Scambio di neonati in ospedale: quanto spetta di risarcimento?


Niente reato senza dolo, ma la struttura risponde comunque: ecco come si calcola il danno per lo scambio dei figli.

Una donna scopre, a distanza di tempo, che l’ospedale ha scambiato il suo bambino con quello di un’altra paziente. Il figlio che ha cresciuto non è il suo, e il suo vero figlio biologico è stato allevato da un’altra famiglia. Di qui il dubbio: “scambio di neonati in ospedale: quanto spetta di risarcimento?” Il tribunale, in un caso di questo tipo, ha condannato la struttura sanitaria al pagamento di 114 mila euro per danni non patrimoniali e spese legali, escludendo però la rilevanza penale della vicenda per assenza di dolo. Vediamo cosa dicono legge e giurisprudenza su questo tema delicato, e se quella somma può considerarsi adeguata.

Lo scambio di neonati è reato?

Astrattamente sì, ma solo a determinate condizioni. La condotta di scambiare un neonato, alterandone così lo stato civile, rientra nel reato di alterazione di stato, previsto dall’art. 567 c.p. La norma prevede due ipotesi distinte: la sostituzione di un neonato che ne altera lo stato civile (primo comma), oppure l’alterazione dello stato civile mediante false certificazioni o attestazioni nella formazione dell’atto di nascita (secondo comma).

Il bene giuridico tutelato da questa norma è l’interesse del minore a vedersi riconosciuto un rapporto di filiazione corrispondente alla sua effettiva discendenza biologica, elemento fondamentale della sua identità personale (Corte cost., sent. n. 236/2016). Va segnalato che proprio la Corte costituzionale, con questa pronuncia, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell’art. 567 c.p. nella parte in cui prevedeva una pena marcatamente più severa, da cinque a quindici anni di reclusione, rispetto a quella del primo comma, da tre a dieci anni, giudicando questa differenza manifestamente irragionevole. Oggi, quindi, il trattamento sanzionatorio è di fatto equiparato per entrambe le condotte.


Perché in questi casi il reato viene escluso?

Il punto decisivo è l’elemento soggettivo. Per la configurabilità del reato serve il dolo, cioè la coscienza e la volontà di alterare lo stato civile del neonato. Se lo scambio avviene per un errore del personale sanitario, senza alcuna intenzione di ingannare o falsificare, il reato non sussiste.

Un caso analogo, deciso dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 133/2026, ha chiarito proprio questo punto: il procedimento penale era stato archiviato perché si trattava di un mero errore, dovuto a negligenza del personale della clinica, privo di dolo, e quindi penalmente irrilevante. Facciamo un esempio per capire la differenza: se un’infermiera scambia per distrazione due bracciali identificativi durante il trasferimento dei neonati dalla sala parto al reparto, questo è un errore colposo, non doloso; se invece qualcuno altera deliberatamente i documenti per nascondere l’identità reale di un bambino, quello è dolo, e il reato si configura pienamente.

Se non c’è reato, l’ospedale deve comunque risarcire?

Sì, e qui sta il punto centrale della vicenda. L’esclusione della rilevanza penale per assenza di dolo non esclude affatto la responsabilità civile della struttura sanitaria. Questa responsabilità si fonda sull’art. 2043 cod. civ., che obbliga al risarcimento chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo, e più specificamente sulla responsabilità contrattuale che lega l’ospedale alla paziente che vi si è rivolta per il parto.

Il Tribunale di Avellino ha chiarito un aspetto tecnico fondamentale: la responsabilità contrattuale della struttura è configurata come responsabilità oggettiva. Questo significa che è del tutto irrilevante, ai fini del risarcimento, se l’errore che ha causato lo scambio sia stato doloso o semplicemente colposo. L’ospedale risponde comunque, indipendentemente dall’intenzione di chi ha materialmente commesso l’errore.

Quali diritti vengono lesi in caso di scambio di neonati?

Il danno che ne deriva è un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. La giurisprudenza ha superato da tempo l’interpretazione restrittiva che limitava questo tipo di risarcimento ai soli casi previsti espressamente dalla legge, stabilendo che il danno non patrimoniale spetta ogni volta che viene leso un diritto inviolabile della persona, tutelato dalla Costituzione (Cass., sez. un., sent. n. 26972/2008, nota anche come sentenza n. 1096/2005 nelle rassegne dell’epoca).


Nello scambio di neonati vengono lesi diritti fondamentali di rango costituzionale, e in particolare due: il diritto all’identità personale, inteso come diritto alla verità della propria ascendenza biologica e alla corretta ricostruzione della propria storia familiare; il diritto alla famiglia e all’intangibilità della sfera degli affetti, cioè la lesione del rapporto parentale, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione in quanto formazione sociale meritevole di protezione. Questo secondo pregiudizio viene definito dalla giurisprudenza danno parentale, e riguarda la sfera relazionale della persona e lo sconvolgimento della vita familiare che ne consegue.

Come si calcola l’importo del risarcimento?

Il danno non patrimoniale, non potendo essere provato nel suo esatto ammontare economico, viene liquidato dal giudice in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Per garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la quantificazione di questo tipo di danno.

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che si manifesta in diverse componenti, tutte da considerare per una liquidazione complessiva: il danno biologico, cioè la compromissione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile; il danno morale, ossia la sofferenza interiore e il turbamento soggettivo; il danno esistenziale o parentale, che incide sulle abitudini di vita e sugli assetti relazionali della persona, alterandone in modo oggettivamente accertabile la quotidianità.

114 mila euro sono una somma congrua per la perdita del figlio biologico?

Per rispondere occorre guardare ai precedenti concreti, che offrono un quadro piuttosto ampio. Nel caso deciso dal Tribunale di Avellino, relativo a uno scambio durato solo due giorni e prontamente risolto, la somma liquidata è stata molto contenuta: 2.561,80 euro per ciascun genitore. Si trattava però di un danno temporaneo, per quanto grave nello shock subito nell’immediato.

Diverso il discorso quando il rapporto genitore-figlio è compromesso in modo irrimediabile. Il Tribunale di Firenze ha liquidato 80 mila euro a un figlio per il danno esistenziale derivante dall’assenza del padre per un ventennio, ritenendo che la privazione del diritto all’identità e alla relazione paterna fosse una perdita non meno grave di quella patita da chi perde un padre che ha effettivamente svolto questo ruolo. In casi di gravissime lesioni al figlio per malpractice medica, equiparati sostanzialmente alla perdita del figlio, i Tribunali di Napoli e di Vibo Valentia hanno invece liquidato 170 mila euro a ciascun genitore per il danno da perdita del rapporto parentale.


Nel caso descritto, la scoperta tardiva dello scambio rende definitiva la separazione dal figlio biologico e la crescita di un figlio non proprio: una situazione non temporanea, ma permanente e identitariamente devastante, più vicina ai casi di perdita definitiva del rapporto parentale che allo scambio risolto in pochi giorni. In questa prospettiva, 114 mila euro si collocano in una fascia intermedia: nettamente superiori a quanto liquidato per situazioni temporanee, ma inferiori ai valori massimi riconosciuti nei casi di perdita totale e irreversibile del figlio. Senza conoscere ulteriori dettagli specifici, come l’età della donna al momento della scoperta o le conseguenze psicologiche concretamente accertate, l’importo appare comunque plausibile e coerente con l’orientamento dei tribunali che applicano i parametri tabellari milanesi a situazioni di eccezionale gravità, anche se non necessariamente il punto di equilibrio più alto raggiungibile in casi analoghi.




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