L’attesa di un figlio è un periodo pieno di emozioni e domande. Oltre agli aspetti pratici e affettivi, molte coppie si interrogano sulla posizione del loro bambino non ancora nato di fronte alla legge. Ci si chiede, ad esempio, se possa ricevere un’eredità o se sia tutelato in caso di incidenti. Queste domande portano a un quesito fondamentale, che rappresenta il cuore del nostro ordinamento giuridico su questo tema: il nascituro ha diritti prima della nascita? La risposta non è un semplice “sì” o “no”, ma svela un meccanismo giuridico pensato per proteggere la vita fin dal suo inizio, pur ancorando l’acquisizione piena dei diritti al momento in cui il bambino viene al mondo.
Cosa dice la legge sulla capacità giuridica del concepito?
Nel nostro ordinamento, una persona acquista la capacità giuridica con la nascita (art. 1, comma 1, c.c.). Questo significa che solo dal momento in cui si nasce si diventa titolari di diritti e doveri. Tuttavia, la legge non ignora il periodo che precede questo evento. L’articolo 1, comma 2, del codice civile stabilisce infatti che i diritti riconosciuti al concepito sono subordinati all’evento della nascita. In termini più semplici, la legge “mette da parte” alcuni diritti per il bambino che nascerà. Se la nascita avviene, questi diritti gli vengono attribuiti pienamente, con effetto retroattivo; se invece la gravidanza non giunge a termine, è come se quei diritti non fossero mai esistiti. Per questo, più che di diritti veri e propri, si parla di una aspettativa di diritto, una posizione giuridica tutelata in attesa dell’evento-nascita.
Quali diritti patrimoniali ha il nascituro?
La tutela del nascituro si manifesta in modo molto concreto in ambito patrimoniale. La legge, infatti, vuole garantire la continuità dei rapporti economici familiari. Le principali previsioni riguardano:
- la successione: un bambino, anche se solo concepito al momento della morte di un parente (ad esempio, un nonno), ha la capacità di succedere, cioè di ereditare (art. 462 c.c.). La legge presume concepito chi nasce entro 300 giorni dalla morte del defunto. Addirittura, tramite testamento, si possono lasciare beni a figli non ancora concepiti, a patto che siano figli di una persona vivente al momento della morte del testatore;
- la donazione: allo stesso modo, è possibile fare una donazione a favore di un bambino già concepito o non ancora concepito (art. 784 c.c.).
Mario muore a gennaio, lasciando un testamento in cui nomina erede suo figlio Luca. La moglie di Luca, Anna, è incinta di tre mesi. Anche se il bambino nascerà solo a giugno, potrà ereditare la sua quota di patrimonio dal nonno Mario. L’eredità sarà amministrata dai genitori fino alla sua nascita e l’accettazione, che avrà effetto dal momento della morte di Mario, potrà essere formalizzata solo dopo che sarà venuto al mondo.
Come viene tutelata la salute del concepito?
La protezione del nascituro non si limita agli aspetti economici. L’ordinamento giuridico tutela la salute del bambino che verrà, principalmente attraverso la protezione della madre. La Costituzione stessa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), tra cui la salute (art. 32 Cost.), e impegna la Repubblica a proteggere la maternità (art. 31 Cost.). Questa visione si traduce in numerose leggi, come quelle sulla tutela delle lavoratrici madri (L. n. 1204/1971), sull’istituzione dei consultori familiari (L. n. 405/1975) e persino sulla procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004), che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Anche la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza (L. n. 194/1978), pur regolamentando l’aborto, afferma all’articolo 1 di tutelare la vita umana fin dal suo inizio.
Si può chiedere un risarcimento per danni subiti in gravidanza?
Un tempo la giurisprudenza negava la possibilità di risarcire un danno subito dal feto, proprio perché non lo considerava ancora un soggetto giuridico. Oggi, l’orientamento è completamente cambiato. Si riconosce che, se un terzo con un comportamento colposo (ad esempio, causando un incidente stradale) provoca una lesione o una malattia al feto, il bambino, una volta nato, ha diritto al risarcimento del danno. Questo diritto sorge con la nascita e da quel momento può essere esercitato (dai genitori in sua vece).
Il risarcimento copre sia i danni patrimoniali (le future spese mediche) sia quelli non patrimoniali, come il danno alla salute (danno biologico) e la sofferenza che il bambino percepirà una volta cosciente della sua condizione. Se, purtroppo, a causa del danno la nascita non avviene, i genitori potranno comunque chiedere il risarcimento per il pregiudizio subito direttamente da loro.
Che responsabilità ha il ginecologo verso il feto?
La figura del medico ginecologo è centrale nella tutela della salute del nascituro. Quando un medico prende in cura una donna incinta, si instaura un rapporto che non riguarda solo lei, ma si estende a proteggere anche il bambino che porta in grembo. La giurisprudenza definisce questo rapporto come un contratto con effetti protettivi a favore del terzo, dove il “terzo” è proprio il nascituro. Questo nasce dalla teoria del contatto sociale: anche se non c’è un contratto scritto tra il medico e il feto, il medico ha precisi doveri di cura e protezione nei suoi confronti. Di conseguenza, se il medico, per negligenza o imperizia, causa un danno al feto, la sua responsabilità è di natura contrattuale. Per il danneggiato, questo comporta vantaggi importanti:
- il tempo per agire: la prescrizione è di 10 anni (invece dei 5 della responsabilità extracontrattuale);
- l’onere della prova: è sufficiente dimostrare il danno e il rapporto con il medico; spetterà a quest’ultimo provare di aver agito correttamente.
Esiste un diritto a non nascere se non si è sani?
Questa è una delle questioni più delicate e complesse. La giurisprudenza italiana, con sentenze molto importanti (Cass. sent. n. 14488/2004), ha stabilito che non esiste un “diritto a non nascere”. Un bambino nato con una grave malformazione non può chiedere un risarcimento al medico per il solo fatto di essere venuto al mondo in quella condizione. Le ragioni di questa scelta sono profonde:
- l’aborto non è un diritto: nel nostro ordinamento, l’interruzione di gravidanza è una possibilità offerta alla donna per tutelare la propria salute fisica o psichica, non uno strumento per decidere se una vita sia “degna” di essere vissuta; non è ammesso l’aborto eugenetico;
- il diritto sarebbe senza titolare: prima della nascita non c’è un soggetto che possa vantare il “diritto a non nascere”; dopo la nascita, questo presunto diritto si sarebbe già estinto;
- il danno non è configurabile: il concetto di danno implica un peggioramento rispetto a una situazione precedente. In questo caso, l’alternativa alla vita con una malformazione non sarebbe stata una vita sana, ma la non-vita, un termine di paragone che il diritto non può utilizzare per quantificare un risarcimento.
I genitori possono agire contro il medico per mancata diagnosi?
Se il bambino nato con una patologia non può chiedere un risarcimento per la sua “vita ingiusta”, la situazione è diversa per i genitori. Se il medico, a causa di un errore diagnostico, non informa la madre dell’esistenza di gravi malformazioni del feto, impedendole di esercitare la sua scelta di interrompere la gravidanza (nei casi e nei modi previsti dalla L. n. 194/1978), allora i genitori possono agire per ottenere il risarcimento del danno. In questo caso, il danno non è la nascita del figlio, ma la lesione del loro diritto all’autodeterminazione e la sofferenza (morale, esistenziale) e le difficoltà economiche che derivano dal dover accudire un figlio con gravi patologie di cui non erano stati informati.
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Angelo Greco
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