Candidati oltre il 30% dei posti a bando nei concorsi scuola PNRR: idonei fantasma?


Gli idonei oltre il 30% nei concorsi PNRR nei concorsi scuola. Una categoria di candidati che ha maturato alcuni diritti, che vanno chiariti.

Vi scrivo per raccontarvi la situazione assurda e di totale invisibilità in cui mi trovo dopo la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR (DDG 2939/2025).
Pur avendo superato tutte le prove del concorso per la classe B011 in Basilicata, sono stata lasciata fuori dalle Graduatorie di Merito ufficiali.
Nel decreto di approvazione (Decreto USR Lazio n. 770 del 18/06/2026), l’amministrazione ha applicato alla lettera il limite del 30% degli idonei previsto dal D.L. 45/2025. Poiché i posti a bando in Basilicata erano solo 3, questo calcolo ha previsto l’inserimento di un solo idoneo. Inoltre, tra i vincitori è presente un candidato a cui è stato giustamente assegnato il posto per riserva di legge. Di conseguenza, l’elenco visibile è stato “tagliato” e chiuso subito dopo la quarta posizione, rendendo invisibili tutti gli altri idonei che hanno superato le prove sul campo.
A questo punto, la domanda che mi pongo è semplice: che fine facciamo ora e dove andiamo?
Al momento mi sento in un limbo totale e vorrei capire se, pur essendo oltre la soglia del 30% ed esclusa dal PDF ufficiale, i miei diritti saranno comunque tutelati:
Saremo comunque papabili nel caso di uno scorrimento futuro per rinuncia dei vincitori ordinari?
Come verrà tutelato il nostro diritto al riconoscimento del punteggio per il superamento del concorso nelle imminenti operazioni delle GPS, visto che gli uffici provinciali non troveranno i nostri nomi nel decreto approvato?
Come funzionerà l’effettivo inserimento nei futuri elenchi regionali straordinari previsti dalla legge?
Spero che possiate fare luce su questo paradosso che sta trasformando molti docenti in veri e propri “idonei fantasma” solo per aver partecipato in regioni con pochi posti a bando.
Vi autorizzo alla pubblicazione della segnalazione.
Cordiali saluti.

Graduatorie corrette

Innanzitutto va detto che la mancata inclusione del candidato oltre l’elenco del 30% dei posti a bando è corretta e risponde ai criteri del bando DDG n. 2939/2025

“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva
integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle
eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i
candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il
superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle
quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall’anno
della relativa pubblicazione, con l’inserimento dei candidati risultati idonei per avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova
orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo
restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari
ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a
legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.”

In sintesi, la pubblicazione riguarda (nel concorso PNRR3 esattamente come il PNRR2 e PNRR1)

– la graduatoria composta dal numero di vincitori corrispondente al numero di posti a bando

– l’elenco (laddove possibile) dei candidati che si collocano nel 30% dei posti.

Quesito n. 1

Saremo comunque papabili nel caso di uno scorrimento futuro per rinuncia dei vincitori ordinari?

Sì, lo abbiamo spiegato in questo articolo Scorrimento graduatorie concorsi docenti PNRR: come funziona l’elenco degli idonei entro il 30%

Se il vincitore rinuncia, il candidato del 30% “sale” in graduatoria e diventa vincitore. Di conseguenza si ricostituisce l’elenco del 30%.

Alla fine l’obiettivo è assumere un numero di docenti vincitori pari al numero di posti a bando e, se residuano posti, fino al 30% dei posti per un triennio dalla pubblicazione.

Quindi, non tutto è perduto per l’idoneo oltre il 30%. Dipende da come andranno le assunzioni nella sua classe di concorso/regione.

Inoltre, dal 2026/27 anche gli idonei fino al PNRR2 (indipendentemente dalla collocazione entro o dopo il 30%) e dal 2027/28 anche gli idonei del PNRR3 potranno partecipare agli elenchi regionali per il ruolo, opportunità aggiuntiva per l’incarico a tempo indeterminato.

Quesito n. 2

Come verrà tutelato il nostro diritto al riconoscimento del punteggio per il superamento del concorso nelle imminenti operazioni delle GPS, visto che gli uffici provinciali non troveranno i nostri nomi nel decreto approvato?

Questo è un argomento più complesso, in quanto dovrebbe valere l’autocertificazione e poi la scuola dovrebbe “dialogare” con l’ufficio scolastico essendo entrambe pubbliche amministrazioni, e addirittura la stessa amministrazione.

In prima istanza, uno screenshot delle informazioni contenute nell’area personale sarà probabilmente richiesto, in attesa dei tempi per ulteriori accertamenti (come già accaduto per il concorso PNRR3 e la valutazione del superamento di precedenti concorsi). Viceversa sarà la scuola a indicare le modalità.

Quesito n. 3

Come funzionerà l’effettivo inserimento nei futuri elenchi regionali straordinari previsti dalla legge?

A domanda, nella regione che si andrà a scegliere. Bisognerà attendere il decreto relativo all’a.s. 2027/28 e la finestra temporale utile per l’inserimento.

Ci teniamo a sottolineare che gli elenchi regionali non sono una procedura straordinaria, ma una procedura ordinaria che – in base all’attuale normativa – sarà attuata ogni anno se rimarranno posti vacanti dopo lo scorrimento delle GM.

L’utilizzo effettivo degli elenchi regionali potrebbe dipendere dall’indizione o meno di altri concorsi nell’immediato futuro.

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