Presidente: Grasso – Relatore: Picaro
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Mario A. avverso una cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud s.p.a. su impulso della Prefettura di Terni, per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazioni del codice della strada, ne dichiarava l’illegittimità nella parte in cui erano state applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27 l. n. 689/1981.
Detto provvedimento veniva impugnato dalla Prefettura – UTG di Terni.
Costituitosi, l’A. concludeva per la conferma della pronuncia gravata.
Con distinto atto si costituiva anche Equitalia Sud s.p.a., deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e instando, in ogni caso, per la riforma del provvedimento appellato.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 595/2022 del 25-29 aprile 2022, respingeva l’impugnazione, ritenendo applicabile agli illeciti amministrativi per violazione delle norme sulla circolazione stradale in caso di mancato pagamento e di mancato ricorso amministrativo la metà del massimo edittale di cui all’art. 203, comma 3, c.d.s., e non, invece, le maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della l. n. 689/1981, suscettibili di applicazione alle diverse ipotesi in cui non fosse ammesso il pagamento in forma ridotta, ovvero fosse stato rigettato il ricorso proposto in via amministrativa e fosse necessaria l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione che stabilisse il preciso importo della sanzione pecuniaria.
Avverso la predetta sentenza la Prefettura – UTG di Terni ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un unico motivo.
Mario A. ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 206 c.d.s. e 27 l. n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e/o 4), c.p.c., per avere il Tribunale di Catanzaro ignorato che l’art. 206 c.d.s., richiamando espressamente l’art. 27 l. n. 689/1981, reca una puntuale disciplina delle maggiorazioni dovute nelle ipotesi di mancato e tempestivo pagamento delle sanzioni amministrative, così uniformando la riscossione delle sanzioni per infrazioni al codice della strada alla riscossione di qualsiasi altro credito disciplinato dalla medesima l. n. 689/1981.
Il motivo è fondato e va accolto, in quanto l’impugnata sentenza non si è conformata alla giurisprudenza più recente ed ormai consolidata di questa Corte (Cass. n. 32302/2023; Cass. n. 8109/2023; Cass. n. 17901/2018; Cass. n. 16767/2018; Cass. n. 27887/2017; Cass. n. 3621/2017; Cass. n. 21597/2016; Cass. n. 21259/2016; Cass. n. 1884/2016; Cass. n. 22100/2007; contra Cass. n. 3701/2007), alla quale il Collegio aderisce.
Secondo tale orientamento “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della l. n. 689 del 1981 ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Le menzionate sentenze hanno segnato il superamento dell’originario contrasto interpretativo interno a questa Corte risalente al 2007, reputando applicabile la maggiorazione della l. n. 689 del 1981, art. 27, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza del 14 luglio 1999 n. 308, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall’art. 27 citato a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, che insorge nel momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
La lettera dell’art. 206, comma 1, c.d.s. (per il quale “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dalla l. 24.11.1981 n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa l. 24.11.1981 n. 689, art. 27”), poteva indurre a ritenere che il rinvio all’art. 27 si riferisse esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che sarebbero restati quindi disciplinati dall’art. 203, comma 3, c.d.s.
Vi sono però dati interpretativi di sistema che fanno ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l’art. 27 si compone; in secondo luogo, il testo dell’art. 203, comma 3, c.d.s. (per il quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto 11 pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla l. 24.11.1981 n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”), che mentre contiene una deroga espressa alla l. n. 689/1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all’art. 27, comma 6, della medesima legge; in terzo luogo, infine, la funzione che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l’intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell’art. 203 c.d.s. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall’art. 27).
Sulle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, provvederà in base all’esito finale della lite il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
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