Comunicare i dati di chi era alla guida ai fini della decurtazione dei punti della patente è obbligatorio, salvo che sussista un giustificato e documentato motivo.
Può capitare di ricevere a casa un verbale, ad esempio per eccesso di velocità, nel quale è riportato anche l’invito a comunicare all’organo accertatore i dati del conducente per consentire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, con l’avvertimento che l’omissione comporta l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa.
Perché bisogna comunicare i dati del conducente?
Alcune violazioni del Codice della strada, come l’eccesso di velocità e il passaggio con il semaforo rosso, prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione dei punti della patente del conducente.
Poiché tali infrazioni vengono spesso accertate mediante dispositivi elettronici, come telecamere, non sempre è possibile identificare il trasgressore. Per questo motivo, il proprietario del veicolo riceve il verbale con l’invito a trasmettere i dati del conducente, pena l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria da 291 a 1.166 euro [1].
Entro quanto tempo e chi deve comunicarli?
La comunicazione deve essere effettuata dal conducente, quale responsabile della violazione. Qualora questi non sia identificato, il proprietario del veicolo oppure altro obbligato in solido – ossia il soggetto tenuto al pagamento della multa insieme al trasgressore – deve fornire all’organo di polizia procedente, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e gli estremi della patente del conducente al momento della violazione.
In sostanza, entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale, chi era alla guida oppure, in mancanza, il proprietario o altro obbligato in solido (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria [2]) deve comunicare i dati richiesti, così da evitare l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Quando il proprietario del veicolo è una persona giuridica, come una società o un’associazione, la comunicazione all’organo di polizia deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato entro il medesimo termine.
Ci sono delle eccezioni?
L’articolo 126-bis del Codice della strada prevede che la sanzione, in caso di mancata comunicazione dei dati, sia applicata al proprietario o ad altro obbligato in solido che non abbia provveduto senza un giustificato e documentato motivo.
Occorre quindi comprendere cosa debba intendersi per “giustificato e documentato motivo“.
Il motivo può definirsi documentato quando vi è un accertamento sul fatto condotto dal giudice, dovendosi escludere che possa considerarsi tale soltanto ciò che è provato mediante documenti. È, invece, giustificato il motivo ritenuto tale dal giudice in virtù di una valutazione complessiva del fatto, consistente nella mancata comunicazione dei dati, alla luce di quanto previsto dalla legge.
Rientrano, ad esempio, tra i giustificati motivi il furto del veicolo, che rende impossibile al proprietario conoscere l’identità del conducente; la cessione dell’auto in comodato mediante contratto regolarmente registrato, con conseguente mancata comunicazione della variazione del conducente da parte del comodatario; oppure situazioni imprevedibili che impediscano al proprietario di sapere chi fosse alla guida, nonostante abbia diligentemente annotato i nominativi dei diversi conducenti in appositi registri [3].
A titolo esemplificativo, potrebbe costituire un giustificato e documentato motivo la distruzione del registro dei conducenti di una società in conseguenza di un incendio che abbia interessato la sede presso cui esso era custodito.
In caso di ricorso bisogna comunicare i dati?
Quando viene proposto ricorso avverso la sanzione amministrativa principale sulla quale si fonda l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, l’interessato deve comunicare tempestivamente all’organo accertatore il giustificato motivo della mancata comunicazione dei dati, consistente proprio nella proposizione dell’impugnazione.
La violazione dell’articolo 126-bis del Codice della strada si configura soltanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato. In tale ipotesi, l’organo accertatore è tenuto a notificare un nuovo invito all’obbligato, dal cui ricevimento decorre il termine di sessanta giorni per comunicare i dati del conducente.
Qualora, invece, il ricorso venga accolto e il verbale sia annullato, viene meno il presupposto stesso della sanzione [4].
Come bisogna comportarsi?
Una volta ricevuto il verbale, è opportuno seguire un preciso percorso. Se si ricorda chi fosse alla guida al momento dell’infrazione, è sufficiente comunicare all’organo di polizia i dati del conducente e gli estremi della sua patente. In questo modo si evita l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti sarà effettuata nei confronti dell’effettivo trasgressore.
Qualora, invece, sia oggettivamente impossibile identificare il conducente oppure si ritenga di avere validi motivi per proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, è buona norma comunicarlo tempestivamente all’organo accertatore. Così facendo si evita l’immediata applicazione dell’ulteriore sanzione pecuniaria e, nel caso di impugnazione, il termine per la comunicazione dei dati decorrerà soltanto dall’eventuale rigetto del ricorso.
note
[1] Art. 126 bis, comma 2, codice della strada.
[2] Art. 196 codice della strada.
[3] Cass. Civ., Sez. II, n. 30939 del 29/11/2018.
[4] Cass. Civ, Sez. II, n. 32988 del 17/12/2025.
Immagine realizzata con AI
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Nicola Burbo
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