può riprendere scale e pianerottoli dei vicini?


La telecamera domestica è lecita solo se riprende spazi di propria pertinenza esclusiva. Il GDPR, il Garante e la Corte UE fissano limiti precisi. Ecco le regole.

Una telecamera Wi-Fi puntata sulla porta di casa. Un videocitofono smart che registra chi passa sul pianerottolo. Un assistente vocale vicino all’ingresso che ascolta tutto ciò che avviene in corridoio. Questi dispositivi — sempre più diffusi nelle abitazioni — pongono un problema giuridico preciso quando sono installati in un condominio: fin dove arriva il diritto del proprietario di sorvegliare il proprio spazio, e da dove inizia la violazione della privacy dei vicini?

La risposta del diritto europeo e italiano è netta: l’uso domestico dei dispositivi di videosorveglianza e degli assistenti vocali è libero solo finché resta davvero domestico — cioè limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario. Appena la telecamera inquadra il pianerottolo, le scale o il cortile comune, o appena il microfono dell’assistente vocale registra voci altrui, si esce dall’eccezione domestica e si entra nel perimetro del GDPR.

La domanda su se la smart home in condominio possa riprendere scale e pianerottoli dei vicini richiede di conoscere i limiti posti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, le indicazioni del Garante italiano e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

L’eccezione domestica del GDPR: quando si applica e quando no

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — all’art. 2, paragrafo 2, lettera c) — esclude dal proprio campo di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

La parola “esclusivamente” è determinante. Non basta che il dispositivo sia installato in casa propria o che la finalità dichiarata sia la sicurezza personale. Se le riprese o le registrazioni coinvolgono persone diverse dal proprietario del dispositivo — vicini, visitatori, passanti nel condominio — l’eccezione domestica cede e il GDPR si applica in pieno.

Il proprietario della telecamera diventa quindi un titolare del trattamento a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi che ne derivano: base giuridica del trattamento, principio di minimizzazione, informativa agli interessati, misure di sicurezza adeguate.

Le indicazioni del Garante: angolo visuale limitato ai propri spazi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni precise sulle videocamere private in condominio, nelle FAQ del 2020 sulla videosorveglianza. La regola è chiara: l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo qualsiasi ripresa — anche senza registrazione di immagini — relativa ad aree comuni come cortili, pianerottoli, scale e parti comuni delle autorimesse, ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato inoltre riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Il Garante ha ribadito questi principi nel provvedimento del 13 marzo 2025 (documento web 10127915), richiamando il provvedimento generale dell’8 aprile 2010: le riprese esterne devono avvenire con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti. Nel caso esaminato da quel provvedimento, la ripresa della porta d’ingresso di terzi aveva portato alla dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, paragrafo 1, lettera a), e 6 del GDPR.

Il principio di minimizzazione: non basta invocare la sicurezza

Il principio giuridico sottostante a queste regole è quello di minimizzazione dei dati, sancito dall’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Questo significa che non è sufficiente affermare di installare una telecamera per ragioni di sicurezza. Occorre che la sicurezza sia perseguita con strumenti proporzionati — che l’obiettivo non possa essere raggiunto con modalità meno invasive per la privacy altrui. Una telecamera orientata esclusivamente verso la propria porta può garantire la stessa sicurezza di una che inquadra anche il pianerottolo dei vicini. Se l’obiettivo è raggiungibile con mezzi meno invasivi, l’uso di quelli più invasivi non è giustificato.

Gli assistenti vocali: il problema è l’ecosistema

Il tema si complica ulteriormente con gli assistenti vocali smart — dispositivi come i più diffusi speaker intelligenti presenti sul mercato. Il Garante, nella scheda informativa “Assistenti digitali (smart assistant): i consigli del Garante per un uso a prova di privacy” del marzo 2021, avverte che questi strumenti possono raccogliere dati non solo relativi all’utilizzatore diretto, ma a chiunque si trovi nello stesso ambiente. Durante il cosiddetto passive listening — la fase in cui il dispositivo è in attesa della parola di attivazione — l’assistente è potenzialmente in grado di sentire tutto ciò che avviene nell’ambiente circostante e, se dotato di videocamera, anche di vedere.

In condominio questo crea un problema che va ben oltre la singola telecamera. L’assistente vocale collegato alla serratura, alla videocamera, al citofono e alle luci può trasformare la porta di casa in un punto di raccolta dati che riguarda anche i vicini. Il passante nel corridoio non è più soltanto visto: può essere registrato, associato a un orario, a una frequenza di passaggio, a un comportamento. Dati che vengono poi trasmessi a server cloud gestiti da aziende terze, spesso al di fuori dell’Unione Europea.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contribuito a definire i confini di questo tema con due sentenze rilevanti.

Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, nella causa C-212/13, la Corte ha chiarito che la videosorveglianza con registrazione continua costituisce trattamento di dati personali, anche se effettuata da un privato per finalità di sicurezza della propria abitazione, quando le riprese si estendono oltre i confini della proprietà privata del titolare.

Con la sentenza dell’11 dicembre 2019, nella causa C-708/18, la Corte ha affermato che un sistema di videosorveglianza è trattamento di dati quando consente di registrare immagini che identificano persone fisiche. La sicurezza può costituire un legittimo interesse ai sensi dell’art. 6 GDPR, ma il trattamento deve essere necessario e proporzionato, verificando se l’obiettivo possa essere raggiunto con mezzi meno pregiudizievoli per la vita privata e i dati personali delle persone coinvolte.

L’assenza del reato penale non significa liceità del trattamento dati

Un punto che crea frequente confusione: la Cassazione penale, con la sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017, ha escluso il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615-bis cod. pen. per le riprese effettuate su scale e pianerottoli condominiali, affermando che tali spazi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti.

Ma questa esclusione della responsabilità penale non equivale a liceità del trattamento dati sotto il profilo del GDPR. I due piani normativi sono distinti e operano con criteri diversi. Un comportamento può non integrare il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. e allo stesso tempo violare il GDPR, esponendo il titolare del trattamento a sanzioni amministrative del Garante.




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 Angelo Greco

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