Chi commissiona lavori di ristrutturazione risponde se l’operaio cade?


Attrezzatura inadeguata: il committente che fornisce una scala invece di un trabattello per lavori in quota assume una posizione di garanzia e risponde delle lesioni dell’operaio. Lo dice la Cassazione.

Il titolare di una ditta di ristrutturazioni incarica un operaio di rifare l’intonaco nel bagno di un appartamento. Gli fornisce una scala a libretto alta circa due metri. L’operaio sale a cavalcioni sulla scala, cade e riporta lesioni guaribili in oltre quaranta giorni. Il committente sostiene di non essere il datore di lavoro dell’infortunato — che figura come lavoratore autonomo — e quindi di non poter essere ritenuto responsabile dell’incidente.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 16549 dell’8 maggio 2026, lo condanna ugualmente per lesioni colpose aggravate. La ragione è precisa: fornendo un’attrezzatura inadeguata al tipo di lavoro richiesto — una scala invece del trabattello necessario per lavorare in quota in sicurezza — il committente si è ingerito nell’esecuzione dei lavori e ha assunto una posizione di garanzia equiparabile a quella del datore di lavoro di fatto.

La domanda su se il committente di lavori di ristrutturazione risponda se l’operaio cade per un’attrezzatura inadeguata tocca un profilo di responsabilità che molti proprietari di immobili e committenti privati sottovalutano: non basta qualificare il lavoratore come autonomo per escludere ogni obbligo di sicurezza.


Chi è il committente e perché può avere una posizione di garanzia?

Nel diritto della sicurezza sul lavoro, il committente è il soggetto che affida l’esecuzione di lavori a un appaltatore o a un lavoratore autonomo. In linea di principio, la responsabilità per la sicurezza delle lavorazioni grava sull’appaltatore o sul lavoratore autonomo, che organizzano la propria attività in modo indipendente.

Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato due situazioni in cui il committente assume una posizione di garanzia — cioè un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo — e quindi può rispondere penalmente in caso di infortunio.

La prima è l’ingerenza nell’esecuzione dei lavori: quando il committente non si limita a incaricare qualcuno di svolgere un’opera, ma interviene attivamente nelle modalità di esecuzione — ad esempio fornendo attrezzature, impartendo direttive operative, imponendo metodi di lavoro specifici. In questo caso, il committente non è più estraneo al processo lavorativo: ne è parte e ne condivide le responsabilità di sicurezza.

La seconda è la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato: se il committente affida lavori a chi non ha le competenze o i mezzi necessari per eseguirli in sicurezza, senza verificarlo, risponde degli infortuni che ne conseguono.

Perché fornire una scala invece del trabattello è ingerenza?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il lavoro da eseguire era il rifacimento dell’intonaco nel bagno di un appartamento: un’attività che richiedeva di lavorare in quota, spostandosi su una superficie di lavoro stabile. Il mezzo idoneo per questo tipo di lavorazione è il trabattello — una struttura con pianale di lavoro, protezioni laterali e possibilità di spostamento in sicurezza — non una scala a libretto.


Il committente non ha solo incaricato l’operaio del lavoro: gli ha fornito l’attrezzatura. E quell’attrezzatura era oggettivamente inadeguata rispetto alle caratteristiche del lavoro da svolgere. Questo intervento — fornire i mezzi di lavoro — costituisce un’ingerenza nell’esecuzione dell’opera che trasferisce al committente una quota di responsabilità sulla sicurezza del cantiere.

La Cassazione ha chiarito che questa logica opera indipendentemente dal rapporto contrattuale tra committente e operaio: non conta se l’infortunato fosse un dipendente, un lavoratore autonomo o un subappaltatore. Conta se il committente ha agito in modo tale da assumere di fatto il controllo di una parte del processo lavorativo.

La condotta imprudente dell’operaio esclude la responsabilità del committente?

No, e questo è uno dei punti più rilevanti della sentenza. L’operaio era salito a cavalcioni sulla scala — una posizione oggettivamente imprudente. La difesa sosteneva che questa condotta dovesse esonerare il committente da responsabilità.

La Cassazione ha respinto questo argomento applicando il principio del rischio eccentrico: la condotta del lavoratore interrompe il nesso causale e libera il garante da responsabilità solo se è del tutto imprevedibile, anomala, eccentrica rispetto alla sfera di rischio che il garante era tenuto a governare.

In questo caso, la caduta dell’operaio impegnato in una lavorazione in quota costituisce esattamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata — non fornire attrezzatura idonea per lavori in quota — era diretta a evitare. Che l’operaio fosse salito a cavalcioni invece di usare la scala nel modo corretto non è un comportamento del tutto eccentrico rispetto a questo rischio: è una delle conseguenze prevedibili del fatto di lavorare in quota con uno strumento non progettato per quella funzione.


Il garante risponde della condotta imprudente del lavoratore quando quella condotta si inscrive nel rischio che il garante avrebbe dovuto governare e non ha governato. Se il committente avesse fornito il trabattello adeguato, l’operaio non avrebbe avuto modo di salire a cavalcioni su una scala.

Cosa deve fare concretamente chi commissiona lavori?

La sentenza contiene indicazioni operative rilevanti per chiunque commissioni lavori di ristrutturazione — sia le imprese appaltatrici sia i privati che affidano lavori a artigiani o lavoratori autonomi.

Il primo obbligo è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato: chi commissiona lavori che comportano rischi specifici — lavori in quota, demolizioni, impianti elettrici o idraulici — deve accertarsi che chi esegue quei lavori abbia le competenze e i mezzi necessari. Affidarsi al primo disponibile senza verificare nulla espone a responsabilità in caso di infortuni.

Il secondo obbligo riguarda le attrezzature fornite: se il committente sceglie di mettere a disposizione del lavoratore gli strumenti di lavoro, deve assicurarsi che siano adeguati al tipo di lavorazione da eseguire. Fornire un’attrezzatura inidonea — come una scala per un lavoro che richiederebbe un trabattello — non è una mera scelta organizzativa: è un intervento che trasferisce responsabilità di sicurezza.

Il terzo profilo riguarda la consapevolezza che la qualifica contrattuale del lavoratore — dipendente, autonomo, artigiano — non è determinante ai fini della responsabilità penale del committente: ciò che conta è il comportamento concreto tenuto durante l’esecuzione dei lavori.





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 Raffaella Mari

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