Voto di comportamento pari a 6: come valutare l’elaborato critico, chi sceglie la tematica e cosa succede nello scrutinio finale


Con la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026 entra concretamente in vigore una delle principali novità introdotte dalla riforma della valutazione del comportamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il conseguimento di un voto di comportamento pari a 6 non determina automaticamente l’ammissione alla classe successiva, anche qualora lo studente abbia raggiunto la sufficienza in tutte le discipline di profitto. In questi casi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, è tenuto a sospendere il giudizio e ad assegnare allo studente la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su una tematica strettamente collegata ai comportamenti che hanno determinato la valutazione. L’ammissione sarà quindi subordinata all’esito della successiva valutazione dell’elaborato e della relativa discussione dinanzi al consiglio di classe. Proprio questa nuova procedura ha sollevato numerosi interrogativi. Facciamo chiarezza.

Le indicazioni ministeriali sulla valutazione

Come si apprende dal sito ministeriale dedicato alla valutazione, per le scuole secondarie di secondo grado devono essere tenuti in considerazione alcuni elementi specifici nell’attribuzione del voto di comportamento, riconducibili a tre aree (oltre a quelle già naturalmente previste a livello normativo e di istituto):


  • Tutela del personale scolastico: Nella valutazione del comportamento si tiene conto in modo particolare di eventuali atti violenti o aggressioni nei confronti dei docenti, del personale e degli altri studenti.



  • FSL (Formazione scuola-lavoro): Le attività di FSL sono parte integrante del percorso formativo. I loro esiti influenzano direttamente sia il voto nelle discipline coinvolte sia il voto di comportamento.



  • Diritto allo studio: Il voto di comportamento concorre ora alla determinazione dei punteggi per beneficiare delle provvidenze relative al diritto allo studio (borse di studio, sussidi).

Le novità del DPR n. 135/2025

Premesso ciò, il DPR n. 135/2025 ha introdotto un’importante revisione della disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, modificando il DPR n. 122/2009, che rappresenta il principale riferimento normativo in materia. Tra le innovazioni di maggiore rilievo figura proprio l’introduzione dell’elaborato critico destinato agli studenti che conseguono un voto di comportamento pari a 6. La decisione viene assunta in sede di scrutinio finale, contestualmente all’attribuzione del voto di comportamento e alla valutazione complessiva degli apprendimenti nelle singole discipline.

Nel corso della seduta il consiglio di classe è chiamato anche a individuare la tematica sulla quale dovrà essere sviluppato l’elaborato. La scelta costituisce un momento centrale dell’intero procedimento valutativo, poiché l’argomento assegnato deve essere strettamente collegato alle motivazioni che hanno determinato il voto di comportamento. L’obiettivo di tale misura è quello di trasformare l’elaborato in uno strumento di riflessione e di crescita, favorendo nello studente la consapevolezza delle proprie azioni, il rispetto delle regole della comunità scolastica, la valorizzazione dei principi della cittadinanza attiva e solidale e l’acquisizione di un più maturo senso di responsabilità. L’elaborato assume pertanto una finalità sostanzialmente educativa, privilegiando il recupero del percorso formativo rispetto a una logica esclusivamente sanzionatoria.


La scelta della tematica

Dunque, la scelta della tematica da assegnare allo studente è rimessa alla discrezionalità del consiglio di classe, ma fino a un certo punto. Il DPR n. 135/2025, infatti, individua con chiarezza la finalità educativa dell’elaborato critico, imponendo un collegamento diretto tra l’argomento assegnato e le motivazioni che hanno determinato l’attribuzione del voto di comportamento pari a 6. Ne consegue che il consiglio di classe è chiamato a operare una scelta ponderata, coerente con il percorso dello studente e con gli episodi o le condotte che hanno inciso sulla valutazione finale.

L’obiettivo dell’elaborato, va ribadito, non è quello di sanzionare nuovamente lo studente, bensì di offrirgli un’occasione di riflessione critica e di rielaborazione del proprio comportamento. Proprio per questo motivo, la tematica dovrà essere funzionale a promuovere la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, il rispetto delle regole della convivenza scolastica, il valore della partecipazione responsabile alla vita della comunità e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza previste dal percorso formativo.

La scelta dovrà quindi essere adeguatamente motivata e proporzionata alla specifica situazione dello studente, evitando argomenti eccessivamente generici o privi di collegamento con le ragioni che hanno condotto al voto di comportamento. Allo stesso modo, sarebbe opportuno evitare tematiche dal carattere esclusivamente punitivo o moralistico, che rischierebbero di snaturare la funzione educativa attribuita all’elaborato.

In termini operativi, il consiglio di classe dovrebbe verbalizzare non solo la tematica assegnata, ma anche le ragioni della scelta, evidenziandone la coerenza con il percorso dello studente. Una motivazione puntuale costituisce infatti una garanzia per l’istituzione scolastica, ma anche per lo studente, assicurando trasparenza e tracciabilità della decisione.

La presentazione dell’elaborato

Chiariti gli aspetti preliminari, uno dei principali interrogativi sollevati da più parti riguarda le modalità con cui lo studente dovrà presentare l’elaborato critico e affrontare la successiva valutazione, che è rinviata allo scrutinio di fine agosto (come accade nella stragrande maggioranza delle scuole), analogamente a quanto avviene per gli studenti con giudizio sospeso a causa delle insufficienze nelle discipline.


L’elaborato dovrà essere predisposto in forma scritta, preferibilmente in formato digitale, e consegnato secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla scuola. La normativa non disciplina in maniera puntuale le modalità di presentazione della prova, lasciando ai singoli consigli di classe un certo margine di autonomia organizzativa. Sarà pertanto ciascun istituto a definire le procedure ritenute più idonee.

Sotto il profilo operativo, però, appare ragionevole ritenere che la soluzione più funzionale sia quella di prevedere un breve colloquio dinanzi al consiglio di classe, durante il quale lo studente possa illustrare i contenuti del proprio elaborato, eventualmente avvalendosi di una presentazione multimediale. Una simile modalità consentirebbe ai docenti di accertare il grado di consapevolezza raggiunto dallo studente rispetto ai comportamenti che hanno determinato il voto di comportamento e al percorso di riflessione richiesto dalla normativa. In quest’ottica, la discussione rappresenterebbe il naturale completamento dell’elaborato scritto, valorizzandone la funzione educativa e formativa.

È necessaria una griglia di valutazione?

Sì, si ritiene che la predisposizione di una griglia di valutazione sia sempre opportuna, se non addirittura necessaria. Pur non essendo espressamente prevista dal DPR n. 135/2025, la sospensione del giudizio conseguente all’attribuzione del voto di comportamento pari a 6 configura una situazione assimilabile, sotto il profilo procedimentale, a quella del giudizio sospeso nelle discipline curricolari. Ne consegue che anche la successiva valutazione dell’elaborato deve rispettare i principi di trasparenza, equità e omogeneità richiamati dall’art. 1, comma 5, del DPR n. 122/2009, che impongono alle istituzioni scolastiche di adottare criteri valutativi chiari e definiti.

In quest’ottica, appare difficilmente sostenibile una valutazione rimessa esclusivamente alla discrezionalità del consiglio di classe o fondata su criteri elaborati caso per caso. La presenza di una griglia condivisa rappresenta infatti uno strumento essenziale affinché il procedimento possa essere inattaccabile e corretto.

Per tali ragioni, sarebbe opportuno che la griglia venisse predisposta e approvata dal Collegio Docenti, nell’ambito della definizione dei criteri generali di valutazione dell’istituto, ed eventualmente mediante un’integrazione del PTOF o degli altri documenti interni dedicati alla valutazione. Una scelta di questo tipo consentirebbe di fornire ai consigli di classe un quadro di riferimento comune, riducendo il rischio di procedere con valutazioni differenti anche all’interno dello stesso istituto.


Quali sono gli indicatori da considerare?

Pur non essendo definita a livello nazionale, appaiono questi i principali indicatori da considerare nell’espressione del parere:

  • pertinenza e aderenza al tema: valutare il livello di connessione tra l’elaborato e le motivazioni specifiche che hanno determinato l’attribuzione del voto di comportamento pari a 6;



  • riflessione critica e consapevolezza: capacità dello studente di dimostrare di aver compreso la gravità dei comportamenti posti in essere e il valore delle regole della convivenza civile e scolastica;



  • proprietà espositiva e argomentativa: chiarezza, coerenza ed efficacia dell’elaborato scritto e dell’eventuale colloquio orale:




  • rispetto dei vincoli: osservanza dei termini di consegna dell’elaborato.

Il consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio, è chiamato a esprimere la propria valutazione sulla base degli elementi previsti dalla griglia adottata dall’istituzione scolastica. È opportuno che tutti i criteri individuati concorrano alla valutazione finale, attribuendo a ciascuno un peso proporzionato e formulando un giudizio complessivo che tenga conto dell’elaborato nel suo insieme.

Lo scrutinio finale: quali sono gli esiti possibili?

Se la prova è ritenuta idonea, il consiglio delibera l’ammissione dello studente alla classe successiva. Qualora, invece, l’elaborato non venga presentato oppure risulti insufficiente rispetto agli obiettivi educativi fissati, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione. La decisione, come ogni deliberazione valutativa, deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata, dando conto delle ragioni che hanno condotto all’esito finale.

Allo scrutinio di fine agosto può quindi verificarsi una delle seguenti quattro ipotesi:

  1. Studente che ha ottenuto la sufficienza in tutte le discipline (a giugno o a seguito delle prove di agosto per il giudizio sospeso) e che ha conseguito una valutazione positiva dell’elaborato: lo studente è ammesso all’anno successivo.




  2. Studente che non ha ottenuto la sufficienza in tutte le discipline (a giugno o a seguito delle prove di agosto per il giudizio sospeso) e che ha conseguito una valutazione positiva dell’elaborato: pur essendo idoneo per quel che concerne l’aspetto comportamentale, le insufficienze disciplinari provocano la mancata ammissione.



  3. Studente che ha ottenuto la sufficienza in tutte le discipline (a giugno o a seguito delle prove di agosto per il giudizio sospeso) e che ha conseguito una valutazione negativa dell’elaborato: pur avendo ottenuto la sufficienza in tutte le discipline, se l’esito della valutazione del lavoro assegnato non dovesse essere ritenuto idoneo, lo studente avrebbe come risultato la mancata ammissione all’anno successivo.



  4. Studente che non ha ottenuto la sufficienza in tutte le discipline (a giugno o a seguito delle prove di agosto per il giudizio sospeso) e che ha conseguito una valutazione negativa dell’elaborato: evidentemente, lo studente non può essere ammesso all’anno successivo.

Il voto di comportamento viene modificato?

Un ultimo aspetto merita di essere chiarito, poiché rappresenta probabilmente il principale motivo di incertezza. La presentazione dell’elaborato critico non consente una revisione del voto di comportamento già attribuito in sede di scrutinio finale. Il voto pari a 6 resta infatti definitivamente acquisito e costituisce il presupposto giuridico che determina la sospensione del giudizio e l’assegnazione dell’elaborato. La successiva valutazione non incide quindi sul voto di comportamento, ma è esclusivamente diretta a verificare se lo studente abbia assolto l’obbligo previsto dalla nuova normativa e se il lavoro prodotto sia idoneo a consentire l’ammissione alla classe successiva.

Ciò significa che il consiglio di classe, nella seduta convocata al termine del periodo estivo, non è chiamato a rivalutare il comportamento tenuto durante l’anno scolastico né a modificare il giudizio già espresso. L’oggetto della deliberazione è rappresentato unicamente dall’elaborato critico e dalla capacità dello studente di dimostrare di aver maturato una reale consapevolezza rispetto alle condotte che hanno determinato il voto di comportamento. L’esito positivo della prova consente il superamento della sospensione del giudizio e la conseguente ammissione (unitamente al raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline), mentre un esito negativo comporta la mancata ammissione alla classe successiva, a prescindere dall’andamento didattico.



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 Rino Cimella

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