Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 30 giugno 2026, n. 5211



Presidente ed Estensore: Contessa

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina e recante il n. [omissis], l’odierno appellante sig. [omissis] impugnava l’ordinanza n. [omissis] con cui il dirigente del settore IV del comune di Fondi gli aveva ingiunto di demolire la propria abitazione entro il 12 settembre 2023 ovvero di sgomberarla al fine di permetterne la demolizione a partire dalla stessa data allo stesso comune; il tutto in esecuzione delle ordinanze di demolizione n. [omissis] 2002 e n. [omissis] 2004 e in dichiarata applicazione dell’art. 41 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


In concreto, come già rilevato dal T.A.R., le due ordinanze del 2002 e del 2004 avevano sanzionato la realizzazione da parte del ricorrente, in difetto di titolo edilizio e in area soggetta a vincolo paesaggistico, di un fabbricato in muratura avente dimensioni di m. 9,50×9,50xh. 3,50.

L’odierno appellante lamentava l’illegittimità dell’ordinanza comunale n. [omissis] per la violazione delle garanzie procedimentali (artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241) e per la violazione del principio di proporzionalità.

Con la sentenza n. [omissis] del 2023, oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo adìto respingeva il ricorso dichiarandolo infondato.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal sig. [omissis] il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico motivo di appello.

In sintesi l’appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare la poca chiarezza del procedimento seguito dal Comune al fine di pervenire all’impugnato provvedimento dell’agosto del 2023. In particolare, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare l’influenza che, sulla vicenda dinanzi descritta, doveva necessariamente essere sortita dall’esito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per abusivismo edilizio e conclusosi con il proscioglimento.


Inoltre, il primo Giudice avrebbe omesso di valutare in modo adeguato la risalenza nel tempo degli abusi contestati e il lunghissimo lasso di tempo trascorso fra la loro realizzazione e l’adozione degli impugnati provvedimenti repressivi: laddove il T.A.R. avesse attribuito il giusto rilievo a tali circostanze, non avrebbe potuto far altro che riconoscere una violazione in concreto del canone del legittimo affidamento, nonché (da una prospettiva in parte diversa) del generale principio di proporzionalità delle misure afflittive e sanzionatorie.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fondi il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Con ordinanza di questa sezione 7 maggio 2025, n. [omissis] è stata dichiarata l’interruzione del giudizio a seguito del decesso dell’avvocato [omissis] difensore dell’appellante.

A seguito della riassunzione del giudizio, con ordinanza 26 giugno 2025, n. [omissis], è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata per la carenza del prescritto fumus boni iuris.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto dal sig. [omissis] [che ha realizzato senza titolo un manufatto a Fondi (LT), su un’area di proprietà di sua madre [omissis]] per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l’ordinanza comunale n. [omissis]/2023 che ha ordinato allo stesso lo sgombero dell’area.

2. L’appello è infondato.

2.1. Il Collegio osserva in primo luogo che (come già anticipato – sia pure nei limiti motivazionali tipici delle pronunce cautelari – con l’ordinanza n. [omissis] del 26 giugno 2025), l’impugnato provvedimento di sgombero del 23 agosto 2023 rappresenta la conseguenza necessitata delle ordinanze di demolizione nn. [omissis]/2002 e [omissis]/2004 che lo stesso non aveva impugnato (come puntualmente osservato dal primo Giudice con deduzione che l’appellante non ha puntualmente contestato).

Ora, fermo restando che la mancata impugnazione delle richiamate ordinanze (entrambe rivolte all’odierno appellante nella sua qualità di responsabile degli abusi) ne ha determinato il consolidamento (e quindi, l’impossibilità di far valere eventuali vizi delle stesse nel presente giudizio, in cui viene in rilievo un provvedimento conseguenziale e necessitato, quale l’ordine di demolizione), si osserva comunque che le medesime ordinanze (e le relative conseguenze afflittive nella sfera giuridica dell’appellante) risultano comunque del tutto giustificate.


In particolare, i richiamati ordini di demolizione – rivolti all’odierno appellante – risultano giustificati in ragione dell’entità e numerosità degli abusi contestati, della loro reiterazione nel tempo (fino al raggiungimento della consistenza dei manufatti nello stato esistente all’agosto del 2023), nonché in ragione dei vincoli di inedificabilità esistenti nell’area interessata.

2.2. Il Collegio osserva in secondo luogo che risulta infondato il motivo di ricorso (articolato alle pagine 4 e 5 dell’appello) secondo cui l’adozione del provvedimento di sgombero del 23 agosto 2023 sarebbe avvenuta in violazione dei generali canoni di tutela del legittimo affidamento e della proporzionalità (anche in ragione dei provvedimenti adottati dalla magistratura penale i quali – sempre secondo l’appellante – avrebbero fondato e radicato tale legittimo affidamento).

Si osserva innanzitutto al riguardo che nessuno stato di legittimo affidamento circa la regolarità edilizia e urbanistica dei manufatti realizzati dal sig. [omissis] poteva essere indotto dalla sentenza della Corte di appello di Latina, n. [omissis]/2009, la quale si era limitata a dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato di abusivismo edilizio in precedenza a lui contestato a fronte della sopraelevazione – sine titulo – del manufatto già oggetto del primo procedimento.

Sotto tale aspetto non può che richiamarsi l’orientamento – più che consolidato – secondo cui l’eventuale prescrizione del reato di abusivismo edilizio può far decadere le conseguenze penali (e.g.: l’ordine di demolizione o rimozione dei manufatti in quanto sanzioni accessorie legate alla condanna in sede penale) ma non può produrre effetti in relazione all’illecito edilizio, la cui configurazione è autonoma rispetto alle conseguenze penali dell’abuso.

Ebbene, siccome orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa (in primis: C.d.S., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8) hanno evidenziato la sostanziale inesauribilità del potere di repressione degli abusi edilizi e la non configurabilità – per effetto del decorso del tempo – di uno stato di legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso, tale stato soggettivo non può essere utilmente invocato nel caso in esame.


Un orientamento parimenti consolidato (rectius: pacifico) ha chiarito (a partire dalla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017) che, in caso di abuso edilizio non sanato, il decorso del tempo non fa maturare alcun legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che l’ordine di demolizione rappresenta un atto vincolato e non richiede valutazioni ponderative in ordine all’interesse pubblico ovvero bilanciamenti di sorta fra i diversi interessi coinvolti.

Né a conclusioni diverse da quelle già enunciate può giungersi in relazione al richiamo – operato dall’appellante – al generale principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravità della condotta contestata.

Al riguardo ci si limita a richiamare l’orientamento – più che consolidato – secondo cui l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, anche se adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione degli abusi e anche in area vincolata, costituisce esercizio di potere doveroso, tipizzato e vincolato, che presuppone il mero accertamento tecnico della natura abusiva delle opere e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990; una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione; la comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell’opera, né può riconoscersi un affidamento tutelabile alla permanenza della situazione di fatto illegittima, non sanata (sul punto, ex multis, C.d.S., VII, 24 febbraio 2026, n. 1490).

2.3. Anche per tali ragioni l’appello in epigrafe deve essere respinto.


3. Il Collegio deve tuttavia farsi carico di esaminare una circostanza, certamente non marginale, rappresentata in corso di causa dalla difesa dell’appellante (si tratta della memoria di data 8 maggio 2026).

Ci si riferisce alla sentenza del T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina n. [omissis] del 2026 la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra [omissis] (madre dell’appellante e proprietaria delle aree su cui sono stati realizzati gli abusi qui in contestazione), ha annullato le ordinanze comunali nn. [omissis] del 2002 e [omissis] del 2004.

La difesa dell’appellante ha sottoposto tale sopravvenienza al Collegio al fine di rilevare una eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio di appello.

3.1. Il Collegio osserva tuttavia che la sopravvenienza dinanzi richiamata non risulta idonea a determinare un esito del presente giudizio diverso da quello in precedenza delineato.

3.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che la parte appellante (nella cui sfera di disponibilità rientra la prosecuzione dell’azione) non ha ritenuto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello, rimettendo tale valutazione – e in modo inammissibile – a questo Giudice di appello.


3.1.1. Si osserva in secondo luogo che la richiamata decisione del T.A.R. n. [omissis]/2026 non ha inciso sul provvedimento comunale di sgombero del 23 agosto 2023 (oggetto del presente giudizio) ma ha – al contrario – dichiarato l’inammissibilità dell’impugnativa che la ricorrente sig.ra [omissis] aveva inizialmente rivolto anche avverso tale provvedimento.

3.1.3. Si osserva in terzo luogo che, se (per un verso) è certamente rilevante che il T.A.R. abbia annullato le ordinanze di demolizione nn. [omissis] del 2002 e [omissis] del 2004, per altro verso le medesime ordinanze (rivolte in primis avverso l’odierno appellante) non erano state da quest’ultimo appellate e, nei suoi confronti, si erano consolidate negli effetti.

È inoltre importante osservare che l’odierno appellante non risulta essere stato evocato nel giudizio che si è concluso con l’adozione della richiamata sentenza n. [omissis]/2026 e che non risulta provata nel caso in esame la sussistenza dei presupposti per ammettere una sorta di effetto espansivo esterno a fronte della pronuncia di annullamento resa all’esito di un giudizio instaurato inter alios.

3.2. Le considerazioni che precedono, pur non consentendo al Collegio di pervenire a un esito diverso da quello della reiezione dell’appello, onerano comunque il Comune a un’attenta ponderazione in ordine agli effetti della richiamata sentenza n. [omissis] del 2026 ai fini del seguito amministrativo da assicurare a una vicenda che presenta comunque evidenti tratti di unitarietà.

Spetterà infatti al Comune di valutare, in sede di esecuzione di tale decisione (una volta divenuta definitiva), quale sia la sua refluenza sulla posizione giuridica dell’odierno appellante.


4. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone fisiche richiamate dalla presente sentenza.


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