quando intervengono gli ispettori e cosa controllano?


Con la nota INL 5484/2026, i controlli estivi puntano su DVR, POS, turni, pause, acqua, formazione, lavoratori fragili. Ecco quando il datore deve fermare le attività per evitare rischi.

Quando il caldo estremo diventa un rischio per la salute dei lavoratori, l’azienda non può limitarsi a misure tampone, come distribuire qualche bottiglietta d’acqua o stracci bagnati da mettere in testa. Deve valutare il pericolo, organizzare il lavoro in modo diverso e adottare misure concrete per prevenire colpi di calore, insolazioni e malori. Ma in concreto, quando intervengono e cosa controllano gli ispettori del lavoro in queste situazioni? Una nuova nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la n. 5484/2026, fornisce agli ispettori tutte le necessarie indicazioni operative per i controlli estivi sul rischio da stress termico ambientale. L’attenzione è rivolta soprattutto ai settori più esposti: edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider.

Il principio di fondo è chiaro: il caldo non è un’emergenza da gestire al momento, solo quando si presenta, ma un rischio lavorativo da valutare e prevenire in modo strutturato. Gli ispettori devono, quindi, verificare non soltanto se l’azienda abbia previsto misure contro il caldo, ma anche se queste misure siano effettivamente applicate nei vari luoghi e ambienti di lavoro.

Il rischio caldo deve entrare nel DVR

Il primo controllo riguarda il Documento di valutazione dei rischi. Gli ispettori devono verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico da calore e stress termico, prevedendo adeguate misure di prevenzione e protezione.


Non basta una valutazione generica dei rischi dell’attività. Se i lavoratori operano all’aperto, in ambienti caldi, su piazzali, cantieri, campi, strade o mezzi esposti al sole, il rischio climatico deve essere valutato in modo specifico, tenendo anche conto dei prevedibili periodi di ondate di calore.

Nei cantieri si controlla anche il POS

Nei cantieri, la verifica non riguarda solo il DVR. Gli ispettori potranno controllare anche il Piano operativo di sicurezza, quando previsto, per accertare se il rischio da stress termico ambientale sia stato valutato in relazione alle lavorazioni concretamente svolte.

Questo significa che, in edilizia e nei lavori stradali, il caldo deve essere considerato anche rispetto al tipo di opera, agli orari, alla durata dell’esposizione, allo sforzo fisico richiesto e all’eventuale uso di dispositivi di protezione individuale che possono aumentare la percezione del calore.

Un POS formalmente corretto ma privo di indicazioni sul rischio caldo può quindi risultare insufficiente quando l’attività si svolge in condizioni climatiche critiche.

Quali fattori deve valutare il datore di lavoro

La valutazione del rischio caldo non può essere astratta. Il datore di lavoro deve considerare le condizioni concrete in cui si svolge la prestazione.


Tra gli elementi da valutare rientrano:

  • attività all’aperto non occasionali;
  • lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata;
  • mansioni che richiedono intenso sforzo fisico;
  • uso di DPI che possono aumentare l’affaticamento termico;
  • ubicazione del luogo di lavoro;
  • caratteristiche soggettive dei lavoratori, come età, condizioni di salute, genere e maggiore vulnerabilità individuale.

Non tutti i lavoratori, infatti, sono esposti allo stesso modo. Una mansione pesante svolta sotto il sole nelle ore centrali della giornata può richiedere misure molto diverse rispetto a un’attività leggera svolta in ambiente ventilato o protetto.

Orari di lavoro: turni anticipati, posticipati o sospesi

Uno dei controlli principali riguarda l’organizzazione del lavoro. Gli ispettori devono verificare se l’azienda ha rimodulato gli orari, per esempio anticipando i turni all’alba, posticipando le lavorazioni più pesanti o sospendendo le attività nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 12 e le 16.

Tutto ciò tenendo conto degli appositi provvedimenti spesso emanati a livello locale, con ordinanze delle Regioni e dei Comuni, che limitano gli orari delle attività lavorative in determinati ambiti territoriali. Le ordinanze regionali vengono spesso adottate, specialmente nei periodi di emergenza climatica, proprio per limitare il lavoro nelle fasce orarie più pericolose.

Questo non significa che ogni attività debba essere automaticamente interrotta appena la temperatura sale. Ma significa che il datore di lavoro deve valutare se, in determinate condizioni, continuare a lavorare espone i dipendenti a un rischio non accettabile.


Nei casi più gravi, la misura corretta può essere proprio la sospensione temporanea delle lavorazioni, disposta dagli ispettori intervenuti. Gli ispettori del lavoro, infatti, hanno il potere di impartire prescrizioni alle aziende e possono adottare un ordine di polizia giudiziaria nei confronti dei datori di lavoro. In tali situazioni, le attività lavorative potranno riprendere soltanto quando gli ispettori constateranno che l’azienda ha adottato tutte le misure necessarie contro i rischi del caldo estremo per i lavoratori.

Per sapere quali sono i margini immediati di manovra dei dipendenti, per autotutelarsi anche a prescindere dall’intervento in loco degli ispettori, leggi il nostro tutorial: “Ci si può rifiutare di lavorare se fa troppo caldo?“.

Pause, ombra e rotazione dei lavoratori

Gli ispettori controlleranno anche se le pause sono reali e organizzate. Non basta dire ai lavoratori di fermarsi “quando ne hanno bisogno”. Le pause devono essere strutturate, programmate e svolte in aree ombreggiate, rinfrescate o comunque protette dal calore.

La nota INL richiama anche la rotazione dei lavoratori addetti alle mansioni più gravose. Chi svolge lavori fisicamente pesanti sotto il sole non deve restare esposto per periodi prolungati senza alternanza con altri colleghi o con attività meno faticose.

Il punto decisivo è l’effettività: le misure non devono restare scritte nel DVR o nel POS, ma devono essere concretamente applicate durante la giornata lavorativa.


Acqua fresca e indumenti adeguati

Un altro controllo riguarda l’idratazione. Nei cantieri, nei campi e negli altri luoghi di lavoro esposti al caldo deve essere disponibile acqua fresca e potabile. Anche questo è un elemento che gli ispettori potranno verificare direttamente durante l’accesso.

Attenzione anche agli indumenti di lavoro. La checklist INL richiama l’uso di abiti leggeri, traspiranti e coprenti, compatibili con la sicurezza della mansione. Il caldo, infatti, non si combatte solo con l’acqua. Serve un’organizzazione complessiva che riduca esposizione, affaticamento e rischio di malori.

Formazione: i lavoratori devono riconoscere il colpo di calore

La prevenzione passa anche dall’informazione. Gli ispettori devono accertare che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

Tra i segnali da non sottovalutare ci sono malessere improvviso, confusione, vertigini, crampi, nausea, pelle molto calda, debolezza marcata o perdita di lucidità. In questi casi, il lavoratore non deve essere lasciato solo e deve essere attivata subito la procedura di soccorso prevista dall’azienda.

Il ruolo del preposto: può fermare le attività

Un punto importante riguarda il preposto, che deve intervenire, nell’ambito dei suoi obblighi di vigilanza, se rileva che durante l’attività emergono condizioni di pericolo a causa del caldo estremo.


Se il troppo caldo rende la prosecuzione del lavoro pericolosa, il preposto deve segnalare la situazione e può arrivare a fermare o far sospendere le lavorazioni che espongono i lavoratori a un rischio non accettabile.

Questo aspetto è particolarmente importante nei cantieri, nei campi e nei lavori stradali, dove le condizioni possono cambiare rapidamente nel corso della giornata.

In pratica, se il rischio caldo non può essere ridotto soltanto con pause, acqua, ombra, rotazione, modifica degli orari o altre misure organizzative, l’attività deve essere sospesa fino al ripristino di condizioni sicure. Trovi un approfondimento nell’articolo “Il datore di lavoro può essere fermato se fa lavorare col caldo?“.

Lavoratori fragili: serve il medico competente

La nota INL richiama anche la sorveglianza sanitaria mirata. Gli ispettori dovranno verificare se il medico competente è stato coinvolto nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori più fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.

Possono rientrare in questa categoria, a seconda dei casi, lavoratori con patologie, età avanzata, terapie farmacologiche, condizioni fisiche particolari o mansioni molto pesanti. Si tratta di valutare concretamente chi è più vulnerabile e quali misure devono essere adottate per proteggerlo.


RLS e RLST devono essere consultati

Tra i controlli rientra anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Gli ispettori devono verificare se RLS o RLST sono stati consultati nella valutazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione.

Questo passaggio è importante perché la prevenzione non può essere solo formale. Chi lavora sul campo può segnalare criticità pratiche, zone più esposte, turni più pesanti o situazioni che sulla carta non emergono.

Cosa controllano gli ispettori e cosa deve dimostrare l’azienda

Cosa controllano gli ispettori Cosa deve dimostrare l’azienda
DVR Che il rischio da caldo sia stato valutato e gestito
POS nei cantieri Che il rischio caldo sia stato considerato anche nel Piano operativo di sicurezza, se applicabile
Fattori di rischio concreti Che siano stati valutati esposizione al sole, sforzo fisico, DPI, orari e caratteristiche dei lavoratori
Orari di lavoro Che siano stati rimodulati, se necessario, evitando le ore più critiche
Pause Che siano reali, programmate e svolte in zone ombreggiate o rinfrescate
Rotazione Che le mansioni più pesanti non gravino sempre sugli stessi lavoratori
Acqua Che sia disponibile acqua fresca e potabile
Indumenti e DPI Che siano adeguati al caldo e alla sicurezza della mansione
Formazione Che lavoratori e preposti conoscano sintomi e procedure di primo soccorso
Sorveglianza sanitaria Che il medico competente valuti lavoratori fragili o più esposti
RLS/RLST Che i rappresentanti dei lavoratori siano stati consultati
Attuazione reale delle misure Che le misure previste siano effettivamente applicate
Possibile blocco dei lavori Che le attività siano sospese o modificate se il caldo crea un rischio non accettabile




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 Paolo Remer

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