Un bossolo vuoto non è automaticamente un’arma né una munizione. Ma la risposta cambia se è inerte, innescato, ricaricabile o proveniente da munizionamento da guerra. Ecco quando scatta il reato di detenzione o porto abusivo.
Un lettore ci racconta di essere stato fermato dalla Polizia mentre indossava una collana con un bossolo di proiettile NATO usato come ciondolo. Secondo quanto riferisce, gli sarebbe stato contestato il reato di “porto abusivo di arma da guerra”.
Ma un bossolo vuoto può davvero essere considerato un’arma? E il fatto che riporti un marchio militare, come quello NATO, basta a trasformare un semplice oggetto ornamentale in una munizione da guerra? In caso positivo, sarebbe reato portarlo al collo, nonostante l’apparente inoffensività.
La risposta articolata al quesito, però, richiede alcune fondamentali distinzioni. Non tutti i bossoli sono uguali. Un conto è il bossolo esploso, cioè il semplice involucro metallico rimasto dopo lo sparo. Un altro conto è il bossolo innescato, che contiene ancora la capsula di innesco. Un altro ancora è la cartuccia integra, cioè la munizione completa, composta da bossolo, innesco, polvere e proiettile.
In linea generale, il semplice possesso di un bossolo vuoto e inerte non costituisce reato. Tuttavia, il problema si complica quando il bossolo proviene da munizionamento militare o quando conserva caratteristiche tali da renderlo ancora utilizzabile per il ricaricamento.
Vediamo allora cosa si rischia a detenere o portare in giro bossoli, anche quando non vengono usati come ornamento.
Che cos’è un bossolo?
Il bossolo è l’involucro metallico della cartuccia. Nella cartuccia completa contiene la polvere da sparo, l’innesco e il proiettile. Dopo lo sparo, il proiettile viene espulso, la polvere brucia e resta il bossolo vuoto.
Il bossolo esploso, quindi, non è più una munizione completa. È un residuo metallico. Di per sé non può sparare, non può esplodere e non può offendere, salvo che venga modificato o ricaricato con altri componenti.
Da qui nasce la distinzione fondamentale: ai fini penali un bossolo vuoto non è la stessa cosa di una cartuccia.
Detenere un bossolo inerte è reato?
In linea generale, no. La detenzione di un bossolo esploso e inerte, cioè privo di carica e di innesco attivo, non integra il reato di detenzione abusiva di armi o munizioni.
L’art. 697 del Codice penale punisce chi detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità, ma solo quando la denuncia è richiesta dalla legge.
Per i bossoli inerti, però, la normativa chiarisce che non si tratta di prodotti esplodenti. L’Allegato B al Regolamento di esecuzione del TULPS prevede infatti che, non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita di proiettili, pallini e bossoli inerti per armi comuni.
Questo significa che, se si tratta di un semplice bossolo esploso per arma comune, non c’è obbligo di denuncia, e, di conseguenza, non può configurarsi la contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni.
Anche la giurisprudenza afferma che il bossolo esploso rientra nella categoria dei bossoli inerti, dunque è «privo di capacità esplosiva» e non è soggetto a denuncia; manca quindi il presupposto dell’art. 697 c.p. (Cass. Pen., Sez. 7, n. 18224 del 16-06-2020).
Le modifiche del Decreto Sport alla legge sulle armi
La legge n. 110/1975 considera munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Tuttavia, la stessa norma oggi (dopo la modifica apportata nel 2025 da. c.d. “Decreto Sport”: art. 12 del D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 119) precisa che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini dello smaltimento o quando sono destinati al munizionamento civile consentito o all’uso sportivo.
Questa modifica è rilevante perché evita di trattare automaticamente ogni bossolo militare esploso come una munizione da guerra. In altre parole, il semplice fatto che un bossolo riporti un marchio NATO o provenga da munizionamento militare non basta, da solo, a dire che chi lo possiede stia detenendo una munizione da guerra.
Nello specifico, il Decreto Sport che ha riformulato l’art. 1 della legge n. 110/1975 dice che:
«Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo».
Quindi la modifica del 2025 non “liberalizza” in modo assoluto qualsiasi bossolo militare, ma introduce una deroga espressa: il bossolo esploso, cioè già sparato e privo di funzione offensiva immediata, non viene più trattato automaticamente come munizione da guerra nei casi indicati dalla norma.
Abbiamo, pertanto, già raggiunto un primo punto fermo: dopo la modifica introdotta nel 2025 alla legge del 1975, i bossoli esplosi e i residui di cartucce usate in armi da guerra non sono più considerati, in modo automatico, munizioni da guerra o parti di esse quando rilevano ai fini dello smaltimento, del munizionamento civile consentito o dell’uso sportivo. Resta però necessario verificare concretamente che si tratti davvero di un bossolo esploso e inerte, e non di una cartuccia integra, di un bossolo innescato o di altro componente ancora idoneo all’impiego.
In altre parole, occorre stabilire che cosa sia davvero l’oggetto trovato: è una cartuccia integra? è un bossolo esploso? è ancora innescato? è stato modificato? è ricaricabile? è detenuto soltanto come cimelio o ornamento? oltre ad esso, vi sono altri componenti, come polvere, proiettili, inneschi o strumenti di ricarica?
La differenza è decisiva. Una cartuccia militare integra può avere rilevanza penale. Un bossolo esploso, privo di innesco e di carica, usato come ciondolo, è un oggetto molto diverso e può essere considerato innocuo.
Il marchio NATO basta per far scattare il reato?
No, non necessariamente. Il marchio NATO può essere un indizio della provenienza militare del bossolo o della cartuccia, ma non trasforma automaticamente un bossolo vuoto in un’arma o in una munizione da guerra penalmente rilevante.
La legge n. 110/1975 menziona il marchio NATO con riferimento ad alcune munizioni destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato. Ma questo non significa che ogni residuo metallico con quel marchio sia, per ciò solo, una munizione da guerra detenuta illegalmente.
Se l’oggetto è solo un bossolo esploso, privo di innesco, polvere e proiettile, occorre evitare automatismi. Del resto, la giurisprudenza afferma che, una volta sparata la cartuccia e rimasto il solo bossolo esploso, viene meno la qualificazione di munizione da guerra, salvo diverse caratteristiche concrete dell’oggetto (Cass. Pen., Sez. 1, n. 45468 del 30-11-2022). Ad esempio, una cartuccia può essere classificata come da guerra per la sua destinazione – come, appunto, quelle con marchio NATO – o per le sue caratteristiche di proiettili perforanti, traccianti o esplosivi (Cass. Pen., Sez. 7, n. 4414 del 03-02-2026).
Portare un bossolo come ciondolo è porto abusivo di arma?
Alla stregua di quanto detto, in linea generale, no. Il porto abusivo di armi presuppone che l’oggetto portato fuori dall’abitazione sia un’arma. L’art. 699 del Codice penale punisce chi, senza licenza, porta un’arma fuori della propria abitazione quando la licenza è richiesta. Ma un bossolo vuoto, da solo, non è un’arma. Non spara, non esplode, non è idoneo a offendere come arma da fuoco. È soltanto un residuo metallico.
Ancora più grave è il reato previsto dalla legge n. 895/1967 per chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra, parti di esse, munizioni, esplosivi o altri congegni indicati dalla legge: si tratta di un delitto (non di una contravvenzione come nelle ipotesi precedenti) e la pena è la reclusione da due a dieci anni più la multa da 4.000 a 40.000 euro.
Ma anche qui il punto è lo stesso: bisogna prima stabilire se quel bossolo sia davvero una munizione da guerra, una parte di munizione penalmente rilevante o un semplice residuo inerte. Se è solo un bossolo esploso montato su una collana, la contestazione del “porto abusivo di arma da guerra” appare difficilmente sostenibile, perché manca l’arma e manca, di regola, anche la munizione.
Quando il bossolo può creare problemi penali?
Il rischio penale può sorgere in alcune situazioni diverse dal semplice ciondolo inerte.
La prima riguarda il bossolo innescato. A differenza del bossolo esploso, il bossolo innescato conserva la capsula di innesco, cioè un componente esplodente. In questo caso non siamo più davanti a un semplice involucro metallico privo di capacità offensiva. La detenzione di bossoli innescati è soggetta a specifiche regole e può avere rilevanza penale (denuncia per illecito possesso di materiali esplodenti) se avviene fuori dai limiti consentiti dai regolamenti (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.: è il Regolamento per l’esecuzione del TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
La seconda riguarda la cartuccia integra. Se non si tratta di un bossolo vuoto ma di una munizione completa, con proiettile, polvere e innesco, la disciplina cambia radicalmente: può configurarsi la detenzione abusiva di munizioni o, se si tratta di munizioni da guerra, il più grave reato previsto dalla legge n. 895/1967 cui abbiamo accennato sopra.
La terza riguarda i casi in cui il bossolo, pur esploso, sia detenuto insieme ad altri materiali: polvere da sparo, inneschi, proiettili, strumenti di ricarica o molteplici componenti idonei a ricostituire cartucce. In questo scenario l’autorità giudiziaria o di polizia potrebbe ritenere necessario un accertamento tecnico.
La quarta e ultima ipotesi e riguarda i bossoli che non sono semplici cimeli o ornamenti, ma fanno parte di un’attività di raccolta, ricarica, smaltimento o lavorazione regolata dalla normativa di pubblica sicurezza e ambientale. Si tratta, in particolare, dei bossoli plastici, in rame, ottone o altri metalli, esausti, derivanti da attività venatoria, sportiva o da poligono di tiro. Se non sono destinati al riutilizzo e il detentore se ne disfa o deve disfarsene, assumono la natura di rifiuti speciali (pur se non pericolosi) e vanno trattati come tali, a partire dall’attribuzione del corretto codice EER/CER in base al materiale e all’attività che li ha generati.
Che differenza c’è tra detenzione e porto?
La detenzione riguarda il possesso dell’oggetto in casa, in garage, in un deposito o comunque in un luogo nella disponibilità della persona.
Il porto, invece, riguarda il fatto di portare l’oggetto con sé fuori dalla propria abitazione, ad esempio in strada, in auto, in un locale pubblico o durante un controllo di polizia.
La distinzione è importante perché la legge sulle armi punisce in modo diverso la detenzione e il porto. Per le armi e munizioni da guerra, l’art. 2 della legge n. 895/1967 punisce l’illegale detenzione con la reclusione da uno a otto anni e la multa da 3.000 a 20.000 euro; l’art. 4 punisce invece il porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico con la reclusione da due a dieci anni e la multa da 4.000 a 40.000 euro.
Ma, ancora una volta, queste norme presuppongono che l’oggetto rientri davvero tra armi, parti di armi, munizioni, esplosivi o congegni rilevanti. Un bossolo inerte portato come ciondolo non dovrebbe essere confuso con una munizione efficiente.
Cosa deve verificare il giudice?
In caso di contestazione, non basta il nome dato all’oggetto nel verbale. Non è sufficiente scrivere “bossolo NATO” o “munizione da guerra” per far scattare automaticamente il reato.
Occorre accertare concretamente:
- se il bossolo è esploso o integro;
- se contiene ancora l’innesco;
- se contiene polvere o altri residui pericolosi;
- se è ricaricabile in modo agevole;
- se appartiene a munizionamento da guerra;
- se è un semplice cimelio o un oggetto ornamentale;
- se era detenuto insieme ad altri componenti idonei al confezionamento di munizioni.
Questa verifica è centrale perché il diritto penale non punisce le apparenze, ma fatti concreti. Un bossolo montato su una collana può sembrare “militare”, ma ciò non significa che sia un’arma o una munizione.
Si può sequestrare il bossolo?
Durante un controllo, le forze dell’ordine possono procedere al sequestro dell’oggetto se ritengono necessario svolgere accertamenti sulla sua natura.
Serve spesso una verifica tecnica per stabilire se il bossolo sia davvero inerte, se sia stato esploso, se conservi l’innesco o se possa essere riutilizzato.
Se dagli accertamenti emerge che si tratta di un semplice bossolo vuoto, privo di carica e usato semplicemente come ciondolo, la difesa potrà sostenere con buone probabilità di successo l’insussistenza del reato.
Cosa rischia chi porta al collo un bossolo NATO?
Se il bossolo è davvero esploso, vuoto, privo di innesco e trasformato in ciondolo, il rischio di una condanna per porto abusivo di arma da guerra appare molto basso.
Non si tratta infatti di un’arma, né di una cartuccia, o di una munizione efficiente. E, dopo la modifica dell’art. 1 della legge n. 110/1975 apportata dal Decreto Sport 2025, i bossoli esplosi e i residui di cartucce usate in armi da guerra non sono automaticamente qualificabili come munizioni da guerra.
Diverso sarebbe se l’oggetto non fosse un semplice bossolo ma una cartuccia integra, oppure un bossolo ancora innescato, oppure parte di un insieme di componenti destinati alla ricarica o alla fabbricazione di munizioni. Qui la situazione cambia e il reato – compreso quello più grave contemplato dalla legge del 1967 – appare configurabile.
Conclusione
Il semplice possesso di un bossolo di proiettile non è automaticamente reato.
Se si tratta di un bossolo esploso e inerte, privo di carica, innesco e proiettile, la sua detenzione non integra di regola né il reato di detenzione abusiva di munizioni né quello di porto abusivo di arma. Ancora meno può parlarsi di “arma da guerra”, perché un bossolo vuoto non è un’arma.
Il discorso cambia se il bossolo è innescato, se è parte di una cartuccia integra, se conserva capacità esplosiva o se è inserito in un contesto che ne dimostra la destinazione al ricaricamento o all’uso illecito.
Nel caso del bossolo NATO montato come ciondolo, la questione decisiva non è il simbolo inciso sul metallo, ma la concreta natura dell’oggetto: se è solo un residuo inerte, la contestazione penale dovrebbe essere esclusa sin dall’inizio o comunque fortemente ridimensionata nel corso del giudizio (archiviazione in fase di indagini preliminari o assoluzione nel merito per insussistenza del fatto-reato).
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Paolo Remer
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