posso pignorare la sua pensione?


La pensione dell’ex coniuge inadempiente è pignorabile?

L’ex marito non versa il mantenimento da sei mesi. Ha una pensione INPS. La moglie vuole sapere se può pignorargliela e fino a quanto. La risposta è sì — ma il percorso è preciso e richiede di conoscere alcune regole fondamentali sui limiti di pignorabilità, che cambiano a seconda della natura del credito.

La risposta alla domanda su se si possa pignorare la pensione dell’ex coniuge che non paga il mantenimento è sì, con limiti che dipendono da chi beneficia dell’assegno — l’ex coniuge o i figli — e dalla distinzione tra pignoramento alla fonte e pignoramento sul conto corrente. Vediamo come funziona, passo per passo.

La pensione non è pignorabile per intero: il minimo vitale

Il primo concetto da capire è che la pensione non è mai completamente pignorabile. La legge protegge una quota minima assoluta — il cosiddetto minimo vitale — che non può essere toccata da nessun creditore, nemmeno da chi vanta un diritto al mantenimento.


Questa quota è pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentata della metà. L’assegno sociale cambia ogni anno per adeguamento ISTAT — nel 2025 era pari a circa 534 euro mensili, quindi il minimo vitale impignorabile si attestava intorno a 800 euro mensili. Solo sulla parte della pensione che supera questa soglia si può procedere al pignoramento.

Marco ha una pensione di 1.400 euro al mese. Il minimo vitale è 800 euro. Sulla parte eccedente — 600 euro — si applica il limite percentuale di pignorabilità. Non si pignora mai l’intera pensione.

Il limite del quinto per i crediti ordinari — e quando si può superare

Sulla parte della pensione eccedente il minimo vitale, il limite generale di pignorabilità è un quinto. Questo vale per i crediti ordinari — debiti bancari, cartelle esattoriali, crediti commerciali.

Ma per i crediti di mantenimento e soprattutto per quelli con natura alimentare — tipicamente il contributo al mantenimento dei figli — il limite può salire fino alla metà della parte eccedente il minimo vitale, con intervento del giudice dell’esecuzione.

Tornando a Marco con la pensione di 1.400 euro: la parte pignorabile è 600 euro. Se l’ex moglie agisce per un credito ordinario, può pignorare al massimo un quinto di 600 euro — cioè 120 euro al mese. Se agisce per il mantenimento dei figli — credito con natura alimentare — con l’autorizzazione del giudice può arrivare fino a 300 euro al mese, cioè la metà dei 600 euro.

Mantenimento per i figli e mantenimento per l’ex coniuge: due regimi diversi

Questa distinzione è fondamentale e spesso ignorata. Il contributo al mantenimento dei figli è riconosciuto dalla giurisprudenza come credito con funzione alimentare, che consente di superare il limite del quinto e arrivare fino alla metà.

L’assegno per l’ex coniuge — l’assegno di separazione o divorzile — non ha, di regola, natura di credito alimentare in senso tecnico. Ha funzione perequativa o compensativa del tenore di vita. Salvo che il giudice non abbia riconosciuto espressamente la natura alimentare in caso di bisogno estremo, per questo credito si applica il limite ordinario del quinto.


Se Giulia ottiene un pignoramento per le rate non pagate del contributo ai figli, può arrivare fino alla metà della quota pignorabile della pensione. Se pignora per l’assegno a suo favore come ex moglie, in linea generale è limitata al quinto — salvo diversa qualificazione da parte del giudice.

Pignorare la pensione alla fonte o sul conto corrente: la differenza conta

Esistono due modi per aggredire la pensione del debitore, e le regole sono diverse.

Il primo è il pignoramento alla fonte, cioè il pignoramento presso terzi notificato direttamente all’INPS o all’ente previdenziale. L’INPS diventa il terzo pignorato, dichiara l’importo della pensione e il giudice determina la quota da trattenere ogni mese. È il metodo più efficace per chi vanta un credito di mantenimento: garantisce una trattenuta periodica automatica, senza che il debitore possa spostare i soldi prima che arrivino.

Il secondo è il pignoramento sul conto corrente dove la pensione viene accreditata. Qui le regole sono più complesse. Se le somme erano già presenti sul conto prima del pignoramento — depositate nei mesi precedenti — sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 euro nel 2025). Questo protegge il debitore che ha accumulato un piccolo risparmio. Per gli accrediti successivi al pignoramento, invece, si applicano gli stessi limiti del pignoramento alla fonte — quinto o fino alla metà, con il minimo vitale.

Laura scopre che il suo ex ha 3.000 euro sul conto più una pensione mensile di 1.400 euro. Se pignora il conto, dei 3.000 euro già presenti può pignorare solo quanto eccede il triplo dell’assegno sociale — circa 1.400 euro. Se invece notifica il pignoramento direttamente all’INPS, colpisce ogni mese la pensione futura nei limiti percentuali. Il pignoramento alla fonte è quasi sempre la scelta più conveniente per chi agisce per mantenimento.

Il titolo esecutivo: cosa serve per partire

Per procedere al pignoramento occorre un titolo esecutivo — un documento che contenga la condanna al pagamento. In materia familiare costituiscono titolo esecutivo:

le sentenze di separazione o divorzio che stabiliscono l’assegno; le ordinanze presidenziali o dei giudici istruttori, anche provvisorie; i decreti emessi nel rito familiare unificato; le omologhe degli accordi di separazione consensuale; gli accordi di negoziazione assistita che prevedono assegni di mantenimento, una volta divenuti esecutivi.


Un punto spesso trascurato: le spese straordinarie per i figli — visite mediche, libri scolastici, attività sportive — costituiscono titolo esecutivo per le somme documentate, a condizione che il titolo originario ponga a carico del genitore non affidatario il pagamento pro quota. Il creditore deve conservare fatture e ricevute e può agire per quelle somme specifiche.

La prescrizione delle singole rate: attenzione ai crediti vecchi

Prima di procedere, è fondamentale verificare quali rate siano ancora esigibili. Ogni singola rata dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La prescrizione quinquennale si applica a ciascuna rata autonomamente, a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Importante: la sospensione della prescrizione tra coniugi — prevista dall’art. 2941 n. 1 cod. civ. durante il matrimonio — non si applica alle rate dell’assegno di mantenimento dopo la separazione, perché i coniugi separati non sono più soggetti agli obblighi di convivenza.

Se l’ex coniuge non paga dal gennaio 2018, le rate di gennaio, febbraio e marzo 2018 sono già prescritte nel 2023. Si può agire solo per le rate degli ultimi cinque anni. Fare il conto esatto prima di notificare il precetto evita di formulare richieste parzialmente nulle.

Il precetto: il passaggio obbligatorio prima del pignoramento

Prima di poter avviare il pignoramento, il creditore deve notificare all’ex coniuge un atto di precetto — un’intimazione formale a pagare le somme dovute entro un termine non inferiore a dieci giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata.

Questo atto deve indicare il titolo esecutivo su cui si basa, le somme richieste con il dettaglio delle rate scadute, gli interessi e le spese. Dopo la notifica del precetto, il creditore ha novanta giorni per depositare l’atto di pignoramento — se non lo fa, il precetto perde efficacia e bisogna ricominciare.


I passaggi pratici per pignorare la pensione

Il percorso concreto si articola in cinque fasi.

La prima è la verifica del titolo e del credito: controllare che il titolo esecutivo sia valido e non prescritto, calcolare le rate non pagate tenendo conto della prescrizione quinquennale, documentare le spese straordinarie se si vuole includerle.

La seconda è la notifica del precetto all’ex coniuge, con i dettagli del credito e il termine di dieci giorni per pagare.

La terza — se il debitore non paga — è la redazione e notifica dell’atto di pignoramento presso terzi all’INPS. L’atto deve identificare il debitore, il titolo esecutivo, il precetto, l’importo del credito e citare sia l’INPS sia il debitore all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

La quarta è l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione: l’INPS dichiara l’importo della pensione e l’eventuale presenza di altri pignoramenti; il giudice applica il minimo vitale e determina la quota pignorabile — fino al quinto per i crediti ordinari, fino alla metà per i crediti alimentari con autorizzazione.


La quinta è l’ordinanza di assegnazione: il giudice emette un’ordinanza che obbliga l’INPS a versare ogni mese la quota stabilita direttamente al creditore. Da quel momento la trattenuta è automatica.




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 Angelo Forte

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