Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2026, n. 120



Presidente: Amoroso – Redattore: Marini F. S.

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, nel procedimento penale a carico di H.E.F. N. e M.S.M.A. E., con ordinanza del 16 ottobre 2025, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 18 maggio.

Visti gli atti di intervento di A.M.H.Y. H., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2025 (reg. ord. n. 10 del 2026), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il giudice a quo censura i commi 1 e 3 del citato art. 12-bis per «difetto di proporzionalità della pena edittale»; il comma 4, che pone il «divieto di bilanciamento tra le circostanze»; infine, censura anche la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti».


2.- Il rimettente riferisce di procedere, in sede di giudizio abbreviato, per i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 t.u. immigrazione), di morte e lesioni come conseguenza dei delitti di immigrazione clandestina (art. 12-bis del medesimo testo unico) e di naufragio colposo (art. 449 del codice penale, in relazione all’art. 428 cod. pen.).

In particolare, agli imputati è contestato di aver compiuto, «in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti», «atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di 34 cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l’ingresso sul territorio italiano», trasportandoli su una «piccola imbarcazione in vetroresina» ed esponendoli «per le modalità e la durata del trasporto a pericolo per la loro vita e la loro incolumità»; nonché di aver contribuito a «cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati a bordo […] ed il ferimento di altri 10», perché, a causa dello scontro con una motovedetta della Capitaneria di porto intervenuta con finalità di soccorso, la barca era affondata; ed infine di aver contributo «a cagionare la collisione […] e il conseguente naufragio e affondamento dell’imbarcazione», impiegata per «la traversata via mare dalla Libia verso le coste siciliane», nonostante fosse «totalmente inadeguata al viaggio intrapreso in ragione della sua fragilità strutturale, della limitata capacità di portata rispetto al numero di trasportati, nonché dell’assenza di strumenti di segnalazione idonei a farne percepire la presenza ad altre imbarcazioni».

3.- Ad avviso del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, t.u. immigrazione sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, in quanto egli deve «pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei reati contestati e alla colpevolezza degli imputati, determinando conseguentemente, qualora si addivenisse ad una pronuncia di condanna, la misura della pena». Peraltro, «i fatti come prospettati, ove confermati all’esito del giudizio, potrebbero integrare i reati contestati».

4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda come il censurato art. 12-bis sia stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50, con lo scopo di «inasprire il trattamento sanzionatorio in funzione di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare».

Il legislatore ha così previsto «una autonoma figura di reato e non […] un’ipotesi circostanziata della fattispecie di favoreggiamento», come dimostrerebbe, oltre al «dato letterale dell’ultimo comma che espressamente definisce la condotta in termini di “reato”», «il rinvio operato dall’art. 12-bis, comma 5, a una serie di istituti previsti dall’art. 12», che risulterebbe, altrimenti, superfluo.


Si tratterebbe, in particolare, di un «reato a consumazione anticipata, strutturato in termini di reato complesso ovvero di reato aggravato dall’evento», che aggiunge, alla condotta del reato di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, l’elemento specializzante dell’«evento aggravatore della morte o lesioni personali quale conseguenza non voluta». Tra le due fattispecie vi sarebbe, infatti, un rapporto di specialità, tanto che, «in caso di sentenza di condanna, dovrebbe farsi applicazione soltanto del delitto più grave».

Quanto al trattamento sanzionatorio, il reato è punito con la pena della reclusione da venti a trenta anni se dal fatto derivano, «quale conseguenza non voluta, la morte di più persone», ovvero «la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 1); da quindici a ventiquattro anni «[s]e dal fatto deriva la morte di una sola persona» e, infine, da dieci a venti anni, «[s]e derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 2).

La pena è poi aumentata «quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a) [ossia se il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone], d) [ossia se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro] ed e) [ossia se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti]» (comma 3).

La pena è altresì aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle circostanze aggravanti indicate nel capoverso precedente, «nonché nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter [ossia, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; ovvero sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto]» (comma 3).

Infine, il comma 4 del censurato art. 12-bis prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti di cui al comma 3 con le attenuanti, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen.


5.- Tanto premesso, il rimettente ritiene che l’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione violi gli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della sproporzione intrinseche del trattamento sanzionatorio.

La «scelta di una pena edittale così elevata, soprattutto nel minimo», infatti, non sarebbe «conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali», impedendo «al giudice di commisurar[la] all’effettivo disvalore penale del fatto», soprattutto perché, nella fattispecie incriminatrice in esame, possono rientrare «condotte di gravità non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle […] riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale […] risulti occasionale o isolato»; ovvero a soggetti «che, lungi dall’essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta “vittime” del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale» (i cosiddetti «migranti-scafisti»). In tali casi, «il disvalore penale da riconoscere al fatto assume[rebbe] proporzioni diverse, rendendo un limite edittale come quello ad oggi previsto dalla fattispecie della cui legittimità si dubita del tutto sproporzionato e quindi intrinsecamente irragionevole».

La previsione di una pena non commisurata all’effettiva gravità del fatto, peraltro, si risolverebbe in un ostacolo alla funzione rieducativa, perché il trattamento sanzionatorio sproporzionato sarebbe percepito come ingiusto dal condannato.

6.- La «severità delle pene introdotte dall’art. 12-bis TUI» emergerebbe anche dal confronto, «sotto il profilo della [ir]ragionevolezza “estrinseca”», con altre fattispecie incriminatrici, «che puniscono in modo significativamente diverso condotte lesive del medesimo bene giuridico integrate attraverso analoghe modalità esecutive».

In proposito, il rimettente individua una serie di tertia comparationis.


Innanzitutto, ritiene si debba fare riferimento alla disciplina che sarebbe applicabile qualora la norma incriminatrice speciale, oggetto di censura, non esistesse, ossia «la fattispecie aggravata di cui al comma 3 dell’art. 12 TUI […] in concorso formale con l’omicidio plurimo previsto dall’art. 589 c.p. a sua volta aggravato ex art. 586 c.p.», che prevede «un minimo edittale pari a sei anni di reclusione, aumentati fino a un terzo». Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis sarebbe maggiormente rigido, anche perché, «oltre a partire da un minimo edittale notevolmente più alto», prevede il divieto di bilanciamento, nelle ipotesi in cui ricorrano le aggravanti di cui al comma 3.

L’art. 586 cod. pen., inoltre, che «va pres[o] in considerazione […] per identità della struttura e dei beni protetti (la vita e l’integrità fisica) […] rinvia, quanto alla misura della sanzione, alle pene rispettivamente previste per i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose» e, quindi, nel caso di morte di più persone, o di morte e di lesioni di una o più persone, «la pena astrattamente applicabile sarebbe quella di cui all’ultimo comma dell’art. 589 c.p. che […] prevede la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave delle violazioni (reclusione da sei mesi a cinque anni) aumentata fino al triplo con un limite massimo di quindici anni e con un ulteriore aumento (fino a un terzo)», ossia una pena che va dal minimo di due anni al massimo di quindici anni di reclusione.

In secondo luogo, ad avviso del rimettente, si potrebbe far riferimento all’art. 452-ter cod. pen., che prevede anch’esso un delitto aggravato dall’evento: la morte o le lesioni come conseguenza dell’inquinamento ambientale. La norma incriminatrice in esame, «[n]el caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone», irroga «la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave [da cinque a dieci anni di reclusione], aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti».

La denunciata disparità di trattamento tra situazioni analoghe sarebbe, inoltre, «evidente anche se si prendono in considerazione le disposizioni in tema di concorso formale, delitti aberranti e reato complesso, tutti istituti che consentono di graduare i limiti edittali in modo da rendere la pena effettivamente proporzionata».

Infine, il giudice a quo invoca, quale termine di riferimento, l’art. 575 cod. pen., che sanziona l’omicidio volontario con la pena della reclusione da ventuno a ventiquattro anni; mentre l’art. 12-bis sanziona la morte cagionata a titolo di colpa con la pena da quindici a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso di morte di più persone, con la pena da venti a trenta anni di reclusione. In tal caso, il sistema sanzionatorio «fini[rebbe] per obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il profilo dell’elemento soggettivo, finendo per trattare in modo analogo (se non addirittura sanzionando più gravemente la fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza ontologicamente diverso».


7.-Il rimettente osserva, infine, per escludere un’interpretazione costituzionalmente orientata, che non vi è «uno strumento normativo idoneo a ricondurre il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 12 bis entro binari compatibili con i principi costituzionali e convenzionali di proporzionalità della pena».

In particolare, «[u]n ostacolo insuperabile» sarebbe posto proprio dal divieto di bilanciamento tra le circostanze, che invece, «ove ammesso, sarebbe in grado di consentire graduazioni della pena in modo tale da adattar[la] […] all’effettiva gravità del reato», anche se – constata il giudice a quo – «[n]el caso concreto non è possibile ricorrere a circostanze attenuanti astrattamente applicabili».

Non sarebbe configurabile, in particolare, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – sottratta al divieto di bilanciamento – innanzitutto perché, operando sul terreno della causalità, in assenza di condotte concorrenti di altri soggetti «cui attribuire il contributo causale preponderante», «non pare logicamente sostenibile che gli unici due concorrenti nel reato abbiano prestato entrambi (le posizioni degli imputati non sono in alcun modo diversificabili) un contributo di minima importanza».

Peraltro, anche «se si ipotizzasse un (non contestato) concorso con altri (in ipotesi gli organizzatori)», l’attenuante in esame «non sarebbe applicabile secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione».

Infine, nel caso concreto, «la condotta di conduzione dell’imbarcazione nelle precarie e difettose condizioni di sicurezza» non costituirebbe «un contributo causale esiguo e marginale».


8.- Il rimettente lamenta, da ultimo, la mancata previsione della «circostanza, bilanciabile, del fatto di lieve entità, che consentirebbe di modulare la pena sull’effettiva gravità del reato, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., segnatamente del grado della colpa e della capacità a delinquere, profili che devono essere presi in considerazione nel giudizio a quo».

9.- È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 23 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.

Ad avviso della difesa statale, tutte le questioni – «nella triplice articolazione delle censure formulate avverso la norma» – sarebbero inammissibili, perché mirano, «con una invasione del campo riservato alla discrezionalità legislativa», a «una completa rimodulazione della complessiva sanzione penale», tramite «una abrogazione della fattispecie incriminatrice […], atteso che si censura contemporaneamente la forbice edittale, il regime delle aggravanti, il divieto parziale di bilanciamento e l’assenza del fatto di lieve entità con il relativo bilanciamento».

Con riferimento poi alla «prima questione sollevata, relativa al trattamento sanzionatorio sia nel minimo che nel massimo», la questione sarebbe inammissibile sotto un duplice profilo: «quanto alla affermata intrinseca irragionevolezza» della pena, perché il rimettente «ne desume la sproporzione […] da un giudizio meramente ipotetico ed astratto, sganciato del tutto dal giudizio presupposto»; quanto «alla sproporzione estrinseca», perché il rimettente pone quali tertia comparationis «reati del tutto disomogenei» e «non deduce quale […] debba essere la pena corretta costituzionalmente», non individuando la soluzione a rime obbligate.

Anche le questioni relative al parziale divieto di bilanciamento e alla mancata previsione dell’attenuante del fatto di lieve entità sarebbero inammissibili, perché astratte e ipotetiche e, quindi, prive di rilevanza. Il rimettente, infatti, da un lato non individua circostanze attenuanti applicabili agli imputati, dall’altro, esclude espressamente la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendo «che il fatto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo», non può qualificarsi «di lieve entità».


10.- Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, le questioni sarebbero comunque non fondate.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, il trattamento sanzionatorio sarebbe «rispettoso del principio di proporzionalità», perché il delitto previsto dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione avrebbe «una carica massima di gravità (oggettiva e soggettiva), per la grave lesione del diritto di ogni individuo di non essere assoggettato a trattamenti inumani o degradanti, per la lesione della vita e salute dei migranti, oltre alla lesione […] degli ineludibili interessi pubblici sottesi alle immigrazioni irregolari, quali […] i vincoli di carattere internazionale».

Quanto alla censura di sproporzione estrinseca, la difesa statale ritiene i tertia comparationis evocati dal rimettente disomogenei sia sul piano strutturale, sia sul piano sanzionatorio. La fattispecie comparabile al delitto di cui all’art. 12-bis t.u. immigrazione – «per comune identità dell’elemento del trattamento inumano o degradante e della similare strutturazione della fattispecie complessa» – avrebbe potuto essere il delitto di tortura di cui all’art. 613-bis cod. pen., che prevede la pena di trenta anni di reclusione nel caso di morte quale conseguenza non voluta.

Con riferimento poi al divieto di bilanciamento di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis, le censure sarebbero non fondate perché «esso risulta coerente con la struttura della norma incriminatrice» e offre comunque al giudice la possibilità di applicare, e ritenere prevalente, l’attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., che consentirebbe di «alleggerire le possibili minori responsabilità concorsuali» e adeguare la pena «al concreto contenuto di offensività del fatto di reato» e al «disvalore soggettivo», come nel caso di «migranti-scafisti non trafficanti».

Le questioni sarebbero, infine, non fondate anche in relazione alla censurata mancanza dell’attenuante del fatto di lieve entità, che non sarebbe «ontologicamente configurabile in un reato di evento […] in cui per integrarsi la fattispecie deve derivare la morte di più persone o la morte di una e le lesioni per altri».


11.- L’Unione Camere penali italiane (UCPI) ha presentato un’opinione scritta in qualità di amicus curiae, argomentando a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate. L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 19 marzo 2026.

È stato, in particolare, sottolineato come il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis t.u. immigrazione sarebbe lesivo del principio di proporzionalità – espresso dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – a causa della sua «possibile applicazione […] a soggetti non inseriti in organizzazioni criminali, quali i c.d. migranti-scafisti, spesso meri esecutori materiali della traversata». Ne deriverebbe «un approccio eccessivamente generalizzante e indifferenziato al fenomeno dell’immigrazione irregolare», che impedirebbe «di valorizzare il minore grado di colpevolezza dell’agente e di offensività della condotta».

Ugualmente fondata sarebbe la censura di difetto di proporzionalità rispetto ai tertia comparationis individuati dall’ordinanza di rimessione.

Le questioni sarebbero, infine, fondate con riferimento sia all’assenza dell’attenuante di lieve entità, che consentirebbe «di ristabilire la proporzione tra disvalore del fatto e risposta punitiva», sia al divieto di bilanciamento tra circostanze, fatta eccezione per l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., che non sarebbe applicabile al caso di specie, in cui si contestano «condotte, come quella di conduzione del natante, ritenute causalmente essenziali alla realizzazione dell’evento».

12.- Con atto depositato il 4 maggio 2026, è intervenuto in giudizio A.M.H.Y. H., assumendo di essere portatore di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto dedotto in giudizio, in quanto è stato condannato per il delitto previsto dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione alla pena di diciassette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sentenza n. 270 del 24 giugno 2025 del GUP del Tribunale di Siracusa, avverso cui ha proposto appello. Nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 28 gennaio 2025, l’interveniente aveva sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 12-bis, dichiarata infondata con ordinanza 11 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Agrigento.


Ad avviso dell’interveniente, l’atto di intervento, ancorché depositato oltre i termini stabiliti dall’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dovrebbe essere ammesso «in considerazione della rilevanza della questione proposta». Nel merito, conclude per la sua fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

13.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 10 del 2026), il GUP del Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, t.u. immigrazione, che delinea il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina».

In particolare, il giudice a quo censura i commi 1 e 3 del citato art. 12-bis, per «difetto di proporzionalità della pena edittale»; il comma 4, che pone il «divieto di bilanciamento tra le circostanze»; infine, lamenta la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza [sulle] circostanze aggravanti».

Il rimettente riferisce di procedere, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di due imputati, cui è contestato di aver compiuto, «in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti», «atti diretti in modo non equivoco a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato [di] 34 cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l’ingresso sul territorio italiano», trasportandoli su una «piccola imbarcazione in vetroresina» ed esponendoli «per le modalità e la durata del trasporto a pericolo per la loro vita e la loro incolumità»; nonché di aver contribuito a «cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati a bordo […] ed il ferimento di altri 10».


14.- Il rimettente dubita, in primo luogo, che i commi 1 e 3 del censurato art. 12-bis violino gli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per irragionevolezza e sproporzione intrinseche.

La scelta di una pena edittale così elevata soprattutto nel minimo, da venti a trenta anni, infatti, impedirebbe «al giudice di commisurar[la] all’effettivo disvalore penale del fatto», soprattutto perché, nella fattispecie incriminatrice in esame, possono rientrare «condotte di gravità non del tutto sovrapponibili».

Sarebbe, inoltre, lesivo degli evocati parametri costituzionali che il legislatore non abbia previsto una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e abbia, invece, precluso, al comma 4 del medesimo art. 12-bis, un adeguato bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti.

Ad avviso del rimettente, infine, i commi 1 e 3 del censurato art. 12-bis si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. anche «sotto il profilo della [ir]ragionevolezza “estrinseca”» rispetto ad altre fattispecie incriminatrici, «che puniscono in modo significativamente diverso condotte lesive del medesimo bene giuridico integrate attraverso analoghe modalità esecutive».

In sostanza, l’ordinanza di rimessione denuncia il trattamento sanzionatorio del delitto previsto dall’art. 12-bis t.u. immigrazione sotto tre distinti profili, a ciascuno dei quali corrisponde un diverso petitum.


In primo luogo, sarebbe eccessivo il minimo edittale della pena detentiva previsto dal comma 1 (per il caso di morte di più persone o di morte anche di una sola persona e lesioni gravi o gravissime a una o più persone) e dal comma 3 (per l’aggravante dell’ingresso o della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone) del censurato art. 12-bis e occorrerebbe, quindi, ridurne l’entità; sarebbe poi necessaria la previsione di un’ipotesi di lieve entità e occorrerebbe, quindi, introdurre la relativa attenuante; infine, il divieto di bilanciamento tra circostanze, posto dal comma 4, impedirebbe al giudice di adeguare la pena al disvalore del fatto e andrebbe, quindi, rimosso.

I tre petita devono essere esaminati separatamente, giacché, pur ispirati da una medesima finalità di complessiva attenuazione del rigore punitivo, definiscono questioni autonome.

15.- In via preliminare, va ribadito che l’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale da A.M.H.Y. H. è inammissibile, per le ragioni già indicate nell’ordinanza di questa Corte n. 82 del 2026.

16.- Occorre poi esaminare, sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato.

16.1.- In primo luogo, sarebbero inammissibili tutte le questioni – «nella triplice articolazione delle censure formulate avverso la norma» -, perché mirerebbero, «con una invasione del campo riservato alla discrezionalità legislativa», a «una completa rimodulazione della complessiva sanzione penale», tramite un’«abrogazione della fattispecie incriminatrice […], atteso che si censura contemporaneamente la forbice edittale, il regime delle aggravanti, il divieto parziale di bilanciamento e l’assenza del fatto di lieve entità con il relativo bilanciamento».


L’eccezione non è fondata.

Se la scelta legislativa in ordine al trattamento sanzionatorio, per i diversi profili censurati, rientri tra le opzioni discrezionali del legislatore ovvero abbia travalicato uno o più dei limiti costituzionali evocati dal rimettente è valutazione che attiene al merito delle questioni sollevate e, pertanto, in tale sede va esaminata.

16.2.- In secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni relative al divieto di bilanciamento (art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione) e alla mancata previsione dell’attenuante di lieve entità, perché astratte e ipotetiche e, quindi, prive di rilevanza nel giudizio a quo. Il rimettente, infatti, da un lato, non avrebbe individuato circostanze attenuanti applicabili agli imputati, dall’altro, avrebbe escluso espressamente la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendo «che il fatto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo», non può qualificarsi «di lieve entità».

Le eccezioni sono fondate.

Il rimettente non individua alcuna circostanza attenuante applicabile nella fattispecie concreta su cui è chiamato a pronunciarsi, rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di bilanciamento con la circostanza aggravante contestata agli imputati, né espone le ragioni che potrebbero indurre a qualificare il fatto per cui si procede come di lieve entità.


La rilevata carente descrizione della fattispecie del giudizio principale, sotto i profili considerati, determina l’inammissibilità delle questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione dell’attenuante di lieve entità, per difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, sentenze n. 31 del 2025, n. 198 del 2023, n. 249, n. 196, n. 33 e n. 28 del 2022).

16.3.- Infine, ad avviso della difesa statale, la «prima questione sollevata, [ossia quella] relativa al trattamento sanzionatorio» previsto dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, sarebbe inammissibile sotto un duplice profilo: «quanto alla affermata intrinseca irragionevolezza» della pena, perché il rimettente «ne desume la sproporzione […] da un giudizio meramente ipotetico ed astratto, sganciato del tutto dal giudizio presupposto»; quanto «alla sproporzione estrinseca», perché il rimettente pone quali tertia comparationis «reati del tutto disomogenei» e «non deduce quale […] debba essere la pena corretta costituzionalmente», non individuando la soluzione a rime obbligate.

16.3.1.- Quanto al dedotto carattere astratto e ipotetico delle questioni, l’eccezione non è fondata.

Il rimettente riporta le imputazioni in cui sono descritte le condotte contestate agli imputati che è tenuto a giudicare. Egli, peraltro, nell’escludere la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., chiarisce che «le posizioni degli imputati non sono in alcun modo diversificabili» e che la condotta loro attribuita è quella «di conduzione dell’imbarcazione [poi affondata] nelle precarie e difettose condizioni di sicurezza» descritte appunto nei capi di imputazione.

La pur sintetica ricostruzione del fatto compiuta dal rimettente consente di ritenere plausibile la valutazione in ordine alla rilevanza delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2026, n. 154 e n. 108 del 2025).


16.3.2.- Anche l’eccezione di inammissibilità, per aver il rimettente individuato, quali tertia comparationis, «reati del tutto disomogenei», non è fondata.

Il giudice a quo, infatti, ha censurato la sproporzione «estrinseca» della sanzione prevista dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, confrontandola con altre fattispecie di reato, la cui eventuale inidoneità a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza è valutazione che attiene al merito delle questioni sollevate e, pertanto, in tale sede va esaminata.

16.3.3.- L’Avvocatura dello Stato eccepisce, infine, l’inammissibilità delle questioni, in quanto il rimettente «non deduce quale […] debba essere la pena corretta costituzionalmente», non individuando la soluzione a rime obbligate.

Anche tale eccezione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure» (sentenze n. 214 del 2025). Nel caso in esame, le questioni sono chiaramente volte a “consentire” al giudice «di parametrare la pena all’effettivo disvalore penale del fatto», allineando la sanzione prevista dal censurato art. 12-bis a quella prevista dall’art. 12, comma 3, t.u. immigrazione in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con l’omicidio e le lesioni plurimi colposi, ovvero a quella stabilita dall’art. 452-ter cod. pen.


Peraltro, «una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore – qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale -, risultando a tal fine sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore» (sentenza n. 138 del 2024).

16.3.4.- Osserva poi questa Corte che, così come «[l]’art. 12 t.u. immigrazione, e in particolare i suoi commi 1, 3, 3-bis e 3-ter», anche l’art. 12-bis investe «una materia interessata da obblighi assunti in sede di diritto internazionale e imposti dal diritto dell’Unione europea». In particolare, «[q]uanto al diritto dell’Unione europea», sono stabiliti obblighi di incriminazione «dal combinato disposto della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla direttiva, adottata in pari data, 2002/90/CE del Consiglio, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (che assieme formano il cosiddetto “Facilitators Package”)» (sentenza n. 63 del 2022).

Di conseguenza, la questione sollevata dal rimettente in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE (per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) è «ammissibile […] con riguardo alla condizione – stabilita dall’art. 51 CDFUE, e costantemente rammentata dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (ex multis, da ultime, sentenze n. 85 del 2024, punto 2 del Considerato in diritto, e n. 183 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto) – che la controversia all’esame ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (sentenza n. 7 del 2025; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 73 del 2026).

Peraltro, la decisione di «investire questa Corte della valutazione sulla legittimità costituzionale [dell’art. 12-bis t.u. immigrazione], alla stregua tanto dei parametri nazionali sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena, quanto dello stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE […], per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.» è anche «conforme ai principi ormai ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, punto 5.2. del Considerato in diritto) per l’ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto» (sentenza n. 7 del 2025).

Deve, anzi, ribadirsi che «la disapplicazione (totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana sarebbe foriera di “incertezze e disparità di trattamento”, con conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto […] e prevedibilità delle decisioni giudiziarie», ponendosi altresì «in tensione rispetto al principio di legalità in materia penale», che «esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso», anche «per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali» (ancora, sentenza n. 7 del 2025. In senso analogo, con riferimento al tema della successione di leggi nel tempo, sentenza n. 73 del 2026).


16.4.- Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, con cui il rimettente censura il difetto di proporzionalità, intrinseca ed estrinseca, della sanzione da esso comminata per il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», sono ammissibili e possono, pertanto, essere scrutinate nel merito.

Occorre, però, delimitare il thema decidendum.

Sebbene formulate in termini generali, le questioni che investono il comma 3 devono intendersi riferite alla sola circostanza effettivamente ricorrente nella fattispecie concreta, cioè – secondo quanto espone lo stesso rimettente – all’aggravante del fatto riguardante «l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone», prevista dall’art. 12, comma 3, lettera a), t.u. immigrazione, richiamato dal censurato art. 12-bis, comma 3; e in tali termini va perimetrato il relativo oggetto.

17.- All’esame del merito giova premettere un breve inquadramento dell’ipotesi delittuosa prevista dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione.

17.1.- Il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» è stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del d.l. n. 20 del 2023, come convertito (cosiddetto decreto Cutro), con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di migranti e prevenire la sempre più consistente perdita di vite umane ad esse connessa.


L’art. 12-bis configura un delitto aggravato dall’evento, costruito come ipotesi speciale di quello delineato dall’art. 586 cod. pen., da cui differisce proprio per lo specifico delitto da cui derivano, come conseguenza non voluta, la morte e le lesioni personali: non già qualsiasi delitto doloso, bensì l’ipotesi aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina prevista dall’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, rispetto alla quale integra un’autonoma fattispecie criminosa.

La nuova ipotesi delittuosa non estende, quindi, l’area del “penalmente rilevante”, in quanto le medesime condotte, prima della novella legislativa, ricadevano nell’ambito di applicazione del menzionato art. 12 in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con i delitti di omicidio o lesioni personali plurimi colposi. La principale novità riguarda, invece, il profilo sanzionatorio, che viene inasprito e su cui si incentrano le odierne questioni di legittimità costituzionale.

17.2.- La condotta tipica – che, potendo essere commessa da “chiunque”, compresi gli stessi stranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano al contempo il proprio, delinea un reato comune – è descritta, dal comma 1 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 12 t.u. immigrazione.

È però ulteriormente richiesto, come elemento costitutivo del fatto tipico, che il trasporto o l’ingresso siano attuati «con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante». Questi elementi modali della condotta – che, nel delitto previsto dall’art. 12, costituiscono circostanze aggravanti (comma 3, lettere b) e c) – sono tra loro alternativi e si caratterizzano per una stretta correlazione eziologica con le condotte di agevolazione.

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-bis t.u. immigrazione inoltre – pur essendo anch’essa, con riferimento alla condotta di favoreggiamento, «”a consumazione anticipata”, [perché si perfeziona] con il solo compimento di “atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri”, senza che tale scopo debba necessariamente essere conseguito dall’agente» (sentenza n. 63 del 2022) – integra un reato di evento, che si consuma con «la morte di più persone», ovvero con la morte anche di una sola persona e le «lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 1), ovvero con «la morte di una sola persona» o con le «lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 2). Ai fini dell’integrazione del reato, è quindi necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra gli atti diretti a procurare l’ingresso irregolare dello straniero e uno o più degli eventi lesivi suindicati.


17.3.- Quanto all’elemento soggettivo, la condotta di favoreggiamento è imputabile a titolo di dolo, che deve abbracciare anche le specifiche modalità con cui la stessa è realizzata.

Gli eventi lesivi materialmente cagionati dalla condotta sono, invece, per espressa previsione legislativa, necessariamente non voluti, pena il mutamento del titolo di reato in omicidio o lesioni personali volontarie; e devono essere imputati all’autore della condotta stessa a titolo di colpa, in conformità al principio costituzionale di colpevolezza, «che la giurisprudenza di questa Corte – a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 […] – ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene» (sentenza n. 21 del 2026).

17.4.- Sotto il profilo dell’oggettività giuridica, infine, si è al cospetto di un delitto plurioffensivo, in quanto, come «l’intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall’art. 12 t.u. immigrazione», anch’esso ha, quale oggetto di tutela, «l’ordinata gestione dei flussi migratori: interesse che questa Corte ha da tempo definito quale “bene giuridico ‘strumentale’, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici ‘finali’, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata” (sentenza n. 250 del 2010 e ivi numerosi precedenti in senso conforme), quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica» (sentenza n. 63 del 2022).

Tuttavia, l’«orizzonte di tutela» della fattispecie delittuosa in esame «trascende di gran lunga quello dell’ordinata gestione dei flussi migratori», essendo la stessa volta, «anche se non esclusivamente, a tutelare le persone trasportate, che spesso versano in stato di bisogno, anche estremo (sentenza n. 142 del 2017)» (ancora sentenza n. 63 del 2019). Questa Corte ha chiarito, con riferimento alla fattispecie aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che «[c]iò appare evidente rispetto alle due ipotesi […] previste dalle lettere b) e c) del comma 3 [dell’art. 12], integrate dall’essere stata la persona trasportata esposta rispettivamente a un pericolo per la propria vita o incolumità, e addirittura a trattamenti inumani o degradanti» (ancora, sentenza n. 63 del 2022); ipotesi che, nella fattispecie di cui all’art. 12-bis t.u. immigrazione, come già posto in evidenza, rappresentano non mere circostanze aggravanti, ma elementi costitutivi del fatto tipico.

Anche in relazione a questa fattispecie delittuosa, quindi, deve ammettersi che i «beni giuridici tutelati non si limit[ano] a quelli dell’ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma abbracc[iano] anche i diritti fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali […] sono esposte a pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti» (sentenza 142 del 2017).


Peraltro, la natura plurioffensiva del delitto previsto dall’art. 12-bis t.u. immigrazione si desume non solamente dalle particolari modalità esecutive della condotta, ma ancor più dal fatto che, come si è detto, la sua consumazione richiede la causazione della morte o delle lesioni personali gravi o gravissime di più persone. Ciò conferma che oggetto di tutela sono anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti oggetto di quel traffico illecito di persone che il legislatore ha voluto specificamente contrastare con l’introduzione della norma incriminatrice in esame.

17.5.- Come si è accennato, l’art. 12-bis t.u. immigrazione – che delinea un reato complesso, che comprende e assorbe le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1 e 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, nonché i reati di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime colposi – prevede un trattamento sanzionatorio stabilito in misura graduale in funzione della tipologia e del numero degli eventi lesivi verificatesi.

In particolare, il comma 1 – censurato dal giudice a quo – prevede la reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva «la morte di più persone», ovvero la morte anche di una sola persona e «le lesioni gravi o gravissime a una o più persone». Il comma 2 commina la reclusione da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto deriva «la morte di una sola persona». Nel caso, invece, di sole «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», si applica la reclusione da dieci a venti anni.

Il comma 3, poi, prevede una serie di circostanze aggravanti mediante il rinvio all’art. 12, commi 3 e 3-ter, t.u. immigrazione e il comma 4 stabilisce il divieto di bilanciamento delle descritte aggravanti con eventuali attenuanti, fatta eccezione per la minore età (art. 98 cod. pen.), la partecipazione di minima importanza e l’essere stati determinati a commettere il reato (art. 114 cod. pen.). Fuori di tali ipotesi, le diminuzioni di pena connesse alle attenuanti «si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

18.- Poste queste premesse, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per irragionevolezza intrinseca e sproporzione della pena prevista dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione non sono fondate.


Ad avviso del rimettente, la «scelta di una pena edittale così elevata, soprattutto nel minimo» impedirebbe «al giudice di commisurar[la] all’effettivo disvalore penale del fatto», soprattutto perché, nella fattispecie delittuosa in esame, possono rientrare «condotte di gravità non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale […] risulti occasionale o isolato»; ovvero a soggetti «che, lungi dall’essere parte di un’organizzazione criminale, sono a loro volta “vittime” del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale» (i cosiddetti «migranti-scafisti»).

18.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli» (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 35 del 2026 e n. 202 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021). Il sindacato sulla proporzionalità della pena – che deve essere particolarmente attento rispetto alle leggi penali, in quanto «sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari» (sentenza n. 46 del 2024) – può e deve svolgersi, comunque, «entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest’ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l’intervento di questa Corte» (sentenza n. 35 del 2026).

Al fine «di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata […] e l’asprezza del minimo edittale» (sentenza n. 35 del 2026; nello stesso senso, fra le più recenti, sentenze n. 202, n. 171 e n. 83 del 2025, nonché n. 91 del 2024).

Indubbiamente, il legislatore ha previsto, per la nuova fattispecie delittuosa di cui al censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza» (così, sentenza n. 113 del 2025 con riferimento al sequestro estorsivo), sia nel minimo (venti anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni di reclusione) edittali.

Come emerge dai lavori preparatori, d’altronde, con l’introduzione di questa ipotesi di reato si è proprio voluto realizzare un inasprimento sanzionatorio, mediante la comminatoria di una pena notevolmente più severa di quella che sarebbe stata applicabile, prima della novella legislativa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con i delitti di omicidio o di lesioni personali plurimi colposi, a cui sarebbero stati riconducibili i fatti oggi sussumibili nell’art. 12-bis. E ciò allo scopo – dichiaratamente perseguito dal legislatore – di scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità e che, sempre più spesso, si concludono, tragicamente, con la morte di molti di essi, sul cui stato di bisogno, anche estremo, sovente speculano organizzazioni criminali che ricavano profitto da tale attività.


18.2.- La risposta sanzionatoria non è, quindi, manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità dei fatti contemplati dalla norma incriminatrice censurata.

Come si è già posto in evidenza, infatti, la fattispecie delittuosa in esame è descritta in termini tali da escludere che la stessa si caratterizzi per quella «notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente» (sentenza n. 202 del 2025).

È indubbio che la nuova norma incriminatrice abbracci condotte diverse sul piano criminologico, come già osservato da questa Corte in relazione al delitto di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, che, come anticipato, l’art. 12-bis “riproduce” nella descrizione del fatto tipico (sentenza n. 63 del 2022). In quest’ultima fattispecie, però, l’entità dell’offesa arrecata alle vittime – sia per il tipo, sia per il numero di eventi lesivi descritti dalla norma incriminatrice, che compromettono i beni giuridici tutelati in misura massima – è tale da connotare i fatti riconducibili alla fattispecie astratta di reato di elevatissimo disvalore e da escludere che possano essere «totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale [e di gravità] che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza (sentenza n. 120 del 2023)» (così, con riferimento al furto con strappo, sentenza n. 171 del 2025).

Sono, anzitutto, richieste modalità della condotta, di per sé, gravemente offensive dei beni giuridici tutelati – integrate dall’essere stata la persona trasportata esposta a un pericolo per la propria vita o incolumità o, addirittura, a un trattamento inumano o degradante – che «non possono non richiamare alla mente le drammatiche immagini di viaggi su imbarcazioni di fortuna e sovraffollate, o in precari nascondigli in celle frigorifere destinate al trasporto di merci, che spesso sfociano in eventi fatali» (sentenza n. 63 del 2022). Modalità della condotta che, peraltro, integrano elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e, quindi, sono necessariamente oggetto di dolo. Le condotte in esame sono, inoltre, «oggetto di obblighi sovranazionali di maggiore punibilità: il Protocollo di Palermo [ossia, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria] richiede per entrambe un aggravamento di pena […], mentre il “Facilitators Package” impone per la prima ipotesi l’adozione di pene “privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni”» (ancora, sentenza n. 63 del 2022).

In secondo luogo, l’ipotesi delittuosa delineata dal comma 1 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, per la quale è comminata la pena edittale nella misura minima censurata dal rimettente (venti anni di reclusione), si consuma con la causazione della «morte di più persone», ovvero della morte anche di una sola persona e delle «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», che, oltre a essere materialmente riconducibili alla specifica condotta di favoreggiamento, connotata dagli elementi modali di cui si è detto, sono imputati, a titolo di colpa in concreto, all’autore della stessa. Peraltro, poiché questi deve agire nella consapevolezza delle condizioni in cui avviene il trasporto, si verterà, frequentemente, in un’ipotesi di colpa caratterizzata dalla previsione dell’evento lesivo poi concretamente verificatosi.


Sul piano della descrizione del fatto tipico, quindi, gli elementi modali della condotta, che «accrescono […] il disvalore dell’illecito» (sentenza n. 331 del 2011), e i gravi eventi lesivi ad essa causalmente legati – che ledono beni di primaria importanza, come la vita e l’integrità fisica – arricchiscono la dimensione offensiva della nuova ipotesi delittuosa e selezionano solamente condotte di notevole gravità.

18.3.- Anche rispetto all’aggravamento di pena previsto dal comma 3 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, qualora il fatto riguardi «l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone», non è ravvisabile il denunciato difetto di proporzionalità della pena.

Questa Corte ha già sottolineato la «dimensione plurioffensiva» della fattispecie aggravata in esame, che evoca, «secondo le verosimili intenzioni del legislatore, scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti», rafforzando così la portata offensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 63 del 2022).

Trattandosi, peraltro, di circostanza a effetto comune, che implica un aumento della pena della fattispecie base fino a un terzo, la sua previsione non si traduce in una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità della tipologia dei fatti tipizzati.

18.4.- La misura della pena edittale prevista per il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» costituisce un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare, connotato da un disvalore assai significativo, tale da giustificare appunto una pena così elevata, rispetto alla quale, quindi, le censure di irragionevolezza e sproporzione intrinseca non sono fondate.


Come anticipato, però, i fatti riconducibili al censurato art. 12-bis sono ascrivibili a «”tipi” criminologici […] ben distinti» (sentenza n. 63 del 2022), tra cui spicca la figura del cosiddetto «migrante-scafista» non trafficante, cui fa riferimento la stessa ordinanza di rimessione.

Con questa espressione, ormai invalsa nello stesso linguaggio giudiziario, si indica il migrante irregolare – del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo). Sovente, tale soggetto è costretto ad assumere questo compito, durante il viaggio, mediante violenza o minaccia, esercitata su di lui o sui suoi familiari dagli stessi trafficanti, oppure dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza.

Per evitare che l’applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato e, quindi, lesivo degli evocati parametri costituzionali, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione.

Oltre a un puntuale accertamento degli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di reato, come il nesso causale tra la specifica condotta del migrante e l’evento lesivo concretamente verificatosi, il dolo rispetto a detta condotta e alle sue concrete modalità esecutive, la colpa in relazione all’evento non voluto, il giudice potrà ricorrere, per accertare o calibrare la responsabilità del cosiddetto migrante-scafista, rispettivamente, alle cause scriminanti o alle circostanze attenuanti comuni.

Con riferimento alle prime, la situazione concreta in cui, di regola, uno dei migranti irregolari è costretto ad assumere il ruolo di “scafista” non può non evocare l’esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.).


Una volta escluso il collegamento del migrante con l’organizzazione criminale che ha pianificato e realizzato le operazioni di trasporto, infatti, l’essere costretto a collaborare alla traversata a causa delle minacce o delle violenze subìte, ovvero per sfuggire alle condizioni gravemente degradanti presenti in molti centri di detenzione nei quali vengono fatti sostare i migranti, ovvero ancora per fronteggiare una situazione di necessità prodotta dalla «cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 10 dicembre 2014-23 gennaio 2015, n. 3345), può ben integrare quel «pericolo attuale di un danno grave alla persona», non «altrimenti evitabile», richiesto dall’art. 54, primo comma, cod. pen. Né, di regola, può ritenersi che detto pericolo, da cui il migrante tenta di mettersi al riparo mediante la realizzazione del reato, sia da lui «volontariamente causato» semplicemente per aver intrapreso il percorso migratorio clandestino.

Né possono assumere carattere ostativo all’operatività dello stato di necessità le difficoltà probatorie, considerato che, ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen., se «vi è dubbio sull’esistenza» delle cause di giustificazione, «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione», laddove almeno l’imputato abbia allegato seri e circostanziati elementi fattuali idonei a rendere plausibile, anche se non compiutamente provata, la sussistenza della scriminante (ex multis, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 21 febbraio-23 luglio 2020, n. 22040; sesta sezione penale, sentenza 11 settembre-23 ottobre 2018, n. 48280).

Qualora poi la condotta del cosiddetto migrante-scafista non sia scriminabile, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, che consentono di pervenire a un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in omaggio, oltre che al principio di proporzionalità, a quello di individualizzazione della pena, «che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi» (sentenza n. 117 del 2025), così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022).

Nel caso di commissione plurisoggettiva del delitto di cui al censurato art. 12-bis, in particolare, assumerà rilievo la circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dall’art. 114, primo comma, cod. pen., che peraltro il comma 4 del medesimo art. 12-bis rende pienamente bilanciabile con le aggravanti cosiddette “blindate”.

L’applicazione dell’attenuante in esame potrà consentire di calibrare la sanzione al contributo apportato al fatto di reato dal singolo concorrente, al suo effettivo disvalore e alla sua ridotta rimproverabilità; il che potrà accadere allorché l’imputato sia soltanto l’anello finale di un traffico di migranti riconducibile a un sodalizio criminale che ne trae profitto e la sua condotta sia oggettivamente fungibile, perché agevolmente sostituibile con l’azione di altri migranti o con una diversa distribuzione di compiti tra di essi per opera dei trafficanti.


Sempre in una prospettiva costituzionalmente orientata, dovrà infine attribuirsi rilievo all’attenuante prevista dal terzo comma dell’art. 114 cod. pen. – anch’essa bilanciabile, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione con le cosiddette aggravanti “blindate” -, considerato che il migrante ben potrebbe trovarsi in uno stato di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti, cagionato dalla relazione di forza da essi instaurata e dalla conseguente preoccupazione di non pregiudicare gli interessi propri o della propria famiglia; soggezione, o vera e propria coazione psicologica che attenua in concreto, pur senza annullarle, le sue facoltà di reazione e lo determina alla commissione del reato.

19.- Anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., per «[ir]ragionevolezza estrinseca» rispetto al trattamento sanzionatorio previsto da altre fattispecie incriminatrici evocate quali tertia comparationis, sono non fondate.

Anzitutto, occorre tener conto che, fermi restando i divieti esplicitamente elencati dall’art. 3, primo comma, Cost., «nel giudizio di eguaglianza rilevano […] i soli profili per i quali si discute di […] diritti, doveri o interessi specificamente costituzionali» (sentenza n. 54 del 2026). Inoltre, «[p]er costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative […] deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009)» (sentenza n. 90 del 2025).

Pertanto, soltanto «a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee», ovvero di equiparazioni sanzionatorie tra fattispecie eterogenee, «non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione», si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi «nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012).

19.1.- Il rimettente pone il censurato art. 12-bis, in primo luogo, in comparazione con il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con l’omicidio e le lesioni plurimi colposi.


Come già evidenziato, l’art. 12-bis t.u. immigrazione prevede un’ipotesi speciale del delitto di cui all’art. 586 cod. pen., sanzionando con una pena più elevata – e in ciò risiede lo scopo della sua introduzione – le condotte che, precedentemente, ricadevano nell’ambito di applicazione delle norme incriminatrici assunte a tertia comparationis.

La previsione di una fattispecie criminosa speciale, rispetto ad altre già presenti nell’ordinamento, caratterizzata da un diverso e più severo trattamento sanzionatorio, non comporta una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. e rientra, al contrario, negli apprezzamenti discrezionali del legislatore «sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa» (sentenza n. 95 del 2019), che incontrano il solo limite della non manifesta irragionevolezza.

Deve, quindi, concludersi per la non fondatezza di tale profilo di censura.

19.2.- In secondo luogo, il giudice a quo lamenta la manifesta irragionevolezza della censurata scelta sanzionatoria rispetto alla cornice edittale prevista dall’art. 452-ter cod. pen., che per il delitto di inquinamento ambientale, commina «la pena della reclusione da cinque a dieci anni» aumentata fino al triplo, con il limite di venti anni di reclusione, «[n]el caso di morte di più persone» ovvero di morte anche di una sola persona e di «lesioni di una o più persone».

Anche questa norma incriminatrice introduce un’ipotesi speciale del delitto di cui all’art. 586 cod. pen., prevedendo il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale»; tuttavia, al di là dell’identità dell’evento non voluto e del suo titolo di imputazione soggettiva, le due fattispecie delittuose presentano sostanziali differenze, sia sul piano dell’oggettività giuridica, sia sul piano della tipizzazione.


Nel delitto assunto a tertium comparationis la fattispecie dolosa di base, posta a tutela dell’ambiente, è descritta facendo riferimento a «uno dei fatti di cui [all’articolo] 452-bis», primo comma, cod. pen., che consistono nel cagionare abusivamente «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Essa integra, pertanto, un reato a forma libera, di evento, dovendo la condotta cagionare l’evento naturalistico costituito dalla compromissione ambientale, e di danno, integrando detto evento l’offesa materiale ed empiricamente verificabile del bene protetto, che è appunto l’ambiente.

La diversità quanto a tipizzazione delle condotte e la disomogeneità sul piano dell’offensività delle fattispecie poste a confronto, quindi, inducono a ritenere non fondato il profilo di censura.

Peraltro, come dedotto dalla difesa statale, nell’ordinamento vi sono altre ipotesi di delitti aggravati dall’evento morte puniti con sanzioni anche più severe di quelle comminate dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, come i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione, aggravati dalla morte non voluta del sequestrato, per i quali è prevista la pena di trenta anni di reclusione (artt. 289-bis e 630 cod. pen.); nonché ipotesi in cui la causazione dell’evento morte non voluto determina un brusco innalzamento della cornice edittale della fattispecie base dolosa, come il delitto di tortura (art. 613-bis cod. pen.), in cui se dal fatto «deriva la morte [della persona “torturata”] quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta» invece che quella della reclusione da quattro a dieci anni.

19.3.- Infine, il rimettente censura l'”equiparazione sanzionatoria” tra il delitto previsto dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione e l’omicidio volontario, per il quale l’art. 575 cod. pen. prevede «la reclusione “non inferiore ad anni ventuno”: ossia […] la pena della reclusione da un minimo di ventuno a un massimo di ventiquattro anni, quest’ultimo risultante dalla regola generale di cui all’art. 23 cod. pen.» (sentenza n. 197 del 2023).


A suo avviso, «il sistema sanzionatorio […] fini[rebbe] per obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il profilo dell’elemento soggettivo, finendo per trattare in modo analogo (se non addirittura sanzionando più gravemente la fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza ontologicamente diverso».

Come evidenziato da questa Corte, se è innegabile che «[o]gni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana [e] poiché ciascuna persona ha pari dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore», non deve trascurarsi che «la morte di una persona può essere causata con dolo, con preterintenzione, con colpa. Le conseguenze materiali dell’azione sono identiche: ma l’intensità di tale rimprovero è assai differente in ciascuna di tali ipotesi» (sentenza n. 197 del 2023).

Ciò premesso, la comparazione con la fattispecie dell’omicidio volontario non è idonea a dimostrare la manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione prevista dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, se solo si considera che la pena minima di venti anni di reclusione – su cui si appuntano le censure del rimettente – è comminata per un omicidio plurimo, ossia per «la morte di più persone», ovvero per la morte anche di una persona, ma affiancata da «lesioni gravi o gravissime a una o più persone».

Il termine di paragone individuato dal giudice a quo, quindi, non è pertinente, in quanto il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con lesioni volontarie (sentenza n. 54 del 2026).

Peraltro, come già evidenziato, il delitto di cui all’art. 12-bis di cui al t.u. immigrazione, stante la sua natura plurioffensiva, è preposto a tutela di più beni giuridici: l’ordinata gestione dei flussi migratori, e gli interessi costituzionalmente rilevanti ad essa sottesi, e ancor più i diritti fondamentali dei migranti, come la loro dignità, la loro incolumità e la loro vita.


Ne consegue la non fondatezza anche di questo profilo di censura.

20.- Per le ragioni sopra esposte, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, quest’ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, sotto il profilo sia dell’irragionevolezza e sproporzione intrinseche sia della disparità di trattamento, vanno dichiarate non fondate.

Le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto di bilanciamento tra circostanze (art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione) e alla mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali, vanno dichiarate inammissibili.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa con l’ordinanza indicata in epigrafe;


2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quest’ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa con l’ordinanza indicata in epigrafe.


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