Presidente: Lotti – Estensore: Fantini
FATTO
1. La Sunkid s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 24 febbraio 2026, n. 386 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso gli atti della procedura di gara per l’affidamento della “fornitura e posa di un nuovo tappeto sciatori denominato Jolli 3 presso il Comune di Sestriere”, e in particolare la determinazione in data 25 settembre 2025 con cui il responsabile del servizio dell’Unione montana comuni olimpici della Via Lattea, anziché escludere la concorrente Team Service s.r.l., la ha aggiudicato la gara.
All’esito della procedura aperta è risultata prima graduata la società Team Service con punti 97, mentre seconda la Sunkid con punti 84.
2. Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte la società Sunkid ha impugnato i predetti atti e provvedimenti deducendo l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione della lex specialis di gara, dell’art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 e del relativo all. II.5, nonché per eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, nell’assunto che la Team Service avrebbe effettuato un’offerta costituente aliud pro alio sia con riguardo alla fornitura del rullo di movimentazione, non essendo neppure indicata l’equivalenza tra i prodotti, sia per quanto attiene le videocamere, che anche il sistema di ancoraggio.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso affermando che dal capitolato speciale (in particolare, dall’art. 8) non è dato evincere che le dimensioni del nastro trasportatore rappresentino un requisito essenziale per la stazione appaltante, potendo dunque operare il principio di equivalenza con riguardo al rullo offerto dalla Team Service, pur avente un diametro inferiore a quello prescritto, e anche con riguardo al sistema di ancoraggio. Ha affermato altresì che la commissione giudicatrice può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto a quanto prescritto dalla lex specialis. La sentenza ha infine ritenuto che non può postularsi che l’aggiudicataria abbia offerto un numero minore di telecamere rispetto a quanto richiesto, in quanto vi è il suo impegno a fornire nove telecamere, sebbene la descrizione del posizionamento ne contempli solo sette.
4. Con il ricorso in appello la Sunkid s.r.l. ha sostanzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, allegando in particolare l’insussistenza dei presupposti per l’operatività del principio di equivalenza, condizione peraltro mai dichiarata dalla aggiudicataria in sede di gara e neppure valutata dalla stazione appaltante.
5. Si sono costituite in resistenza l’Unione montana dei comuni olimpici della Via Lattea e la Team Service s.r.l. puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello critica le statuizioni di cui ai punti sub 8.1, 8.2 e 8.3 della sentenza, assumendo che, ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza, l’offerente è tenuto a dimostrare nella propria offerta che il prodotto proposto ottemperi alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle caratteristiche tecniche prescritte dalla lex specialis, e la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti. Per l’appellante, le dimensioni del nastro trasportatore (75 cm.) e del rullo di trazione (80 cm.), come pure dei blocchi di ancoraggio, nonché il numero delle telecamere, enucleati dagli artt. 8 e 12 del capitolato, costituiscono i requisiti minimi previsti dalla lex specialis, con la conseguenza che un’offerta dagli stessi difforme costituisce un aliud pro alio, comportante l’esclusione dalla gara, anche in assenza di esplicita clausola espulsiva. Di contro, la Team Service s.r.l., in relazione al rullo di trazione, ha offerto un prodotto indefinito/indeterminato, senza neppure indicarne le caratteristiche tecniche; con riguardo agli ancoraggi ha offerto un sistema di 240 traversine in cemento armato, e dunque molto più piccole di quelle richieste; infine ha offerto solamente 7 telecamere a fronte delle 9 richieste dalla lex specialis. In ogni caso, la Team Service non ha mai dichiarato la sussistenza dell’equivalenza tra il prodotto offerto e quello richiesto dalla lex specialis, pur essendo onerata della relativa dimostrazione (concernente sia il rullo di trazione, che gli ancoraggi, che il numero delle telecamere); parallelamente, la stazione appaltante non ha operato alcun giudizio di equivalenza, neppure implicita (impossibile stante l’inesistenza della documentazione) e non è ammissibile una motivazione postuma (quale potrebbero ritenersi la dichiarazione di equivalenza dell’ing. Luca Rancati, che ha valore di consulenza tecnica di parte, come pure la relazione dell’arch. Fasano in data 31 ottobre 2025, che era il RUP).
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
Il tema che viene in emersione è quello del principio di equivalenza, che attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (in termini C.d.S., III, 13 marzo 2025, n. 2066; 12 novembre 2025, n. 8840).
L’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte.
Si tratta dunque di capire se nella controversia in esame sussistevano le condizioni per applicare il principio di equivalenza, come ritenuto dal primo giudice, e contestato dall’appellante nella considerazione che le prescrizioni dettate dal capitolato speciale costituivano requisiti minimi del bene, e dunque condizioni di partecipazione alla procedura selettiva, sì che le difformità dalle stesse determinerebbero la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale (C.d.S., V, 1° settembre 2025, n. 7161).
Ritiene il Collegio che gli elementi tecnici specifici enucleati dagli artt. 7 e 8 del capitolato (riguardanti, tra l’altro, la larghezza del nastro e il diametro del rullo che movimenta il nastro) costituiscano caratteristiche tecniche “indicative”, come si desume expressis verbis dal predetto art. 7, il quale prevede altresì, al suo prima comma, che «fermo restando che le ditte concorrenti sono libere di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità del funzionamento in modo da ottenere la migliore economia di costruzione e di esercizio, l’impianto dovrà rispondere nelle sue linee essenziali alla direttiva macchine e alla normativa tecnica specifica di settore (UNI EN 15700 : 2023)».
Del resto, l’orizzonte di sistema è quello, inferibile anche dalla lettera “A” della Parte II dell’allegato II.5 al codice, al quale fa rinvio l’art. 79, per cui sarebbe illegittima l’individuazione, da parte della lex specialis, di specifiche tecniche di fornitura, aventi l’effetto di restringere in modo irragionevole la platea dei concorrenti ammessi, mediante l’enucleazione di specifiche tecniche non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno, ma tendenti in via esclusiva a limitare ex ante gli operatori economici.
Seguendo i criteri dell’ermeneutica contrattuale non può dunque ritenersi che le prescrizioni tecniche generali individuate dal capitolato costituiscano requisiti minimi del bene, la cui mancanza comporta l’esclusione dalla gara.
In particolare, il diametro del rullo di trazione da 800 mm., modellato sul prodotto dell’appellante, non costituisce requisito indefettibile, se è vero che il capitolato consente alle ditte concorrenti la libertà di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità di funzionamento. Occorre, a questo riguardo, considerare che il rullo di trazione è il motore che fa muovere il nastro trasportatore e cioè il tappeto. Stante questo rapporto di trazione tra rullo e tappeto, non sembra postulabile che la scelta del tipo di nastro sia indifferente al rullo, sviluppandosi la trasmissione mediante attrito.
2. Il secondo motivo critica anzitutto la statuizione di cui al punto 8.4 relativa al sistema di ancoraggio, assolvente alla funzione di ancorare al suolo la galleria di copertura e fare sì che questa resista a venti fino a 150 km/h; deduce che la lex specialis richiedeva la costruzione di 80 blocchi di ancoraggio, mentre la aggiudicataria avrebbe offerto un prodotto diverso e non avrebbe dichiarato la resistenza ai venti.
Contesta poi la statuizione sub 8.5 che ha disatteso la censura dell’appellante sulla mancata offerta, da parte della Team Service, di un impianto TVCC con 9 telecamere.
Il motivo è infondato.
Posponendo l’ordine di esame, va detto, con riguardo al numero di video-camere indicate nel computo metrico, che non si tratta di un elemento contrattuale, e peraltro non è chiaramente dimostrato che ne siano state proposte due di meno da parte di Team Service, potendosi non irragionevolmente ritenere che l’offerta si sia limitata ad illustrare talune postazioni (le principali) dell’impianto di videosorveglianza, con possibilità di installarne ulteriori.
Mentre, con riguardo agli ancoraggi e ai blocchi di ancoraggio, gli stessi sono funzionali al tipo di copertura (ciò dicasi per i plinti in cemento armato come pure per i blocchi prefabbricati) e non può dunque assumersi che l’unica fornitura adeguata e resistente al vento sia quella offerta da Sunkid.
3. Deve conseguentemente escludersi che l’offerta risultata aggiudicataria costituisca un aliud pro alio; ulteriore corollario è che la stazione ha potuto legittimamente fare applicazione del principio dell’equivalenza.
A questo riguardo, appare condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui «la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla lex specialis».
Invero, fermo restando che è onere dell’offerente in una gara per l’appalto di fornitura indicare l’equivalenza funzionale dei prodotti (C.d.S., III, 20 ottobre 2025, n. 8094), esplicitando cioè le caratteristiche di quello offerto rispetto alle prescrizioni della lex specialis, deve ritenersi che il principio di equivalenza, come già osservato di derivazione europea, ha un carattere etero-integrativo, idoneo a trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o dalla domanda del concorrente.
Il limite all’operatività del principio di equivalenza si ha solo allorché l’offerta abbia ad oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalla legge di gara, risolvendosi in un inammissibile aliud pro alio.
In tale prospettiva, va detto che il bene offerto da Team Service, pur senza indicare il diametro del rullo, descrive un sistema di trazione dotato di pompa automatica gestita da PLC, indica la larghezza del nastro, espone il sistema di ancoraggio della copertura, basato su traversine prefabbricate in cemento armato già sperimentate in impianti in quota.
Va aggiunto ancora che la relazione del RUP in data 31 ottobre 2025 (incentrata proprio sul diametro del rullo e sulla presenza di una pompa automatica gestita da un PLC, oltre che sulle referenze presentate in gara dalla Team Service) non costituisce una inammissibile motivazione postuma nell’ambito del processo, ma piuttosto una integrazione motivazionale, il cui obiettivo è stato quello di chiarire, sulla base degli atti del procedimento, posti alla base dell’istruttoria, l’iter logico seguito dall’amministrazione (C.d.S., V, 8 maggio 2025, n. 3918).
Occorre infine considerare che in sede di gara le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto sono espressioni di ampia discrezionalità tecnica e le relative censure, che investono il merito di tali valutazioni, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l’ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o del travisamento dei fatti (in termini C.d.S., III, 25 novembre 2025, n. 9200), situazioni non configurabili nella fattispecie scrutinata.
4. Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto.
La complessità tecnica della controversia integra peraltro le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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