Non esiste una soglia oltre la quale la donazione a una ONLUS o a un ente del Terzo settore attivi automaticamente un accertamento. Ma una donazione consistente, sproporzionata rispetto al reddito dichiarato, può rientrare nel calcolo del redditometro. Il rischio si gestisce con documentazione tracciabile e prova della provenienza lecita dei fondi.
Un contribuente vuole donare 50.000 euro a un’associazione di volontariato. Si chiede se quella somma possa attirare l’attenzione del fisco — e se, paradossalmente, fare del bene possa costare una verifica fiscale.
La risposta alla domanda su se donare a una ONLUS possa far scattare un accertamento fiscale è: non automaticamente, ma potenzialmente sì — se la donazione è sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e non si è in grado di spiegare da dove provengono i soldi. Il punto non è la donazione in sé, ma il quadro complessivo della capacità di spesa del contribuente.
Il redditometro: come funziona e perché riguarda anche le donazioni
L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico del reddito — comunemente noto come redditometro. Il principio è semplice: se le spese sostenute in un anno sono significativamente superiori al reddito dichiarato, il fisco presume che esista un reddito non dichiarato.
La parola chiave è “spese di qualsiasi genere”. Le erogazioni liberali — le donazioni — rientrano in questa categoria. Non perché siano sospette, ma perché rappresentano un’uscita di denaro che il fisco considera nella ricostruzione della capacità reddituale del contribuente.
La condizione per l’accertamento è precisa: l’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato. Una donazione di 5.000 euro per chi dichiara 40.000 euro di reddito non muove nulla. Una donazione di 80.000 euro per chi dichiara 30.000 euro di reddito è un problema — non perché la donazione sia illecita, ma perché non è chiaro con quali soldi sia stata effettuata.
Maria dichiara 35.000 euro di reddito annuo. Nell’anno corrente ha effettuato spese complessive — tra auto, vacanze, ristrutturazione e donazioni — per 50.000 euro. La differenza supera il 20%: il fisco può avviare un accertamento sintetico e chiedere spiegazioni.
La prova contraria: come difendersi
L’accertamento sintetico non è una condanna. Il contribuente può superare la presunzione del fisco dimostrando che i fondi utilizzati per le spese — inclusa la donazione — non provengono da redditi non dichiarati nell’anno in corso.
Le fonti lecite che possono giustificare le spese sono: risparmi accumulati negli anni precedenti; redditi già tassati in anni passati; redditi esenti da imposta; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; donazioni ricevute; eredità; liquidazione di patrimonio mobiliare o immobiliare; provvista derivante da mutui.
Non è richiesta una prova analitica che colleghi ogni singolo euro speso a una specifica entrata. È sufficiente dimostrare in modo credibile di disporre di fondi sufficienti a coprire le spese contestate — con estratti conto, documentazione di vendita di immobili o titoli, dichiarazioni di successione, contratti di mutuo.
Giovanni dichiara 25.000 euro di reddito ma dona 40.000 euro a un’associazione. Se Giovanni ha venduto l’anno precedente un immobile ricavando 150.000 euro — documentato dall’atto notarile e dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente — quella prova è sufficiente per giustificare la donazione. Il fisco non ha nulla da contestare.
I benefici fiscali per chi dona: detrazione o deduzione
Fare una donazione a una ONLUS o a un ente del Terzo settore non è solo un atto generoso: può anche ridurre le imposte da pagare. Il sistema prevede due alternative, non cumulabili tra loro per la stessa donazione.
La detrazione sottrae direttamente dall’imposta lorda una percentuale della somma donata. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, la detrazione è del 30% della donazione, fino a un massimo di 30.000 euro donati nell’anno — quindi fino a 9.000 euro di riduzione d’imposta. Per le organizzazioni di volontariato, la percentuale sale al 35% — fino a 10.500 euro di detrazione su 30.000 euro donati.
Lucia dona 10.000 euro a un’organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS. Ha diritto a una detrazione del 35%, cioè 3.500 euro in meno da pagare all’Agenzia delle Entrate.
La deduzione riduce il reddito imponibile su cui si calcolano le imposte. Per gli enti del Terzo settore, la deduzione arriva fino al 10% del reddito complessivo dichiarato — senza un limite massimo assoluto in termini di importo. L’eventuale eccedenza non deducibile nell’anno corrente può essere riportata nei quattro anni successivi.
Marco dichiara 80.000 euro di reddito e dona 12.000 euro a un ETS iscritto al RUNTS. Con la deduzione può abbattere il reddito imponibile di 8.000 euro (il 10% di 80.000). I restanti 4.000 euro possono essere dedotti nei quattro anni successivi.
La scelta tra detrazione e deduzione dipende dalla situazione fiscale individuale: la deduzione conviene di più a chi ha un’aliquota marginale elevata, la detrazione è più vantaggiosa per chi paga poche imposte. Un commercialista può calcolare quale delle due opzioni è più conveniente nel caso specifico.
Le condizioni indispensabili per beneficiare delle agevolazioni
Tre condizioni sono necessarie per poter accedere alle agevolazioni fiscali e per potersi difendere in caso di accertamento.
La prima è il pagamento tracciabile: le donazioni in denaro devono avvenire tramite bonifico, carta di debito o credito, assegno bancario o circolare. Le donazioni in contanti non danno diritto ad alcuna agevolazione e non possono essere documentate ai fini della prova contraria nell’accertamento sintetico.
La seconda è la documentazione: il contribuente deve conservare la ricevuta del bonifico, l’estratto conto o la ricevuta rilasciata dall’ente. Senza questa documentazione, l’agevolazione non può essere inserita nella dichiarazione dei redditi e la donazione non può essere giustificata davanti al fisco.
La terza riguarda lo status dell’ente beneficiario: l’associazione deve essere regolarmente iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione è necessaria ma non sufficiente: l’ente deve anche rispettare concretamente i requisiti sostanziali previsti dalla legge. Se successivamente viene accertato che l’ente non aveva i requisiti, le agevolazioni decadono con effetto retroattivo — anche se il donatore aveva agito in buona fede (Cass. n. 2468/2026; Cass. n. 22441/2023).
La regola pratica in sintesi
Chi vuole donare a una ONLUS o a un ETS può farlo liberamente, in qualsiasi importo. Non esiste una soglia oltre la quale scatti automaticamente un accertamento. Il rischio di controllo nasce solo quando la donazione — sommata alle altre spese dell’anno — supera di oltre il 20% il reddito dichiarato, e il contribuente non riesce a spiegare da dove provengono i soldi.
La tutela è semplice: pagare sempre con strumenti tracciabili, conservare tutta la documentazione, e in caso di donazioni importanti tenere a portata di mano la prova della provenienza lecita dei fondi — estratti conto, atti notarili, dichiarazioni di successione. Con questi accorgimenti, donare non crea problemi fiscali — e può anche ridurre le imposte da pagare.
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Angelo Greco
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