Ecco perché i familiari non possono usare la procedura veloce per i danni propri e cosa deve provare chi era a bordo del veicolo.
Quando si verifica un incidente stradale, la legge cerca di tutelare con la massima velocità chi viaggiava sul veicolo senza esserne il conducente. Il passeggero, infatti, è considerato l’anello debole e ha diritto a essere risarcito rapidamente dall’assicurazione dell’auto su cui si trovava, a prescindere da chi abbia torto o ragione nella dinamica dello scontro. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se il passeggero perde la vita e sono i suoi familiari a chiedere il conto dei danni morali subiti per la perdita. In molti si chiedono se, in caso di incidente mortale, gli eredi del passeggero possono agire direttamente contro l’assicurazione. Una recente sentenza ha chiarito che il binario preferenziale non vale per tutti. Gli eredi non possono sfruttare la procedura semplificata prevista per il trasportato se chiedono danni propri. Questo dettaglio tecnico fa una grande differenza nelle aule di tribunale, perché modifica le prove che bisogna portare davanti al giudice per ottenere il pagamento.
Chi può chiedere il risarcimento diretto all’assicurazione?
Il Tribunale di Bari (sent. 26 novembre 2025 n. 4342) ha tracciato una linea netta su chi può beneficiare della procedura rapida prevista dalla legge (Dlgs n. 209/2005, art. 141). Questa norma è uno strumento eccezionale nato per favorire il terzo trasportato danneggiato, permettendogli di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava.
Tuttavia, i giudici precisano che questo rimedio non può essere azionato dagli eredi del trasportato quando richiedono il risarcimento per i danni subiti iure proprio, ovvero per il dolore personale causato dalla morte del congiunto. L’azione diretta è riservata esclusivamente alla persona che si trovava fisicamente a bordo del mezzo. Se i familiari agiscono per un danno che hanno subito loro direttamente (la perdita del parente), devono seguire le vie ordinarie e non possono usare la scorciatoia dell’azione diretta.
Perché i familiari non possono usare la procedura veloce?
La legge è stata scritta in modo molto specifico e non lascia spazio a interpretazioni larghe. Il testo normativo fa un ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale» il danneggiato «si trovava al momento del sinistro».
Poiché gli eredi non erano a bordo, non rientrano nella lettera della legge. Il Tribunale spiega che non è possibile applicare la norma per analogia, cioè estenderla a casi simili ma non identici. L’articolo 141 ha una portata innovativa ed eccezionale; per questo motivo la sua applicazione è tassativa e limitata ai casi espressamente previsti. Il congiunto del trasportato non può godere del privilegio processuale riservato al passeggero, proprio perché si tratta di un’eccezione alla regola generale che non può essere allargata a piacere.
Cosa devono provare gli eredi per essere risarciti?
Poiché non possono usare l’azione diretta, i parenti della vittima si trovano in una posizione processuale più gravosa. Chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio ha un onere probatorio completo.
Questo significa che l’erede è gravato dall’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. A differenza del passeggero, che ha la strada spianata, i familiari devono dimostrare la colpa e la responsabilità secondo le regole generali. Non basta dire che il parente è morto nell’incidente; bisogna costruire la causa dimostrando di chi è la colpa, senza poter saltare i passaggi sull’accertamento delle responsabilità.
Quando l’assicurazione non paga il passeggero?
Tornando alla figura del passeggero (colui che era a bordo), la legge prevede un solo limite al suo diritto di essere pagato subito: il caso fortuito.
La nozione di caso fortuito riguarda fattori naturali o umani che sono del tutto estranei alla circolazione stradale (ad esempio un evento atmosferico imprevedibile ed eccezionale). È importante notare che la condotta colposa dell’altro conducente coinvolto nell’incidente non rientra nel caso fortuito. La finalità della norma è proprio quella di impedire che il risarcimento venga ritardato dalle liti su chi ha torto o ragione tra i guidatori. Quindi, anche se l’altro autista ha provocato lo schianto, l’assicurazione dell’auto del passeggero deve pagare il passeggero stesso.
Quali prove deve fornire il passeggero ferito?
Per ottenere il pagamento, il terzo trasportato ha un compito molto più semplice rispetto agli eredi. Non deve ricostruire la dinamica dell’incidente per colpevolizzare qualcuno.
Egli è tenuto a dimostrare solo:
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la verificazione dell’illecito (che l’incidente c’è stato);
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il fatto storico di essere stato trasportato sul mezzo nel momento dell’urto;
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i danni subiti;
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la correlazione causale tra l’incidente e i danni lamentati.
Non è tenuto a fornire la prova delle modalità dell’incidente per individuare le responsabilità dei conducenti. Questo è il grande vantaggio che la legge gli riconosce.
Cosa succede se l’assicurazione non aderisce alla CARD?
Il principio della tutela immediata è così forte che supera anche gli accordi tra compagnie. Il passeggero può agire contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava anche se l’altro veicolo coinvolto è assicurato con una compagnia che non ha aderito alla convenzione per il risarcimento diretto (nota come CARD).
La norma è di derivazione comunitaria e ha un’ottica di tutela sociale: il rischio della causa viene spostato dal passeggero (vittima debole) alla compagnia assicuratrice del vettore. Non importa quali siano gli accordi burocratici tra le assicurazioni; il diritto del trasportato viene prima.
Si può agire contro il responsabile civile?
Tutto quello che abbiamo detto riguarda la procedura agevolata. Tuttavia, resta fermo il diritto generale. Il trasportato, come qualunque altro cittadino danneggiato, ha sempre la possibilità di agire contro tutti i soggetti responsabili.
L’articolo 2054 del codice civile (art. 2054 c.c.) prevede una presunzione di responsabilità a carico dei conducenti per i danni arrecati. Il passeggero può quindi decidere di fare causa al conducente dell’altra auto o al proprietario. In questo caso, sarà onere del convenuto (chi viene citato in giudizio) fornire la prova liberatoria per esimersi dagli addebiti, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o che la colpa è di qualcun altro.
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Angelo Greco
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