Quando si deve scegliere l’interdizione invece dell’amministrazione di sostegno?


Quando la persona è totalmente e stabilmente incapace di intendere e volere, l’amministrazione di sostegno non basta — serve l’interdizione. Il Tribunale di Savona con la sentenza n. 280/2026 afferma che solo il tutore ha i poteri sostitutivi integrali necessari per chi non può compiere nessun atto autonomamente. L’amministratore di sostegno non può sostituirsi alla persona nelle decisioni personali fondamentali — compresa la collocazione in struttura anche contro la sua volontà.

Una donna affetta da Alzheimer in stadio severo non riconosce i familiari, non sa rispondere alle domande più elementari, non è orientata nel tempo e nello spazio. Il marito chiede al tribunale una misura di protezione. Quale? L’amministrazione di sostegno — lo strumento più moderno e flessibile — o l’interdizione, la misura più tradizionale e più invasiva?

La risposta alla domanda su quando si debba scegliere l’interdizione invece dell’amministrazione di sostegno è: quando la persona è totalmente e stabilmente incapace di intendere e di volere, e ha bisogno di qualcuno che la rappresenti integralmente in tutti gli atti della vita — anche in quelli più personali, come la scelta di dove vivere o il consenso alle cure mediche.

Le due misure di protezione: differenze fondamentali

L’ordinamento italiano prevede due principali misure di protezione per le persone che non sono in grado di badare ai propri interessi.


L’amministrazione di sostegno — introdotta dalla L. n. 6/2004 — è pensata per chi ha capacità residue che meritano di essere valorizzate. L’amministratore affianca la persona, la assiste in atti specifici determinati dal giudice tutelare, ma lascia intatta la sua capacità di agire per tutto ciò che non è espressamente limitato. Il beneficiario non diventa incapace: rimane capace per tutto il resto.

L’interdizione — disciplinata dall’art. 414 cod. civ. — è la misura più radicale: priva la persona della capacità di agire e la affida integralmente a un tutore che la rappresenta in tutti gli atti civili. È prevista per chi versa “in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”.

La scelta tra le due misure non dipende dalla preferenza del richiedente — dipende dalle condizioni concrete della persona da proteggere.

Perché l’amministrazione di sostegno non bastava

Il Tribunale di Savona spiega il limite strutturale dell’amministrazione di sostegno nelle situazioni di incapacità totale. Il problema riguarda specificamente i poteri dell’amministratore rispetto a quelli del tutore.

L’art. 411 cod. civ. elenca le norme sulla tutela che si applicano anche all’amministrazione di sostegno. Ma tra quelle norme non compaiono gli artt. 357, 358 e 371 cod. civ. — quelli che attribuiscono al tutore la rappresentanza integrale della persona in tutti gli atti civili, il controllo sul luogo di residenza e le decisioni sulla cura personale.


Questo significa che l’amministratore di sostegno non può fare ciò che fa il tutore: non può sostituirsi alla persona nelle decisioni di natura personale — dove vivere, come essere curata, se e dove essere ricoverata. Se la persona non è in grado di esprimere la propria volontà, l’amministratore di sostegno si trova senza i poteri necessari per agire.

Il tutore invece ha questi poteri. Può decidere la collocazione della persona anche contro la sua volontà — ad esempio il ricovero in una struttura residenziale. Può prestare il consenso a terapie e trattamenti sanitari. Può compiere tutti gli atti civili in nome e per conto del tutelato.

Il caso concreto: Alzheimer in stadio severo

La donna sottoposta a interdizione era affetta da Alzheimer in stadio severo, diagnosticato da una specialista neurologica nel dicembre 2025. La malattia aveva compromesso “totalmente tutte le funzioni cognitive, comprese le capacità di intendere e volere”.

All’esame del tribunale, la donna non era in grado di comprendere le domande, non sapeva declinare le proprie generalità, non era orientata nel tempo e nello spazio, appariva assente con gli occhi spesso chiusi e un marcato tremore alla mano.

L’INPS aveva già riconosciuto l’invalidità con accertamento dell’esistenza dell’”handicap grave con connotazione di gravità” che rende necessaria l’assistenza continua.


In questa situazione, l’amministrazione di sostegno era inadeguata: non avrebbe consentito di attribuire all’amministratore i poteri necessari per gestire integralmente la situazione della donna — comprese le decisioni sulla sua collocazione e sulle cure. Solo l’interdizione con nomina di un tutore garantiva la protezione piena richiesta.

Il principio generale: la misura deve essere proporzionata

La Cassazione — citata dalla sentenza nella pronuncia n. 27691/2023 — ha chiarito la regola generale: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è un incapace. Tutto ciò che il giudice non affida espressamente all’amministratore resta nella piena disponibilità della persona. Questa flessibilità è il punto di forza dell’istituto — ma diventa un limite quando la persona non ha più nessuna capacità residua da preservare.

Quando la persona non è in grado di compiere autonomamente nessun atto, nemmeno quelli più elementari della vita quotidiana, la misura “soft” non serve. Serve la misura che attribuisce al rappresentante tutti i poteri necessari per una gestione integrale — e quella misura è l’interdizione.

Il Tribunale di Savona lo riassume chiarendo che l’interdizione “è l’unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell’interessato, e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici”.

La regola pratica

Chi si trova a dover scegliere quale misura di protezione richiedere per un familiare deve partire dalla valutazione concreta delle sue condizioni. Se la persona ha ancora capacità residue — anche limitate — e la protezione riguarda specifici atti o aree della sua vita, l’amministrazione di sostegno è la misura preferibile: è meno invasiva, più flessibile, preserva la dignità e l’autonomia della persona.


Se invece la persona è totalmente e stabilmente incapace — come nel caso dell’Alzheimer severo — e ha bisogno di una rappresentanza integrale in tutti gli atti della vita, comprese le decisioni più personali sulla cura e sulla residenza, l’interdizione è la misura necessaria. Non è una misura punitiva o degradante: è lo strumento che la legge mette a disposizione per proteggere chi non può più proteggersi.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di