i soldi vanno a chi cresce i figli


La Cassazione cambia le regole sul divorzio: l’assegno unico non si divide al 50%. Il sussidio spetta a chi vive con la prole e la cura.

Nel panorama spesso surreale del diritto di famiglia italiano, l’illusione della perfetta parità finisce quasi regolarmente per schiacciare chi si sobbarca il peso reale della quotidianità. Per anni abbiamo assistito a un teatrino giuridico in cui, in nome di un’astratta e intoccabile responsabilità genitoriale, i tribunali hanno avallato la divisione salomonica dei sussidi statali, chiudendo colpevolmente entrambi gli occhi di fronte alla persona che, materialmente, si preoccupava di riempire il frigorifero, comprare i libri di scuola e pagare le bollette della luce. Oggi, un pronunciamento dirompente della giurisprudenza di legittimità spazza via in un solo colpo questa intollerabile ipocrisia burocratica e contabile. Con un intervento netto, di profondo buon senso e del tutto privo di ambiguità, i supremi giudici stabiliscono che, in caso di divorzio, l’assegno unicoerogato per i figli a cariconon rappresenta affatto un bancomat da cui i coniugi separati possono prelevare in parti uguali per il solo fatto di comparire all’anagrafe come padri o madri. Le preziose risorse pubbliche devono confluire in modo integrale e diretto nelle tasche del genitore affidatario che vive quotidianamente con i ragazzi sotto lo stesso tetto, perché è soltanto lui, trovandosi in trincea, a dover fronteggiare le continue e incessanti spese necessarie allo sviluppo dei minori.

Quali sono i retroscena processuali di questa pronuncia storica?

La complessa vicenda giudiziaria che ha innescato questo necessario e atteso cambio di rotta trae origine da una dinamica familiare conflittuale, profondamente segnata da attriti economici e ritorsioni post-matrimoniali. La Corte di Cassazione, esprimendosi attraverso l’ordinanza numero 16632 depositata dalla Prima Sezione in data 27 maggio 2026, ha dovuto prendere in mano e rimettere in asse una situazione che la magistratura territoriale aveva in precedenza gestito con un approccio pericolosamente distaccato dalla realtà dei fatti.

I magistrati operanti in sede di appello avevano in parte accolto le doglianze presentate da un marito, il quale chiedeva a gran voce la revisione al ribasso dei propri pesanti obblighi di mantenimento. La corte d’appello aveva operato una distinzione iniziale corretta, revocando doverosamente il contributo mensile in favore dei figli divenuti maggiorenni, i quali erano ormai riusciti a raggiungere un’indipendenza economica trovando una stabile occupazione lavorativa.

Il dispositivo di secondo grado aveva parallelamente mantenuto fermo e invariato l’obbligo di contribuire al mantenimento per gli altri due figli della coppia, essendo questi ultimi ancora minorenni e di conseguenza pienamente dipendenti dal nucleo familiare originario. Il vero e proprio cortocircuito logico, nonché l’evidente distorsione giuridica della realtà, si era però consumato specificamente sul fronte dei sussidi statali, ambito nel quale i giudici di merito avevano deciso di spaccare esattamente a metà l’importo mensile erogato dallo Stato, innescando un paradosso sociale di enorme gravità.


Perché il mito dell’uguaglianza formale penalizza il nucleo familiare?

Le motivazioni addotte per giustificare sentenze spesso cieche di fronte alle vere dinamiche domestiche si basano quasi sempre su un’interpretazione rigida, schematica e ormai del tutto obsoleta dei testi di legge. I magistrati d’appello si erano limitati a constatare, scartabellando i documenti, che entrambi gli ex coniugi mantenevano intatta la propria qualifica giuridica di educatori e responsabili legali dei fanciulli.

Poiché agli atti del processo non sussistevano deroghe esplicite o limitazioni all’esercizio congiunto dei doveri genitoriali, il tribunale territoriale aveva automaticamente dedotto che anche il denaro proveniente dallo Stato dovesse essere spartito in quote perfettamente identiche, a meno che le parti in causa non avessero stipulato in privato un accordo di segno diverso.

Una simile impostazione mentale finisce inevitabilmente per ignorare del tutto la fatica invisibile, il lavoro di cura non retribuito e lo sforzo organizzativo che ricade su un solo soggetto. La madre, palesemente esasperata da un verdetto che le sottraeva fondi vitali pur lasciandole addosso l’intero peso psicologico e materiale della gestione domestica, ha deciso di impugnare la sentenza fino al più alto grado di giudizio.

L’argomentazione difensiva presentata dalla donna ha avuto il merito di squarciare l’ipocrisia del formalismo giuridico fine a se stesso. La ricorrente ha contestato duramente l’attribuzione paritaria e salomonica del beneficio economico, denunciando senza mezzi termini come il collegio di secondo grado avesse completamente escluso dalla propria visuale la realtà pratica della vita familiare, dimenticando il fatto inoppugnabile che fosse esclusivamente lei a farsi carico della prole in ogni singolo istante della giornata.

Come interviene la burocrazia nella distribuzione di questi fondi?

L’impalcatura legislativa che attualmente regola il sostegno al reddito delle famiglie in Italia nasce con l’esplicito e dichiarato intento di snellire la mastodontica burocrazia del nostro Paese, non certo per complicare ulteriormente i già tesi rapporti post-matrimoniali. Il testo normativo ha infatti stabilito un principio di partenza di enorme linearità pratica: in mancanza di un accordo pacifico e condiviso tra i genitori separati o divorziati, la somma contante spetta di diritto e in via prioritaria a chi detiene l’affido materiale dei minori.


Questa specifica previsione normativa possiede una natura eminentemente pratica, finalizzata a regolare in modo fluido il rapporto diretto tra il singolo cittadino richiedente e l’ente pagatore. Lo scopo primario della disposizione è quello di consentire all’Inps di sbloccare immediatamente i bonifici, evitando che l’intero istituto previdenziale rimanga ostaggio e venga paralizzato dai fisiologici litigi, dai ripicche e dai contrasti tra gli ex coniugi nella delicata fase della richiesta telematica.

L’infrastruttura amministrativa, sebbene sia stata pensata esclusivamente per erogare liquidità in tempi rapidissimi, non costituisce però una limitazione insormontabile per la giurisdizione civile. I giudici che si occupano delle cause di separazione conservano intatto il potere di intervenire sulle dinamiche patrimoniali della famiglia disciolta, ma sono tenuti a farlo prestando la massima attenzione alla reale ratio della legge, senza cercare facili vie d’uscita che accontentino tutti a livello formale scontentando pesantemente chi ne ha vero bisogno.

Qual è il traguardo finale a cui mira la legislazione sociale?

Le moderne misure di welfare garantite dallo Stato non rappresentano in alcun modo dei premi di consolazione per adulti dal cuore infranto, bensì dei sofisticati strumenti di politica economica mirati a proteggere i soggetti più vulnerabili della società. L’aiuto statale oggetto della contesa è stato volutamente definito “unico” dal legislatore proprio per evidenziare un profondo sforzo di razionalizzazione, volto a semplificare e, contestualmente, a potenziare al massimo tutti gli interventi strutturali a favore della natalità e dell’infanzia.

Gli ermellini hanno pertanto accolto in pieno il disperato ricorso della madre, smontando pezzo per pezzo la superficiale sentenza d’appello e fissando un perimetro interpretativo severo per l’intera giurisprudenza a venire. Analizzando in profondità le ragioni fondanti per cui lo Stato ha deciso di stanziare questi ingenti fondi pubblici a debito, emerge in modo cristallino come l’unica strada giuridicamente e moralmente corretta sia quella di destinare l’intero assegno al genitore collocatario.

Questa definizione tecnica non descrive un semplice ologramma legale, ma incarna in carne ed ossa la persona fisica che convive stabilmente, giorno e notte, con i ragazzi e che si trova in prima linea a dover fronteggiare tempestivamente i loro innumerevoli bisogni. È la persona che all’alba prepara la colazione, che si reca nei negozi per l’abbigliamento stagionale, che finanzia le gite didattiche e che tampona le emergenze impreviste a meritare il supporto incondizionato e totale delle istituzioni, agendo nel superiore ed esclusivo interesse della prole. La controversia ha trovato quindi il suo epilogo procedurale con un netto annullamento e il contestuale rinvio alla corte d’appello, la quale adesso sarà obbligata a riscrivere la sentenza adeguandosi a questo salutare bagno di pragmatismo economico.





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 Angelo Greco

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