Vannacci propone classi scolastiche divise per rendimento


La dichiarazione concentra in poche frasi questioni che il diritto scolastico tratta separatamente: valutazione, formazione delle classi, autonomia didattica e inclusione. La parola merito non coincide con il voto. Il profitto descrive il rendimento registrato nelle discipline. Per disciplinare l’idea con una misura servirebbero regole di accesso, tempi di revisione, disciplina dei passaggi tra gruppi e risorse dedicate.

Ambito della dichiarazione: nelle parole rese pubbliche non compaiono soglie di voto, età di ingresso, modalità di riesame o coperture finanziarie.

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Le parole pronunciate il 22 giugno

Vannacci ha parlato di «classi distinte» secondo «merito e profitto» e ha definito il raggruppamento «inclusivo piuttosto che discriminante». La motivazione offerta è duplice. Gli alunni con rendimento alto lavorerebbero con compagni nelle stesse condizioni. Quelli con esiti inferiori riceverebbero più sostegno.

Il richiamo alle sezioni A, B, C e D appartiene al ricordo personale esposto durante l’intervento. Le norme nazionali sulla formazione delle classi non assegnano alle lettere di sezione un significato gerarchico. Sono denominazioni usate dagli istituti per distinguere gruppi paralleli dello stesso anno.

Merito e profitto indicano misure diverse

Nel lessico scolastico profitto rinvia agli apprendimenti accertati mediante voti o giudizi. Merito aggiunge una valutazione più larga legata anche a impegno e costanza. La dichiarazione li accosta senza stabilire quale regola di selezione prevalga.

Due studenti con la stessa media possono avere andamenti diversi tra matematica, lingue, scienze e discipline umanistiche. Una sezione assegnata sul rendimento complessivo appiattirebbe tali differenze e trasformerebbe una media numerica in una collocazione scolastica.

La dichiarazione lascia aperte le regole di assegnazione

Per collocare un alunno in una classe servirebbe una regola pubblica all’inizio dell’anno. La dichiarazione non dice se usare l’esito della scuola precedente, una prova comune, le valutazioni del primo periodo oppure una decisione del consiglio di classe. Non stabilisce neppure quando un alunno possa passare a un altro gruppo.

La frequenza del riesame incide sulla permanenza delle etichette scolastiche. Un trasferimento rapido tra gruppi limita l’effetto di una valutazione iniziale sbagliata. Una collocazione annuale rende quella decisione molto più rigida. Andrebbe stabilito anche se le classi seguano lo stesso programma con ritmi diversi oppure programmi separati.

Il sostegno aggiuntivo agli alunni con bisogni didattici maggiori richiede più ore di insegnamento e personale docente commisurato al numero delle classi. Separare gli studenti senza modificare personale e orari non crea da solo tempo didattico supplementare. La dichiarazione non quantifica tali risorse.

Le norme italiane consentono gruppi flessibili

L’articolo 34 della Costituzione apre la scuola a tutti. L’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano uguaglianza e partecipazione. Su questa base le norme prevedono la classe comune insieme a sostegni individualizzati, gruppi temporanei, attività personalizzate e autonomia degli istituti.

Il DPR 275 del 1999 consente l’articolazione modulare di alunni provenienti dalla stessa classe, da classi diverse o da anni differenti. La disposizione conserva il principio dell’integrazione nella classe e nel gruppo. Quella facoltà riguarda raggruppamenti flessibili. Non li trasforma in sezioni nazionali ordinate da A a D secondo il voto in uscita.

Il DPR 81 del 2009 regola la formazione delle classi attraverso limiti numerici e disponibilità di personale. Le norme sulla valutazione disciplinano voti, giudizi, ammissione e certificazione delle competenze. Il decreto legislativo 66 del 2017 tutela l’inclusione degli studenti con disabilità. La legge 170 del 2010 disciplina le tutele per i disturbi specifici di apprendimento. Nessuno di questi testi assegna alle lettere di sezione una graduatoria di merito.

Chi decide la composizione delle classi italiane

La composizione delle classi non nasce dalla decisione individuale di un docente. Il decreto legislativo 297 del 1994 distribuisce i compiti fra organi collegiali e dirigente scolastico. Il consiglio d’istituto indica le regole di indirizzo. Il collegio dei docenti formula proposte sulla composizione. Il dirigente procede alla formazione delle classi nel rispetto delle iscrizioni e del personale assegnato.

Una separazione nazionale per rendimento interverrebbe su questa architettura. Dovrebbe stabilire quanto spazio lasciare alle deliberazioni del singolo istituto e quanto imporre mediante regole uniformi. La dichiarazione del 22 giugno non affronta tale riparto.

Francia: gruppi di bisogno per due materie

Il 22 giugno 2026 la disciplina francese ancora in vigore organizza in sixième e cinquième gruppi di bisogno per francese e matematica sull’intero orario settimanale di quelle materie. Per le altre discipline la classe originaria rimane il riferimento. La composizione dei gruppi viene riesaminata durante l’anno secondo i bisogni osservati dai docenti.

Dal 5 luglio 2026 entrerà in vigore un decreto già pubblicato che sostituisce l’obbligo attuale con un sostegno rafforzato in francese e matematica. Il nuovo testo autorizza organizzazioni diverse, compresi gruppi meno numerosi o formati secondo i bisogni degli alunni per l’intero orario oppure per una sua parte.

Il caso francese riguarda una tecnica didattica per materie e due anni del collège. Non equivale a una sezione stabile assegnata sulla media di tutte le discipline.

Germania: indirizzi scolastici e competenze dei Länder

La Germania differenzia l’istruzione dopo la scuola primaria attraverso tipi di scuola e indirizzi che conducono a qualifiche diverse. Tempi e forme cambiano tra i Länder. In gran parte del Paese la scelta avviene dopo la quarta classe. Berlino e Brandeburgo la collocano dopo la sesta.

Il paragone con sezioni A, B, C e D dentro lo stesso liceo italiano sovrappone piani diversi. Il sistema tedesco riguarda l’architettura dell’istruzione secondaria e le competenze regionali. Non riguarda una lettera attribuita a classi parallele.

Inghilterra: decisioni affidate alle singole scuole

In Inghilterra gli istituti adottano scelte diverse. Alcuni formano set per materie come matematica e inglese e mantengono gruppi misti negli altri insegnamenti. Altri usano lo streaming per gran parte dell’orario. In altri istituti non esistono divisioni per rendimento. L’autorità nazionale non impone uno schema unico.

Setting significa raggruppamento per singola materia. Streaming indica una classe mantenuta per quasi tutte le lezioni. Confondere i due termini nasconde la distanza tra una scelta didattica reversibile e una collocazione che accompagna lo studente per gran parte della giornata.

Le indagini distinguono fra gruppi mobili e separazione precoce

Le indagini sui raggruppamenti per rendimento non consegnano un esito unico. Un esame britannico delle pubblicazioni accademiche registra in media un avanzamento nullo per setting e streaming e giudica limitata la base documentale. Le indagini internazionali distinguono il raggruppamento per materia dalla selezione precoce tra programmi scolastici. Nei sistemi che separano prima gli studenti in canali diversi cresce l’associazione tra origine socioeconomica ed esiti.

Il raggruppamento non garantisce da solo apprendimenti migliori. Servono passaggi frequenti tra gruppi, programmi di pari ampiezza, docenti esperti e più ore nelle classi che raccolgono bisogni maggiori.

Una separazione permanente e una divisione temporanea per matematica producono esperienze scolastiche molto diverse. Il primo caso incide sull’intera rete di compagni e docenti. Il secondo interviene su una disciplina e lascia invariata la classe per il resto dell’orario.

Inclusione, le condizioni da scrivere in una norma

Nel diritto italiano inclusione indica la partecipazione dello studente alla comunità scolastica con sostegni adeguati ai suoi bisogni. La parola non certifica da sola la bontà di una separazione. Per applicarla alle classi per rendimento servirebbero mobilità reale tra gruppi, pari accesso al programma, docenti qualificati e tutele contro assegnazioni condizionate dall’origine sociale.

Gli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento pongono un ulteriore problema di classificazione. Il rendimento osservato dipende anche da misure dispensative, ausili compensativi, tempi della prova e supporti già attivati. Una regola basata sulla sola media dovrebbe preservare il diritto a tali supporti e impedire che il bisogno educativo diventi un marchio di fascia.

Da una dichiarazione a una disciplina scolastica

La dichiarazione di Vannacci fissa una posizione politica favorevole alla separazione per rendimento e offre una giustificazione inclusiva. Il testo pubblico tace sulla scelta tra gruppi per materia e classi permanenti. Non indica soglie di ingresso, frequenza dei passaggi, disciplina dei casi individuali o copertura per nuovo personale docente.

Una riforma scolastica richiederebbe un testo molto più esteso. La disciplina dovrebbe nominare l’autorità responsabile, le prove utilizzate, il diritto al riesame e le risorse destinate al sostegno promesso agli alunni con esiti inferiori. Dovrebbe stabilire anche se il programma rimane identico per ogni gruppo.


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 Junior Cristarella

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