Dopo anni di attesa, il Governo ha dato il via alla riorganizzazione della mappa della montagna. Il decreto, attuativo dell’articolo 2, comma 1, della legge 131/2025, non si limita a elencare i Comuni, ma definisce per la prima volta in modo puntuale e oggettivo cosa si debba intendere per “Comune montano”, superando le interpretazioni soggettive e le disparità regionali che hanno caratterizzato il passato.
L’allegato al provvedimento, cuore pulsante del decreto, contiene un elenco di 3.715 Comuni suddivisi per regione, provincia e denominazione. L’elenco diventa il riferimento imprescindibile per tutte le politiche pubbliche e gli incentivi dedicati ai territori montani.
I nuovi criteri: non solo quota, ma anche pendenza e continuità
La novità più rilevante introdotta dal D.P.C.M. è l’abbandono del concetto di “zona montana” basato esclusivamente sull’altitudine. Il regolamento adotta un approccio multifattoriale per fotografare al meglio la complessità orografica del Paese. I criteri, illustrati nell’art. 2 del decreto, sono stati studiati per includere non solo le vette più alte, ma anche quei territori collinari e di media montagna con caratteristiche morfologiche tipiche dell’ambiente montano.
Ecco i parametri tecnici che un Comune deve rispettare per entrare nella nuova classificazione:
- Altitudine e pendenza (Criterio 1): Sono classificati montani i Comuni in cui almeno il 20% della superficie territoriale (al netto di laghi, lagune e specchi d’acqua) si trova a un’altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare e, contestualmente, almeno il 25% del territorio presenta una pendenza superiore al 20%. Questo criterio premia i territori con un dislivello significativo.
- Altitudine media e pendenza minima (Criterio 2): Per non escludere i territori più pianeggianti ma ad alta quota, il decreto include anche i Comuni che, pur avendo una minore estensione di forti pendenze, vantano un’altitudine media pari o superiore a 350 metri s.l.m., a patto che almeno il 5% della superficie abbia una pendenza superiore al 20%.
- Altitudine media (Criterio 3): La soglia si abbassa ulteriormente per i Comuni con un’altitudine media pari o superiore a 400 metri s.l.m. In questo caso, il parametro della pendenza non è più necessario.
- Altitudine massima (Criterio 4): Un criterio “di eccellenza” che include automaticamente tutti i Comuni che raggiungono un’altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri s.l.m.
- Aree di confine (Criterio 5): Viene riservata un’attenzione particolare alle province completamente montane che confinano con Stati esteri. Per questi territori, il decreto classifica come montani anche i Comuni con un’altitudine media più bassa, purché pari o superiore a 300 metri s.l.m., riconoscendo le peculiarità geopolitiche e sociali di queste aree di frontiera.
La “clausola di continuità” per non spezzare i territori
Uno degli aspetti più innovativi e tecnicamente sofisticati del decreto è il criterio di “continuità territoriale”. Tale clausola evita che un Comune, pur non rispettando i requisiti altimetrici, venga escluso dal novero delle zone montane se geograficamente e funzionalmente inserito in un contesto montano.
Il regolamento stabilisce che saranno considerati montani:
- I Comuni che confinano esclusivamente con altri Comuni montani (o con uno Stato estero), purché abbiano un’altitudine media di almeno 200 metri s.l.m.
- I Comuni che fanno parte di un gruppo di massimo 5 enti confinanti tra loro, tutti con altitudine media sopra i 200 metri, e che siano completamente circondati da Comuni montani o da uno Stato estero.
Le ricadute sulla finanza locale e sugli incentivi
La pubblicazione di questo decreto è solo il primo passo di un percorso più ampio delineato dalla Legge 131/2025. L’elenco dei 3.715 Comuni montani rappresenta il requisito di base per accedere a un pacchetto di misure di stimolo fiscale e crediti d’imposta volti a rivitalizzare le aree interne del Paese. Tra gli interventi più attesi spiccano:
- Attrazione di personale sanitario e scolastico (Artt. 6 e 7): Crediti d’imposta per favorire le soluzioni abitative di medici, infermieri e insegnanti che prestano servizio nei Comuni agevolati, un tentativo concreto per combattere lo spopolamento e garantire servizi essenziali.
- Giovani imprenditori (Art. 25): Incentivi per l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani under 35, con l’obiettivo di generare nuova economia e contrastare l’emigrazione giovanile.
- Prima casa in montagna (Art. 27): Agevolazioni per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, per favorire il ripopolamento e il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Attenzione: l’elenco non basta, serve un secondo decreto
Un passaggio fondamentale che amministratori e cittadini devono tenere a mente è che l’iscrizione nell’elenco dei Comuni montani non equivale automaticamente all’accesso a tutti i benefici previsti dalla legge. Il D.P.C.M. 121/2026 si limita a tracciare la mappa geografica.
La legge 131/2025 prevede, infatti, un successivo decreto che dovrà individuare, all’interno di questo elenco, quali Comuni potranno effettivamente accedere alle singole misure di sostegno. Il secondo provvedimento terrà conto non solo dei parametri geomorfologici, ma anche di indicatori socioeconomici come il livello di reddito, la densità abitativa e l’effettivo rischio di spopolamento.
Aggiornamenti annuali e gestione delle fusioni
La nuova mappa non è statica. Il D.P.C.M. prevede la possibilità di un aggiornamento annuale, con un nuovo decreto da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, basato sui dati forniti dall’ISTAT. L’aggiornamento avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il decreto disciplina anche i casi di fusioni e scissioni comunali: in caso di fusione tra un Comune montano e uno non montano, il nuovo ente non eredita automaticamente la classificazione, ma dovrà essere verificato il rispetto dei criteri sul nuovo territorio. Allo stesso modo, la scissione di un Comune montano darà vita a nuovi Comuni che saranno montani solo se ciascuno di essi rispetterà individualmente i parametri stabiliti.
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Andrea Carlino
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