi fosse superiore a 10.000 euro (o altri diritti superiori a 100.000 euro) indipendentemente da come fosse andata a finire la parte fiscale e dall’eventuale, successivo adempimento degli obblighi tributari.
La svolta: niente confisca se il contribuente paga tutto
La normativa attuale (art. 16 del D. Lgs. n. 192/2025, che ha modificato gli artt. 96, 112 e 118 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione) oggi stabilisce che la confisca non si applica più automaticamente quando il trasgressore:
- paga i dazi doganali dovuti:
- versa l’IVA all’importazione;
- corrisponde interessi e sanzioni;
- copre le spese di gestione e custodia della merce.
In questi casi, le merci vengono restituite (se non sono vietate per legge: ad esempio, armi o sostanze stupefacenti illecitamente prodotte e importate).
L’Agenzia delle Dogane ha già recepito questi principi introdotti dal D. Lgs. n. 192/2025 nelle proprie istruzioni operative, in particolare con la Circolare 35/2025, emanata il 23 dicembre 2025.
La logica è semplice e di buon senso: se lo Stato ha recuperato integralmente quanto gli spetta, non è proporzionato aggiungere anche la perdita della merce.
Questo vale sia nei casi in cui la merce è ancora sotto vigilanza doganale, sia se il controllo avviene successivamente.
La confisca resta però obbligatoria in alcuni casi
Non sempre, però, pagare quanto dovuto basta a evitare la confisca. Ci sono situazioni in cui la merce viene confiscata comunque.
In particolare, la confisca resta obbligatoria quando la merce è di per sé vietata o quando la confisca viene disposta dall’Autorità giudiziaria.
Confisca di merce vietata
Ad esempio:
- sostanze stupefacenti
- armi illegali
- merci contraffatte
- beni pericolosi o proibiti
In questi casi la merce non può in alcun modo essere restituita, a prescindere da qualsiasi pagamento.
Confisca disposta dall’Autorità giudiziaria
Il giudice penale, nei casi più gravi di reati, può comunque ordinare la confisca, anche indipendentemente dal profilo tributario e dall’assolvimento degli obblighi fiscali.
Il contribuente non paga quanto dovuto
Come detto sopra, se non viene effettuato l’integrale pagamento di imposte, interessi e sanzioni, la Dogana procede alla confisca.
Se la merce è già stata confiscata: si può chiedere il “riscatto”
Un’ulteriore novità apportata dal D. Lgs. n. 192/2025 riguarda le ipotesi in cui la confisca amministrativa sia già intervenuta.
In questo caso, il trasgressore può chiedere il riscatto della merce, cioè la sua restituzione, se la merce non è vietata.
Per ottenere il riscatto bisogna presentare una formale richiesta all’Agenzia delle Dogane e pagare:
– il valore della merce
– i diritti doganali dovuti
– gli interessi
– le sanzioni
– le spese di gestione e custodia
Si tratta di uno strumento che consente di limitare i danni economici quando si decide di regolarizzare la propria posizione.
Contrabbando come reato: cosa succede alla confisca se il reato si estingue
In alcune ipotesi il contrabbando costituisce un reato punito con la multa.
La legge, però, prevede – in parziale analogia con quanto previsto per i reati tributari – che il reato possa estinguersi pagando ii tributi evasi ed una somma aggiuntiva pari ad almeno il 100% e fino al 200% dei diritti dovuti.
È importante sottolineare che quando il reato viene dichiarato estinto la confisca non può essere applicata, salvo il caso di merci vietate o particolari decisioni del giudice penale.
Le nuove regole valgono anche per le violazioni passate?
Sì, ma con un limite importante.
Secondo l’articolo 20 del D. Lgs. n. 192/2025, le norme attuali – in vigore dal 20 dicembre 2025 – si applicano anche alle violazioni commesse in passato, a condizione che il procedimento non sia ancora definitivo.
Questo perché si tratta di norme più favorevoli per il contribuente (dunque si applica il principio del “favor rei”).
Se però la confisca è stata già applicata con un provvedimento definitivo, la nuova disciplina non può riaprire il caso.
Perché questa riforma è considerata più giusta
Il nuovo sistema nasce per rispettare due principi fondamentali, già sottolineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 93/2025:
- proporzionalità: la sanzione deve essere adeguata alla gravità della violazione, e non può risultare spropositata o eccessiva;
- ragionevolezza. Non ha senso confiscare la merce se lo Stato ha già recuperato IVA e dazi, sono state pagate anche sanzioni e interessi, e il fatto non riguarda merci vietate
In questo modo si ottengono anche ulteriori vantaggi collaterali, come l’incentivo alla regolarizzazione spontanea delle violazioni e alla riduzione del contenzioso.
Si mantiene comunque una forte tutela contro gli illeciti, perché, come abbiamo visto, la confisca viene comunque disposta e applicata se non vengono rispettate tutte le condizioni anzidette.
In sintesi, cosa devi ricordare
Puoi tenere a mente queste regole pratiche:
- la confisca non è più automatica
- se paghi integralmente dazi, IVA, interessi e sanzioni, la merce viene restituita
- la confisca resta obbligatoria per merci vietate
- il giudice può sempre disporla nei casi gravi
- se il procedimento non è definitivo, valgono le norme più favorevoli
Conclusione
La disciplina attuale sulla confisca delle merci in caso di contrabbando è più equilibrata rispetto al passato.
Il messaggio è chiaro: chi commette violazioni deve pagare tutto ciò che deve, ma non subire automaticamente una perdita patrimoniale ulteriore se lo Stato è già stato integralmente soddisfatto.
Restano però ferme tutte le misure di contrasto alle frodi più gravi e, soprattutto, la confisca continua a essere obbligatoria per le merci proibite, nell’ottica di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
FAQ sulla confisca delle merci in caso di contrabbando
Quando scatta la confisca delle merci in caso di contrabbando doganale?
La confisca scatta quando viene accertata una violazione doganale che comporta l’evasione di dazi, IVA o altri diritti doganali. In pratica, la merce irregolare viene sequestrata e può essere definitivamente acquisita dallo Stato.
Tuttavia, oggi la confisca non è sempre automatica: se il contribuente paga integralmente quanto dovuto, la merce – salvo eccezioni – può essere restituita.
La confisca è sempre obbligatoria?
No. La confisca non è più obbligatoria in ogni caso.
Se il trasgressore paga dazi, IVA, interessi, sanzioni e spese di gestione della merce, l’Agenzia delle Dogane può restituire le merci, purché non si tratti di beni vietati o pericolosi.
In quali casi la confisca resta comunque obbligatoria?
La confisca resta obbligatoria quando:
- la merce è vietata per legge (ad esempio droga, armi illegali, merci contraffatte, beni pericolosi);
- la confisca è disposta dal giudice penale;
- il contribuente non paga integralmente tutti gli importi dovuti.
In queste ipotesi la restituzione non è possibile.
Se pago tutto (IVA, dazi, sanzioni e interessi), la merce mi viene restituita?
Sì, in linea generale sì.
Se effettui l’integrale pagamento di tutto quanto dovuto, la confisca non si applica e la Dogana può procedere alla restituzione delle merci, purché non riguardino beni vietati o sottoposti a restrizioni particolari.
La confisca può essere evitata anche se la merce è già stata sequestrata?
Sì.
Se la merce è già stata confiscata in via amministrativa, puoi chiedere il “riscatto”, cioè la restituzione, pagando:
- il valore della merce;
- i diritti doganali (IVA e dazi);
- gli interessi;
- le sanzioni;
- le spese di custodia e gestione.
La restituzione resta comunque esclusa per le merci vietate.
Cosa succede alla confisca se il contrabbando costituisce reato?
Quando il contrabbando integra un reato punito con la multa, la legge permette di estinere il reato pagando:
- i tributi evasi;
- una somma aggiuntiva tra il 100% e il 200% dei diritti dovuti.
Se il reato si estingue in questo modo, la confisca non può essere applicata, salvo il caso di beni vietati o diversa decisione del giudice.
Le nuove regole sulla confisca valgono anche per il passato?
Sì, ma solo se il procedimento non è ancora definitivo.
Poiché si tratta di norme più favorevoli per il contribuente (principio del favor rei), si applicano anche alle violazioni commesse in passato, purché la procedura amministrativa o giudiziaria sia ancora pendente.
Se il provvedimento di confisca è già definitivo, posso ottenere la restituzione?
No.
Se la confisca è stata già disposta con un provvedimento ormai definitivo, le nuove regole non possono riaprire il caso.
Pagare a rate impedisce la confisca?
Sì, se l’Agenzia concede la dilazione e il contribuente rispetta i pagamenti.
Ciò che conta è che l’obbligazione venga soddisfatta integralmente: in questo caso la confisca non si applica.
La confisca riguarda anche i mezzi di trasporto?
Può riguardare anche i mezzi utilizzati per il contrabbando, soprattutto se modificati o adattati allo stivaggio fraudolento. In questo caso la confisca del veicolo segue regole proprie e può essere disposta anche indipendentemente dalla restituzione della merce.
Cosa devo fare se ricevo un verbale doganale con confisca?
È importante:
- verificare gli importi dovuti (IVA, dazi, interessi, sanzioni);
- valutare la possibilità di pagare integralmente o richiedere una rateazione;
- controllare se la merce rientra tra quelle vietate;
- considerare eventuali strumenti di difesa o di regolarizzazione.
In molti casi, pagando quanto richiesto, puoi ottenere la restituzione della merce ed evitare la confisca.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Remer
Source link








