Quando l’interesse qualificato legittima a richiedere al Comune tutta la documentazione edilizia relativa all’immobile limitrofo. Il diritto di accesso prevale sulla riservatezza del vicino e l’opposizione di quest’ultimo non vincola il Comune.
Si sospetta che il vicino abbia costruito senza permesso, aggiunto un piano di troppo, realizzato una veranda abusiva o modificato la sagoma dell’edificio in violazione delle distanze legali. Si vorrebbe sapere se ha i permessi in regola, ma il Comune non si vede né si sente. È possibile richiedere ufficialmente la documentazione? E se il vicino si oppone?
La domanda che molti proprietari di immobili si pongono quando sospettano un abuso edilizio nelle vicinanze è se si possa accedere agli atti del Comune relativi all’immobile del vicino: la risposta è sì, e si fonda su un interesse qualificato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa consolidata.
Il proprietario confinante o prossimo è titolare di una posizione giuridica differenziata — la cosiddetta vicinitas — che lo legittima a richiedere l’accesso a tutta la documentazione edilizia, a sollecitare i poteri di vigilanza del Comune e a impugnare l’eventuale inerzia dell’amministrazione. L’opposizione del vicino non è vincolante: il Comune deve valutare autonomamente la fondatezza della richiesta.
Il fondamento del diritto: la vicinitas come interesse qualificato
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, che lo riconosce a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Nel diritto urbanistico ed edilizio, questo interesse è identificato attraverso il criterio della vicinitas.
Il proprietario di un immobile situato nelle vicinanze di quello in cui si sospetta un abuso non è un cittadino qualunque che intende esercitare un controllo generalizzato sull’operato del Comune. È un soggetto che subisce gli effetti nocivi, immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio: la violazione delle distanze, l’alterazione dell’assetto del territorio, la riduzione di aria, luce e visuale, la diminuzione del valore dell’immobile. Questa posizione differenziata è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso, senza necessità di dimostrare un danno già verificato.
Il criterio di contiguità non si limita alla stretta adiacenza dei confini. Anche un immobile non direttamente confinante, ma che per volumi, impatto visivo o dimensioni potrebbe compromettere la posizione del richiedente, rientra nell’ambito di applicazione del diritto di accesso.
Cosa si può richiedere
Il diritto di accesso si estende a tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia dell’immobile vicino. Rientrano nell’oggetto della richiesta i permessi di costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)con le relative planimetrie e allegati, le istanze di sanatoria eventualmente presentate, gli esposti o le denunce di terzi e i relativi esiti, i verbali di sopralluogo della Polizia Municipale o dell’ufficio tecnico comunale, compresi i rilievi fotografici.
È ammissibile anche una richiesta finalizzata a sapere se un determinato documento esista e quale sia il suo contenuto. Se i documenti non esistono, il Comune è tenuto a rilasciare un’attestazione che lo confermi.
La finalità dell’accesso può essere anche difensiva: acquisire la documentazione per intentare un giudizio civile — ad esempio per violazione delle distanze o per danni — o amministrativo contro il Comune che non esercita i propri poteri di vigilanza. La legge tutela un generico interesse difensivo senza richiedere di specificare in quale sede giurisdizionale verrà fatto valere.
Il vicino si oppone: conta qualcosa?
La risposta è no, o quantomeno non in modo vincolante. Quando si presenta una richiesta di accesso agli atti, il Comune notifica la richiesta al vicino interessato — il cosiddetto controinteressato — che può opporsi. Ma questa opposizione non ha valore decisivo.
Il Comune ha il dovere di valutare autonomamente la fondatezza della richiesta e di concedere l’accesso se ne sussistono i presupposti di legge, anche in contrasto con l’opposizione del vicino. Come ha chiarito il TAR Lazio, un ente pubblico non può assumere come unico fondamento del diniego la mancanza del consenso dei controinteressati: la normativa rimette sempre all’amministrazione il potere di valutare la richiesta, anche contro la volontà del vicino.
Il diritto alla riservatezza del vicino non è assoluto e recede di fronte all’esigenza difensiva giuridicamente rilevante del richiedente. La modifica alla legge n. 241 del 1990 operata dalla legge n. 15 del 2005 ha codificato questo principio di prevalenza del diritto di accesso difensivo.
Cosa fare se il Comune non risponde o nega l’accesso
Se il Comune non risponde entro trenta giorni — il silenzio-diniego — o nega espressamente l’accesso, il richiedente ha trenta giorni per reagire. Può presentare ricorso al TAR oppure chiedere il riesame al Difensore Civico. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego e il Comune non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l’accesso è consentito automaticamente.
Accesso agli atti e poteri di vigilanza del Comune
Ottenere la documentazione è il primo passo. Se dalla documentazione emerge un abuso, il vicino può sollecitare formalmente il Comune a esercitare i propri poteri di vigilanza e repressione previsti dal Dpr n. 380 del 2001 — il Testo Unico dell’Edilizia. Una volta accertato l’abuso, il Comune ha l’obbligo di ingiungere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del Dpr n. 380 del 2001. L’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico: è sufficiente il ripristino della legalità violata (Corte Cost. n. 140/2018).
Se il Comune non interviene nonostante la segnalazione, il vicino può impugnare il silenzio-inadempimento davanti al TAR, chiedendo al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere.
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Angelo Greco
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