Il lavoratore malato deve essere reperibile a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei festivi. L’assenza senza motivo fa perdere l’indennità. Ecco tutte le regole aggiornate.
Siete a casa malati. Arriva il medico di controllo dell’INPS — la cosiddetta visita fiscale — e non vi trova. Oppure siete usciti per una visita specialistica proprio durante le fasce orarie in cui dovevate restare a disposizione. Oppure ancora ricevete una convocazione a visita ambulatoriale e non sapete se siete obbligati ad andarci.
Le regole sulla visita fiscale sono precise e le conseguenze di un’assenza ingiustificata sono economicamente rilevanti: si può perdere l’intera indennità di malattia per i primi dieci giorni, poi la metà, poi tutto. E in parallelo si rischiano sanzioni disciplinari, fino al licenziamento nei casi più gravi.
La domanda su quali siano gli orari, gli obblighi e le conseguenze della visita fiscale in malattia richiede di conoscere un sistema di regole articolato, che distingue tra settore privato e pubblico, tra assenza giustificata e ingiustificata, tra visita domiciliare e ambulatoriale.
Le fasce orarie di reperibilità: quando bisogna stare a casa
Il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo indicato nel certificato medico nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Questo obbligo vale per tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi. Non esistono giorni esclusi: sabato, domenica, Ferragosto, Natale — il controllo può arrivare in qualsiasi giorno, sempre nelle due fasce indicate.
La fonte è il D.M. 15 luglio 1986, che ha fissato queste fasce orarie come regola generale. La Cassazione ha confermato che l’obbligo vale sia per i controlli dell’INPS sia per quelli richiesti dal datore di lavoro (Cass. n. 64/2017).
Eventuali disposizioni dei contratti collettivi che prevedano fasce diverse sono inapplicabili se contrastano con la previsione ministeriale.
Per i dipendenti pubblici, le regole di base sono analoghe, ma possono esistere specifiche circolari della Presidenza del Consiglio o del Dipartimento della Funzione Pubblica: in caso di dubbio è opportuno verificare le disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
L’indirizzo di reperibilità: come comunicarlo e come cambiarlo
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza abituale. Questa comunicazione è distinta dall’invio del certificato medico: serve a consentire i controlli, non solo a giustificare l’assenza.
Se durante la malattia ci si sposta — ad esempio ci si trasferisce a casa di un familiare per essere assistiti — occorre comunicare il nuovo indirizzo sia all’INPS, tramite l’apposito servizio telematico, sia al datore di lavoro. Non basta avvisare solo l’INPS: il vincolo di subordinazione con il datore di lavoro permane anche durante la malattia, e il datore ha interesse a sapere dove trovare il lavoratore per il controllo.
L’indicazione errata o incompleta dell’indirizzo nel certificato, se impedisce la visita di controllo, è equiparata all’assenza vera e propria — con tutte le conseguenze che ne derivano.
L’assenza alla visita: le sanzioni economiche progressive
Se il medico di controllo si presenta durante le fasce orarie e non trova il lavoratore, lascia un avviso con invito a presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita ambulatoriale. L’INPS viene informato dell’assenza e avvisa il datore di lavoro.
Le conseguenze economiche sull’indennità INPS seguono una progressione precisa, fissata dall’art. 5, comma 14, del D.L. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983:
Alla prima assenza ingiustificata si perde l’intera indennità di malattia per i primi dieci giorni. Alla seconda si aggiunge la riduzione del 50% dell’indennità per il periodo residuo di malattia. Alla terza l’indennità viene interrotta completamente dal momento dell’assenza fino alla fine della malattia.
Queste sanzioni si applicano per la sola assenza dal domicilio nelle fasce orarie, indipendentemente dall’effettiva esistenza della malattia: anche chi è davvero malato perde l’indennità se non è reperibile senza giustificato motivo.
La perdita dell’indennità può essere disposta solo dall’INPS, dopo aver contestato l’addebito al lavoratore. Fino a quella comunicazione, il datore di lavoro deve continuare a corrispondere la normale indennità in busta paga.
La visita ambulatoriale: obbligo di presentarsi e conseguenze
Dopo un’assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene convocato per il giorno successivo non festivo alla visita ambulatoriale. La presentazione è obbligatoria. Il mancato rispetto senza giustificato motivo è equiparato a una nuova assenza ingiustificata e si inserisce nel conteggio progressivo delle sanzioni.
Non è prevista la possibilità di presentarsi liberamente in un giorno diverso da quello indicato. Se il lavoratore non si presenta nel giorno fissato, l’INPS gli chiede di fornire giustificazioni entro dieci giorni. Solo in presenza di un giustificato motivo documentato l’assenza non sarà sanzionata. Presentarsi spontaneamente in data diversa può essere valutato positivamente, ma non elimina automaticamente la sanzione: occorre che l’INPS riconosca l’esistenza di un motivo valido per non essersi presentato nel giorno stabilito.
I “gravi e urgenti motivi”: quando l’assenza è giustificata
Le sanzioni economiche non si applicano quando l’assenza è dovuta a un giustificato motivo. La giurisprudenza ha elaborato una nozione ampia di giustificato motivo: non è richiesta la stretta forza maggiore, ma è sufficiente un motivo serio e socialmente apprezzabile che rendesse necessaria la presenza altrove durante le fasce.
Sono stati riconosciuti come giustificati: le visite specialistiche non rinviabili con orari incompatibili con le fasce di reperibilità; il ritiro di referti o radiografie collegate alla malattia in corso; le terapie non differibili; la necessità urgente di recarsi in farmacia; l’assistenza a un familiare ricoverato o in condizioni gravi, quando l’orario visite coincide con le fasce; l’accesso al pronto soccorso. La lista non è tassativa: ogni situazione va valutata in concreto.
Il lavoratore deve però documentare il motivo. La comunicazione preventiva al datore di lavoro o all’INPS è utile ma non sufficiente da sola. Occorre produrre documentazione idonea: certificazione della visita o dell’esame con data e ora, attestazione di ricovero, documentazione relativa all’emergenza familiare, qualsiasi elemento che provi urgenza, necessità e impossibilità di organizzarsi diversamente.
L’onere della prova è a carico del lavoratore: la dichiarazione del medico di controllo che attesta l’assenza fa piena prova fino a prova contraria, e spetta al lavoratore dimostrare la presenza o il giustificato motivo (Cass. n. 8423/1996).
Le esenzioni: chi non deve rispettare le fasce orarie
L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015 e il D.M. 11 gennaio 2016 hanno introdotto esenzioni espresse dall’obbligo di reperibilità per due categorie specifiche: i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, e i lavoratori con uno stato di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per beneficiare dell’esenzione è necessaria la documentazione delle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia, la specifica terapia salvavita o la percentuale di invalidità riconosciuta. L’esenzione non opera automaticamente: deve essere documentata e comunicata.
Il ricovero ospedaliero, durante il quale il controllo domiciliare non ha ragione di essere effettuato, esclude l’applicazione delle sanzioni per il periodo di degenza.
Le conseguenze disciplinari: fino al licenziamento
L’assenza nelle fasce di reperibilità non è solo un problema con l’INPS: è anche un inadempimento verso il datore di lavoro, che ha interesse a verificare la reale impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.
Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità del caso e al comportamento complessivo del lavoratore. La giurisprudenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice con sindrome ansioso-depressiva che si era brevemente recata in spiaggia, in assenza di elementi che dimostrassero un effetto negativo sulla salute o sul rapporto. Ha invece ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore ripetutamente assente alle visite, nonostante precedenti sanzioni conservative, anche in considerazione delle sue mansioni di responsabilità (Cass. n. 6618/2007; Cass. n. 3226/2008; Trib. Bari n. 4350/2024).
Se il contratto collettivo prevede l’obbligo di comunicare preventivamente l’allontanamento dal domicilio durante le fasce, la mancata comunicazione può comportare sanzione disciplinare anche quando l’assenza è dovuta a un giustificato motivo.
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Angelo Greco
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