I giudici tributari di primo grado si dividono sul ravvedimento speciale legato al Cpb: per alcuni basta un invito a comparire a bloccarlo, per altri no.
Un’azienda aderisce al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, e contemporaneamente decide di sanare le annualità pregresse — 2018-2022 — attraverso il cosiddetto ravvedimento speciale, versando la prima rata. Poco dopo, riceve un avviso di accertamento relativo a uno di quegli anni già “sanati”. L’Agenzia delle Entrate sostiene che un’attività istruttoria avviata prima del versamento — una richiesta di documenti, un invito a comparire — fosse sufficiente a impedire l’accesso alla sanatoria.
A questo punto la domanda è di grande attualità per chi ha aderito al concordato preventivo biennale: il concordato preventivo biennale blocca i controlli fiscali sugli anni passati? La risposta che emerge dalle prime pronunce dei giudici tributari è, purtroppo, non univoca. Su una stessa questione — se un invito a comparire notificato prima del pagamento impedisca il perfezionamento del ravvedimento — i giudici di merito si sono già divisi, con esiti opposti tra una Corte e l’altra.
Cos’è il ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale?
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un meccanismo che consente al contribuente di concordare con il Fisco, per un biennio, il livello di reddito su cui versare le imposte, ottenendo in cambio una serie di vantaggi, tra cui — per chi ha aderito al CPB 2024-2025 — la possibilità di sanare le annualità pregresse attraverso il ravvedimento speciale.
Questo meccanismo è disciplinato dall’art. 2-quater, commi 9 e 10, del D.L. 113/2024. La norma individua due aspetti fondamentali: da un lato, gli atti la cui notifica — se avvenuta prima del pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il ravvedimento speciale — impedisce il perfezionamento della sanatoria per le annualità pregresse; dall’altro, le fattispecie in cui opera la preclusione all’attività di accertamento da parte del Fisco per quelle annualità, salvo che ricorrano specifiche ipotesi previste dalla norma stessa.
In sostanza: chi aderisce a questo ravvedimento ottiene, in cambio del pagamento dell’imposta sostitutiva, una protezionerispetto ad accertamenti futuri sulle annualità sanate — ma questa protezione viene meno se, prima del pagamento, è già stato notificato uno degli atti che la legge individua come ostativi.
Quali atti impediscono il perfezionamento della sanatoria?
Questo è esattamente il punto su cui i giudici di merito si sono divisi nelle prime applicazioni della norma. Il problema concreto è: tra gli atti che, se notificati prima del pagamento, impediscono il ravvedimento, rientrano anche atti “minori” dell’attività istruttoria — come una richiesta di documenti o un invito a comparire — oppure servono atti più formali e definiti, come uno schema di atto di accertamento?
Le prime sentenze dei giudici tributari di primo grado mostrano risposte diverse a questa domanda, come emerge dai casi concreti esaminati di seguito.
Una richiesta documentale e un invito a comparire bastano a bloccare il ravvedimento? Il caso di Verona
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, con la sentenza del 19 gennaio 2026, ha affrontato il caso di un contribuente che aveva aderito al concordato biennale per il 2024-2025, e si era anche avvalso del ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, versando la prima rata il 28 ottobre 2024.
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2019, sostenendo che l’attività istruttoria avviata mesi prima — in particolare una richiesta documentale del 5 febbraio 2024 e un invito a comparire del 23 aprile 2024 — fosse sufficiente a impedire l’accesso sia al concordato sia al ravvedimento.
La Corte veronese ha risposto negativamente: ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’atto impositivo. Secondo questa lettura, una richiesta documentale e un invito a comparire — atti tipici della normale attività istruttoria, ma non ancora “atti definiti” nel loro contenuto — non rientrano tra quelli che la norma individua come ostativi al perfezionamento della sanatoria.
L’orientamento opposto: il caso di Sassari
Un caso diverso, in cui l’invito a comparire è stato invece considerato ostativo al perfezionamento del ravvedimento, è stato deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari, con la sentenza n. 515/2/2025.
I giudici sardi hanno respinto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’invito al contraddittorio sia equiparabile, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, allo schema d’atto. Di conseguenza, il pagamento della prima rata avvenuto successivamente alla notifica dell’invito impedisce la possibilità di regolarizzare le annualità pregresse attraverso il ravvedimento.
Questa lettura si basa su un approccio sostanziale, piuttosto che formale: ciò che conta non è il nome dell’atto — “invito a comparire” piuttosto che “schema d’atto” — ma la sua funzione nell’ambito del procedimento di accertamento. Se l’invito al contraddittorio svolge, nella sostanza, la stessa funzione di uno schema d’atto — anticipare al contribuente gli esiti di una verifica già avviata — la sua notifica prima del pagamento è sufficiente a precludere il ravvedimento.
Il contrasto tra questa pronuncia e quella di Verona è quindi diretto: due Corti di primo grado, di fronte a situazioni analoghe — un invito a comparire notificato prima del pagamento della prima rata del ravvedimento — sono arrivate a conclusioni opposte.
Che succede se emergono elementi di dichiarazione fraudolenta per fatture false? Il caso di Ascoli Piceno
Un aspetto diverso, ma collegato, riguarda cosa succede quando, a seguito di un controllo, emergono elementi che potrebbero configurare il reato di dichiarazione fraudolenta per uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti — la fattispecie tipica delle frodi tramite fatture false.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 175/2/2026, ha affrontato questo aspetto specifico dell’inibizione del potere di accertamento. I giudici, dopo aver constatato la regolarità del ravvedimento collegato al concordato — cioè che il contribuente aveva correttamente versato quanto richiesto, prima di qualsiasi atto ostativo — hanno escluso la decadenza dal beneficio premiale della preclusione accertativa, fondata solo sulla trasmissione della denuncia penale.
Il punto chiave del ragionamento è procedurale: la mera trasmissione di una denuncia penale all’autorità giudiziaria — un atto interno all’attività dell’amministrazione, che segnala la sussistenza di possibili reati — non è sufficiente a far decadere il contribuente dal beneficio della preclusione accertativa. Sono necessari atti formali emanati dall’autorità giudiziaria — non semplicemente ricevuti da essa — che concretizzino effettivamente l’ipotesi di reato.
In altri termini: se gli elementi relativi a possibili fatture false non sono ancora confluiti in atti formali dell’autorità giudiziaria — ad esempio un’iscrizione nel registro degli indagati, o atti del procedimento penale propriamente detto — la sola circostanza che l’Agenzia delle Entrate abbia inviato una denuncia non basta a privare il contribuente della protezione ottenuta con il ravvedimento.
Gli effetti del ravvedimento si estendono ai soci della società? Il caso di Padova
Un ulteriore profilo, relativo questa volta ai soggetti coinvolti dagli effetti del ravvedimento, è stato affrontato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 120/1/2026.
I giudici padovani hanno stabilito che gli effetti preclusivi derivanti dal ravvedimento speciale, a cui la società aveva validamente aderito, si estendono automaticamente ai soci. Questo impedisce all’Agenzia delle Entrate di contestare ai soci maggiori redditi derivanti da una rettifica del reddito societario basata sul disconoscimento delle perdite.
Il ragionamento è coerente con la logica delle società di persone — o, più in generale, con quei regimi in cui il reddito della società si “trasferisce” fiscalmente ai soci. Se il ravvedimento sana la posizione della società rispetto a una determinata annualità, e quella sanatoria preclude all’Agenzia di rettificare il reddito societario per quell’anno, allora anche la posizione dei soci — che deriva direttamente da quel reddito societario — risulta protetta dalla stessa preclusione, senza che sia necessario un ravvedimento separato da parte di ciascun socio individualmente.
Quando deve avvenire il pagamento rispetto allo “schema d’atto”? Il caso di Treviso
Un punto su cui le prime pronunce sembrano invece convergere riguarda la relazione temporale tra il pagamento e lo schema d’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con la sentenza n. 92/2/2026, ha chiarito che il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica dello schema d’atto.
Questo principio appare come un punto fermo, condiviso anche dall’orientamento più favorevole al contribuente espresso dalla Corte di Verona: indipendentemente da come si qualifichino atti come la richiesta documentale o l’invito a comparire, una volta che è stato notificato uno schema d’atto — un atto che anticipa, nel suo contenuto, l’esito di un accertamento — il pagamento successivo non può più produrre l’effetto sanante del ravvedimento.
Qual è lo stato attuale della giurisprudenza su questo tema?
Come emerge chiaramente da questa rassegna, gli indirizzi giurisprudenziali sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale non sono univoci, almeno nelle prime applicazioni della norma da parte dei giudici di primo grado.
Su un punto — l’effetto preclusivo dello schema d’atto notificato prima del pagamento — l’orientamento appare condiviso. Su un altro punto — se atti dell’istruttoria meno formali, come la richiesta di documenti e l’invito a comparire, abbiano lo stesso effetto preclusivo — esistono orientamenti contrapposti, come dimostrano in modo diretto le sentenze di Verona e di Sassari.
Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale, e che si trovano a dover valutare se un atto ricevuto prima del pagamento della prima rata possa aver compromesso la sanatoria, questa incertezza giurisprudenziale rappresenta un elemento da considerare con attenzione: la sorte di una controversia analoga potrebbe dipendere, almeno fino a un consolidamento della giurisprudenza — eventualmente attraverso un intervento della Cassazione — anche dalla sede in cui la controversia viene decisa, oltre che dalle specifiche circostanze del caso.
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Paolo Florio
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