Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2026, n. 125



Presidente: Amoroso – Redattore: Luciani

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, nel procedimento vertente tra R. P. e Ministero dell’istruzione e del merito, con ordinanza del 6 settembre 2025, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2026, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 2026.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;


deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 6 settembre 2025, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, quarta sezione civile, ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 38 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), «nella parte ove, nel disporre che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” e non, invece, “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010″».

1.1.- La Corte rimettente riferisce di essere chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’art. 363-bis del codice di procedura civile, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 febbraio 2025.

In punto di fatto, espone che R. P. aveva adìto detto Tribunale perché accertasse e dichiarasse: a) l’illegittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’istruzione e del merito aveva disposto la sua cessazione dal servizio; b) il proprio diritto a essere trattenuta in servizio «fino all’età di 71 anni, potendo raggiungere così la contribuzione minima riscattando gli anni universitari e l’anno di ruolo giuridico o, comunque, raggiungendo, all’età di 70/71 anni, la pensione minima (Legge Dini), avendo iniziato a versare i contributi dopo il 1996».


Precisa che R. P., avendo compiuto i sessantasette anni e non disponendo di contributi sufficienti a conseguire la pensione, aveva presentato in data 13 ottobre 2023 istanza per il trattenimento in servizio «fino all’età di 70/71 anni» e che, a seguito del rigetto dell’istanza e del collocamento a riposo senza pensione in data 31 agosto 2024, aveva contestato in giudizio la legittimità di tale ultimo provvedimento e chiesto l’accertamento del diritto a essere trattenuta in servizio (con ordine alle amministrazioni competenti di provvedere in tal senso), adducendo a fondamento delle proprie censure un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994. Riferisce, altresì, che R. P. aveva contestualmente presentato domanda subordinata di risarcimento del danno.

Aggiunge che, ad avviso del giudice rimettente, non avendo R. P. presentato alcuna domanda di riscatto, l’unica questione rilevante in giudizio concernerebbe la possibilità del suo trattenimento in servizio fino al limite del settantunesimo anno d’età, che sarebbe desumibile dalla previsione dell’art. 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, giusta la quale, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, «[s]i prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni», in combinato disposto con l’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tanto premesso, riferisce che il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Lecce concerne la seguente questione di diritto: «se l’art. 509 c. 3 d.lgs. 297/2024 (rectius, 1994) vada interpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta di raggiungere – entro il 71mo anno di età – la contribuzione minima di 20 anni per la fruizione della pensione di vecchiaia (e, per coloro cui si applica, se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a prescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire al soggetto istante il raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dalla norma (comprensiva di adeguamento alla speranza di vita) con conseguente acquisizione del diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia ex art 24 c. 7, ultimo periodo, del dl 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71 anni di età e 5 anni di contribuzione)».

1.2.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente reputa che le questioni di legittimità costituzionale siano pregiudiziali rispetto alla decisione del quesito postole dal Tribunale di Lecce, che concerne due possibili interpretazioni del già riportato art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994.

Secondo una prima opzione interpretativa, il diritto al trattenimento in servizio «sussisterebbe anche qualora, al raggiungimento del settantesimo anno d’età, non sia conseguito il requisito contributivo». Rileverebbe in tal senso il tenore testuale della norma, «che non vincolerebbe espressamente il trattenimento in servizio al conseguimento o meno dell’anzianità contributiva richiesta dalla legge, ma, invece, prevederebbe il solo limite costituito dall’età anagrafica di 70 anni», di talché sarebbe possibile il trattenimento in servizio «oltre il limite di 67 anni» anche per consentire «al lavoratore di incrementare comunque l’anzianità contributiva, con possibili ricadute sull’importo della pensione».


Secondo un opposto orientamento interpretativo, viceversa, il trattenimento in servizio del personale scolastico sarebbe possibile «solo se esso consenta di raggiungere l’anzianità contributiva minima indispensabile per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia». Decisiva, in quest’ottica, sarebbe l’espressione «sino al conseguimento di tale anzianità minima», che indicherebbe «la funzionalizzazione del trattenimento in servizio del personale scolastico al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e non al mero prolungamento della carriera lavorativa».

Tanto premesso, la rilevanza deriverebbe dal fatto che, «se anche questo Collegio accogliesse l’interpretazione più ampia del menzionato art. 509, comma 3», il trattenimento in servizio della parte ricorrente non potrebbe protrarsi oltre il settantesimo anno d’età e «[i]n questo modo […] la domanda subordinata della lavoratrice non potrebbe essere integralmente accolta, atteso che, nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70 anni non le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico», essendo «processualmente acquisito che […] dovrebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, il […] compimento dei 71 anni». E «[m]entre la questione posta dal Tribunale di Lecce […] attiene, effettivamente, all’interpretazione di una disposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una diversa problematica, venendo in rilievo, piuttosto, l’esistenza di una lacuna assiologica non superabile per via ermeneutica».

Non soccorrerebbe, a tal fine, la previsione dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo convertito cui qui e di seguito si fa riferimento, come anche per gli altri decreti-legge, che – nel testo vigente al 31 agosto 2024, data di collocamento a riposo della lavoratrice e anteriore alla modifica apportata dall’art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) – disponeva che «[i]l proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni». Per espresso disposto normativo, infatti, l’incentivo al proseguimento dell’attività lavorativa derivante dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita deve pur sempre rispettare «i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza», mentre – giusta la previsione dell’art. 24, comma 4, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 – la pensione di vecchiaia «si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi», compreso dunque il comma 7, a tenor del quale «[i]l diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335», salva la possibilità di prescindere «dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni».

Immutato dovendo ritenersi, pertanto, il limite massimo d’età di settant’anni, il giudice a quo soggiunge che a diverse conclusioni non potrebbe condurre nemmeno l’art. 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, nell’interpretare autenticamente l’art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, ha stabilito che «per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione». Si tratterebbe, infatti, «di disposizione che interpreta l’art. 24, comma 4, citato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi limiti (fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7», di talché consentirebbe «all’interessato di restare in servizio fino al conseguimento del trattamento pensionistico, sempre, però, nel rispetto dei limiti […] del comma 7».

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo evidenzia ch’essa sarebbe suffragata dai precedenti di questa Corte in materia di trattenimento in servizio. Ne emergerebbe, infatti, «l’esigenza di proteggere sia la pensione minima sia la discrezionalità del legislatore nel […] variare i trattamenti in relazione alle diverse figure professionali», salvo il vincolo di permettere ai lavoratori il conseguimento del «minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico» (sono citate le sentenze n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997 e le ordinanze n. 195 del 2000 e n. 57 del 1992) e fermo restando, peraltro, che «[l]a deroga alle soglie massime di età, al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico», incontra, a sua volta, il limite fisiologico della «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto», ovviamente da aggiornarsi in relazione ai «riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro» (sono citate le sentenze n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989).


Ciò premesso, il giudice a quo reputa non conforme all’art. 38, secondo comma, Cost., che un lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, possa trovarsi privato contemporaneamente della retribuzione e della pensione. Evidenzia che tale esigenza è stata avvertita anche dalla giurisprudenza di legittimità, allorché ha affermato che il limite anagrafico, che la normativa impone alla pubblica amministrazione per il trattenimento in servizio dei suoi dipendenti, può essere derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione (è citata Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 novembre 2024, n. 29183) e che lo stesso legislatore «tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio per ragioni di età e, anzi, estende l’applicabilità di istituti aventi analoga finalità anche ad altri settori dell’ordinamento» (sono citate ancora le sentenze di questa Corte n. 444 del 1990, n. 461 del 1989 e n. 238 del 1988, e sono richiamati l’art. 24, commi 4 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 e l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013).

Pertanto, ribadito che «non può […] ritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno con riferimento al pubblico impiego, una regola che imponga un adattamento automatico dell’età massima di trattenimento in servizio prevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010», il rimettente chiede a questa Corte di chiarire «se l’art. 38 Cost. debba essere interpretato nel senso che osta ad una previsione che precluda, al dipendente pubblico che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età, di ottenere da subito (o in tempi accettabilmente brevi) un trattamento pensionistico» e, segnatamente, se sia ad esso conforme la previsione di «un tetto massimo di età per il trattenimento in servizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni collegamento con l’adeguamento alla speranza di vita», specialmente considerando che la tendenziale liberalizzazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, introdotta dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), rende ora assai più probabile che chi è stato assunto alle dipendenze di una pubblica amministrazione in età avanzata raggiunga la soglia anagrafica prevista come limite massimo per il trattenimento in servizio senza aver conseguito il diritto a pensione.

2.- In data 29 gennaio 2026 ha depositato un’opinione scritta l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF), in qualità di amicus curiae.

Nel sollecitare l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo, l’amicus rimarca che, mentre l’art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che la pensione di vecchiaia calcolata secondo il regime contributivo si consegue al compimento dell’età anagrafica di settanta anni, via via adeguati all’aumento della speranza di vita, e sempre che sussistano almeno cinque anni di contribuzione effettiva, l’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 consente il trattenimento in servizio del dipendente «in modo rigido e non collegato all’adeguamento alla speranza di vita […] per cui il lavoratore, cessando dal servizio a 70 anni, rimane per un anno privo sia di retribuzione che di pensione».

L’ANIEF evidenzia, altresì, che «[l]a categoria maggiormente colpita è quella dei lavoratori con sistema contributivo puro, assunti dopo il 1° gennaio 1996, per i quali il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria richiede 20 anni di contribuzione e il raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 1,5 volte l’assegno sociale», dal momento che «[c]hi non raggiunge tali requisiti può accedere alla pensione solo al compimento di 71 anni con almeno 5 anni di contributi».


Nel merito, ricorda la giurisprudenza di questa Corte sul «diritto al conseguimento del minimo pensionistico costituzionalmente tutelato dall’art. 38 della Cost.» (sono citate le sentenze n. 94 del 2025, n. 195 del 2024, n. 70 del 2015 e n. 215 del 2014) e sul trattenimento in servizio (sono citate le sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997) e sottolinea che l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha derogato per le aziende del Servizio sanitario nazionale il limite dei settant’anni fissato per il trattenimento in servizio, stabilendo, al comma 9-octiesdecies, che «[a]l fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data».

Richiamata, infine, la giurisprudenza di legittimità in cui si è dato atto che «anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone» (sono citate Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 29 ottobre 2024, n. 27872 e n. 27874) e che il limite d’età ordinamentale può essere derogato se la sua applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione (è citata Cass., n. 29183 del 2024), l’amicus evidenzia che l’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 violerebbe «anche l’art. 117, primo comma, della Cost., in relazione all’art. 34 della CDFUE, che garantisce “il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione”».

3.- La sopradescritta opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 13 aprile 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- La Corte di cassazione, quarta sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 258 del 2025) ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 38 Cost. e al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, nel disporre che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, cui, come già indicato in narrativa, si fa riferimento, come per gli altri decreti-legge, nel testo conseguente la conversione.


4.1.- Le questioni sono state sollevate nell’ambito di un procedimento originatosi da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., disposto dal Tribunale di Lecce. La Corte rimettente riferisce che detto giudice è stato chiamato a decidere sul ricorso proposto da R. P. avverso il provvedimento con cui era stato disposto il suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti d’età, senza che avesse ancora conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia. Il Tribunale di Lecce ha ritenuto di interpellarla per dirimere il dubbio se l’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 debba essere interpretato nel senso che il trattenimento in servizio del dipendente pubblico possa essere disposto solo ove gli consenta di raggiungere la contribuzione minima di venti anni prevista per la fruizione della pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, oppure se possa essere disposto anche al fine di consentirgli il raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dalla norma (che, nella prospettazione del Tribunale, dovrebbe intendersi comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010) ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge, che – per quanto qui rileva – accorda senz’altro tale provvidenza ai dipendenti che abbiano compiuto i settant’anni, purché con «un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni».

4.2.- I dati normativi evidenziano la possibilità che, nel corso del procedimento introdotto dall’art. 363-bis cod. proc. civ., si sollevino questioni di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione, infatti, è ivi chiamata a risolvere «una questione esclusivamente di diritto» propostale dal giudice rimettente, enunciando un «principio di diritto» che – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ. e in modo affatto analogo a quanto previsto dagli artt. 384, secondo comma, e 393 cod. proc. civ. – sarà «vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti».

Che l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione inerisca strettamente alla funzione giurisdizionale, «quale massima espressione della funzione nomofilattica che la stessa Corte di cassazione è istituzionalmente chiamata a svolgere», è stato affermato da questa Corte anche con riguardo alla diversa fattispecie dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in cui – come è noto – tale enunciazione avviene astraendo dalla «composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle precedenti fasi del giudizio a quo», rimanendo la pronuncia nomofilattica «improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici dei precedenti gradi del giudizio» (sentenza n. 119 del 2015).

Anche nel procedimento ex art. 363-bis cod. proc. civ. il giudice di legittimità, ancorché – stavolta – in sede di rinvio pregiudiziale, esercita la funzione giurisdizionale e pure in questo caso lo fa enunciando un principio di diritto. L’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dispone che «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» il giudice può promuovere l’incidente di costituzionalità. Nella grande maggioranza dei casi tale presupposto si verifica quando la norma oggetto del dubbio di costituzionalità deve essere immediatamente applicata ai rapporti dedotti nel giudizio principale, ma può ben accadere che tale applicazione immediata difetti. Occorre invero considerare che il promovimento della questione incidentale di legittimità costituzionale è lo strumento che assicura il primato della Costituzione, consentendo al giudice di non fare impiego di una norma in ipotesi costituzionalmente illegittima, di talché il ricorso a detto strumento non può essere precluso a un giudice che, come quello (di legittimità) procedente ex art. 363, terzo comma, o ex art. 363-bis cod. proc. civ., è indubbiamente chiamato a utilizzare le norme dalla cui interpretazione dipende il contenuto del principio di diritto che deve enunciare. La logica stessa dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 impone tale conclusione, ma si può anche aggiungere che, ove così non fosse, si determinerebbe un’intollerabile lacuna nel sistema, cagionando una di quelle “zone d’ombra” del sindacato di costituzionalità che questa Corte ha più volte inteso eliminare (sentenze n. 120 del 2024, n. 89 del 2023 e n. 13 del 2019), proprio perché la loro presenza impedisce la piena espansione del principio del primato della Costituzione.

4.3.- Deve, altresì, preliminarmente considerarsi che il caso di specie origina dalla risoluzione del rapporto di impiego che è stata operata dal Ministero dell’istruzione in danno di una dipendente che, pur avendo conseguito l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata in 67 anni), non ha tuttavia conseguito tale pensione perché sprovvista del requisito contributivo minimo utile per la maturazione del relativo diritto.


I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono infatti autonomamente stabiliti dall’art. 24, commi 4 e seguenti, del d.l. n. 201 del 2011 e sono fissati in 20 anni di contributi (comma 7). Inoltre, per le pensioni calcolate interamente secondo il regime contributivo, occorre che l’importo della pensione derivante dall’ammontare dei contributi versati sia almeno pari all’assegno sociale, salvo che non si siano compiuti 70 anni e si abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (comma 7).

Tanto precisato, si osserva che, in punto di rilevanza, la Corte rimettente reputa erroneo il presupposto da cui ha preso le mosse il Tribunale di Lecce nella prospettazione della questione pregiudiziale, vale a dire che il limite d’età per il trattenimento in servizio previsto dall’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 debba ritenersi comprensivo degli adeguamenti alla speranza di vita introdotti dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e possa dunque estendersi anche oltre il settantesimo anno di età. L’art. 509 citato, infatti, nel disporre in tema di collocamento a riposo del personale scolastico per raggiunti limiti d’età, stabilisce testualmente che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età». Dal canto suo, l’art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, individuava pur sempre nei «limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza» la soglia massima per il trattenimento in servizio degli impiegati pubblici in dipendenza degli adeguamenti alla speranza di vita. Di conseguenza, secondo la Corte rimettente, anche accedendo all’opzione ermeneutica volta a consentire al dipendente pubblico di essere trattenuto in servizio al fine di conseguire l’età anagrafica massima utile alla pensione di vecchiaia a requisito contributivo ridotto, ex art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, il trattenimento in servizio dell’istante non potrebbe mai protrarsi oltre il settantesimo anno d’età, il che influirebbe negativamente sull’accoglimento della sua domanda, risultando «processualmente acquisito che [R. P.] non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma dovrebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, […] il compimento dei 71 anni». Dei due trattamenti previsti – rispettivamente – dai commi 6 e 7 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, pertanto, nel giudizio principale rileva, allo stato, il secondo.

Correttamente la Corte rimettente osserva che, onde negare rilevanza alla quaestio, non gioverebbe richiamare l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, che – nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, prima di essere abrogato dall’art. 1, comma 163, della legge n. 207 del 2024 – aveva precisato che il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio «costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata». In disparte il – pur decisivo – rilievo della rimettente che, trattandosi di norma interpretativa del citato art. 24, comma 4, secondo periodo, essa resterebbe soggetta agli stessi limiti di quest’ultimo, compreso quello dei settant’anni di cui al successivo comma 7, risulta dai lavori preparatori che il suindicato art. 2, comma 5, era vòlto a «chiarire in maniera inequivocabile […] il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici», salvezza che era divenuta controversa a seguito di una sentenza del giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, sentenza 10 gennaio 2013, n. 2446) che, annullando parzialmente una circolare del Dipartimento della funzione pubblica, aveva consentito a un dipendente che aveva conseguito il diritto a pensione in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 di permanere in servizio fino al compimento del sessantaseiesimo anno d’età.

4.4.- Tenuto conto che, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno pel profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (così, tra le più recenti, sentenza n. 129 del 2025), le questioni sollevate appaiono senz’altro rilevanti, inficiando il dubbio di legittimità costituzionale una delle due possibili interpretazioni della norma oggetto del rinvio pregiudiziale.

4.5.- Quanto, infine, ai profili di illegittimità costituzionale indicati dall’amicus curiae in aggiunta a quelli dell’ordinanza di rimessione, essi «non sono oggetto di valutazione da parte di questa Corte» (sentenza n. 180 del 2021), non essendo consentito alle parti (né – ovviamente – all’amicus curiae) ampliare il thema decidendum (da ultimo, sentenza n. 4 del 2025).


5.- Nel merito, le questioni sono fondate.

La giurisprudenza costituzionale ha da tempo consolidato un indirizzo vòlto a ravvisare nell’art. 38, secondo comma, Cost., un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità che il legislatore disallinei l’età anagrafica fissata quale limite per la permanenza nei ruoli del pubblico impiego rispetto all’età anagrafica fissata per il conseguimento del minimo della pensione. Più precisamente, nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalità nel determinare l’età pensionabile, questa Corte ha sottoposto a più rigido scrutinio le norme che fissavano il limite di età anagrafica per la permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione, dichiarandone l’illegittimità costituzionale ogniqualvolta la risoluzione obbligatoria del rapporto che esse imponevano intervenisse in un momento in cui il pubblico dipendente non aveva ancora maturato il diritto a pensione o, quanto meno, una qualche altra utilità che gli permettesse di disporre di mezzi adeguati a vivere (sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013, n. 227 del 1997, n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989). Tanto, non senza precisare che «sul piano costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al “minimo”, mentre non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; e che in particolare la disciplina del trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza» (ordinanza n. 195 del 2000; nello stesso senso, sentenza n. 227 del 1997 e ordinanza n. 57 del 1992).

È pur vero che la determinazione di una soglia di età anagrafica oltre la quale non è più possibile la permanenza in servizio si giustifica con la progressiva diminuzione, al crescere dell’età, delle energie necessarie al proficuo svolgimento della prestazione di lavoro. Non è, tuttavia, meno vero che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”» (sentenza n. 444 del 1990). È in tale prospettiva che va letto il periodico adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per come adesso disciplinato dall’art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78 del 2010.

5.1.- Ciò posto, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato che, nel caso di specie, «la lavoratrice [è] rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perché ormai divenuta troppo anziana per lavorare, e [di] pensione, non avendo raggiunto il tetto di età imposto dall’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010», precisando che tale situazione «si sarebbe verificata anche se […] fosse rimasta in servizio fino ai 70 anni di età (tetto massimo stabilito dall’art. 509, comma 3, citato)». Di qui il dubbio «se possa il legislatore imporre un tetto massimo di età per il trattenimento in servizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni collegamento con l’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 […] o se, piuttosto, questa non sia una scelta del legislatore che viola il disposto dell’art. 38 Cost., essendo palesemente irragionevole ammettere la possibilità di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti minimi pensionistici e, però, imporre un tetto massimo a detto trattenimento che, di certo, impedirà, a chi è entrato in servizio troppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione».

5.2.- Al riguardo, va rammentato che, in passato, la giurisprudenza di questa Corte ha considerato il compimento dei settanta anni d’età come limite massimo per derogare alla soglia d’età anagrafica prevista dai vari ordinamenti per il collocamento a riposo (si vedano, in particolare, le sentenze n. 33 del 2013, n. 90 del 1992, n. 282 del 1991 e n. 444 del 1990). Tuttavia, in presenza di un meccanismo come quello adesso disciplinato dall’art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che periodicamente adegua i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, la fissazione di un tetto massimo d’età per il trattenimento in servizio, che non sia su di esso modulato, è destinata a entrare in tensione non solo con l’art. 38, secondo comma, Cost., ma altresì con il principio di ragionevolezza (nella specie, intrinseca) che questa Corte ha costantemente ricavato dall’art. 3, primo comma, Cost. (tra le più recenti, sentenze n. 7 del 2026, n. 95 del 2024, n. 83 del 2021; ordinanza n. 3 del 2020).


Fermo restando che – giusta la costante giurisprudenza costituzionale rammentata supra, al punto 5 – non può ammettersi che il pubblico dipendente debba obbligatoriamente subire la risoluzione automatica del rapporto d’impiego prima di aver conseguito i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o, quanto meno, a una qualche altra utilità economica (derivandone altrimenti una violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost.), deve in aggiunta rilevarsi che la logica del sistema contributivo, applicabile nel rapporto dedotto nel giudizio principale, è governata da «un giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbia tuttavia accumulato una provvista finanziaria [nozionale] idonea a garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest’ultimo deve svolgere» (sentenza n. 94 del 2025).

Ne consegue che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Trattandosi di una «eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale», che ha lo scopo di «tutelare “l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale”, “nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall’art. 38, secondo comma, Cost.”» (sentenza n. 131 del 2018), la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

Né v’è da temere che il riferimento alla speranza di vita possa comportare il trattenimento di personale che, a causa dell’età e delle correlate condizioni di prestanza psico-fisica, risulti inidoneo al servizio. In disparte, infatti, ogni considerazione sul fatto che, a diritto vigente, un trattenimento ad libitum non potrebbe intervenire, poiché la misura è funzionale al conseguimento del minimo della pensione, l’ordinamento conosce strumenti giuridici, attuativi degli artt. 32 e 97 Cost., utili a tutelare l’interesse dell’amministrazione ad avere a disposizione un personale sempre efficiente e idoneo e il diritto dei dipendenti alla salute.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».


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