Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che la perizia contrattuale pura interrompe la prescrizione giorno per giorno per tutta la durata delle operazioni peritali. Ecco le regole.
Un orafo subisce una rapina nel novembre 2010 e denuncia subito il sinistro alla compagnia assicurativa. La polizza prevede una clausola di perizia contrattuale: viene nominato un collegio di esperti che lavora per anni. Le operazioni peritali si concludono nel settembre 2015. Nel 2017 parte una nuova chiamata di perizia. La compagnia assicurativa sostiene che il diritto all’indennizzo si è prescritto nel frattempo: nelle assicurazioni contro i danni il termine è di soli due anni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11959 del 30 aprile 2026, ribaltano la decisione della Corte d’Appello e danno ragione all’assicurato. La perizia contrattuale prevista dalla polizza non è un atto isolato che interrompe la prescrizione una volta sola: blocca il decorso della prescrizione giorno per giorno, per tutta la durata delle operazioni peritali. Quando quelle operazioni finiscono, la prescrizione ricomincia a decorrere da zero.
La domanda su se la perizia contrattuale assicurativa blocchi la prescrizione per tutta la sua durata richiede di capire cosa si intende per perizia contrattuale, come si distingue dall’arbitrato irrituale e quali effetti produce sulla prescrizione del diritto all’indennizzo.
Cos’è la perizia contrattuale e come funziona
La perizia contrattuale è una clausola inserita in molte polizze assicurative con cui le parti si accordano preventivamente per affidare a un esperto — o a un collegio di esperti — la valutazione tecnica di questioni specifiche sorte in caso di sinistro. Tipicamente: l’entità del danno, il valore dei beni sottratti o distrutti, la causa dell’evento.
I contraenti accettano un doppio vincolo: l’obbligo di attivare la perizia quando sorge la controversia e l’obbligo di rispettare le conclusioni a cui il perito perviene. Il perito è scelto per le sue competenze tecniche specifiche e per la fiducia che entrambe le parti ripongono in lui.
La perizia contrattuale non è una novità del diritto assicurativo italiano, ma la sua natura giuridica — e soprattutto i suoi effetti sulla prescrizione — erano rimasti controversi fino alla pronuncia delle Sezioni Unite.
La distinzione fondamentale: perizia contrattuale pura e arbitrato irrituale
Le Sezioni Unite chiariscono una distinzione che aveva creato confusione nella giurisprudenza: la perizia contrattuale può essere una cosa o un’altra, e la differenza è decisiva.
Se la clausola prevede che le parti rinuncino definitivamente a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario per le questioni affidate al perito, siamo di fronte a un arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. — con regole diverse e conseguenze diverse.
Se invece la clausola non prevede questa rinuncia — se ciascuna delle parti mantiene la possibilità di adire il giudice ordinario anche per le questioni affidate al perito, con la conseguenza che agire in giudizio sarebbe inadempimento contrattuale ma non impossibilità giuridica — siamo di fronte alla perizia contrattuale pura: una figura atipica di natura meramente obbligatoria.
Nel caso dell’orafo, la polizza prevedeva una perizia contrattuale pura: nessuna rinuncia al giudice, solo l’obbligo di attivare il procedimento peritale e rispettarne gli esiti.
L’effetto sulla prescrizione: interruzione continuativa giorno per giorno
Il punto più rilevante della sentenza riguarda gli effetti della perizia contrattuale sulla prescrizione del diritto all’indennizzo.
La regola generale è che la prescrizione si interrompe con un singolo atto — una diffida, una domanda giudiziale, un atto di riconoscimento del debito — e poi ricomincia a decorrere dall’inizio. L’atto interruttivo produce un effetto puntuale, non continuativo.
Le Sezioni Unite stabiliscono che la perizia contrattuale pura funziona diversamente. La chiamata di perizia produce sì un effetto interruttivo istantaneo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4, e 1219 cod. civ. Ma non si esaurisce lì: l’intera serie di operazioni peritali che segue costituisce una condotta di prolungato adempimento dell’obbligazione contrattuale, incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare del diritto.
L’art. 2934 cod. civ. stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Ma chi ha attivato la perizia contrattuale e la sta portando avanti non è inerte: sta esercitando il proprio diritto giorno per giorno, attraverso la partecipazione attiva al procedimento peritale. Non c’è inerzia, e quindi non c’è prescrizione.
Il risultato è che l’effetto interruttivo si riproduce de die in diem — giorno per giorno — per tutta la durata delle operazioni peritali, fino al deposito del responso finale o alla scadenza del termine contrattualmente previsto.
Il principio di buona fede come argomento aggiuntivo
Le Sezioni Unite sottolineano anche un argomento di correttezza contrattuale: sarebbe contrario ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto consentire che una parte partecipi attivamente alla perizia — contribuendo a determinare il diritto della controparte — e nel contempo utilizzi quel medesimo lasso di tempo per far maturare la prescrizione del diritto altrui.
L’assicurazione che partecipa alle operazioni peritali non può poi sostenere che nel frattempo il diritto dell’assicurato si è prescritto: sarebbe un comportamento contraddittorio e scorretto, incompatibile con i doveri di lealtà che le parti si devono nell’esecuzione del contratto.
Come si applica al caso concreto: il calcolo dei termini
Nel caso dell’orafo, l’applicazione del principio porta a un risultato preciso.
La rapina è avvenuta nel novembre 2010. Il termine di prescrizione biennale dell’art. 2952, comma 2, cod. civ. avrebbe dovuto scadere nel novembre 2012. Ma la perizia contrattuale era stata attivata subito dopo la denuncia del sinistro, e le operazioni peritali si erano protratte fino al settembre 2015.
Applicando il principio delle Sezioni Unite, la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata delle operazioni peritali — dal 2010 al settembre 2015 — e ha ricominciato a decorrere da quella data. Il termine biennale sarebbe quindi scaduto nel settembre 2017.
La nuova chiamata di perizia del marzo 2017 è intervenuta prima di quella scadenza: il diritto non era prescritto. La Corte d’Appello aveva errato applicando una visione “statica” dell’interruzione — come se la chiamata di perizia producesse un effetto puntuale — invece di quella “dinamica” richiesta dalla natura continuativa del procedimento peritale.
Le conseguenze pratiche per gli assicurati
Per chi si trova in una situazione analoga, la sentenza delle Sezioni Unite indica alcune regole operative fondamentali.
È essenziale documentare con precisione la data di inizio della chiamata di perizia — la data in cui è stata formalmente attivata la procedura — e la data di deposito del responso finale o la scadenza del termine peritale. Questi due momenti delimitano il periodo di interruzione continuativa della prescrizione.
È importante verificare se la clausola della propria polizza configura una perizia contrattuale pura o un arbitrato irrituale: la distinzione non è sempre immediata e può richiedere una valutazione legale specifica.
Infine, se le operazioni peritali si protraggono a lungo — come nel caso dell’orafo, per quasi cinque anni — il titolare del diritto non deve temere la prescrizione durante quel periodo: il procedimento attivo è incompatibile con l’inerzia che giustifica la prescrizione.
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Angelo Greco
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