Quando il recesso ingiustificato comporta il risarcimento, come funziona la responsabilità precontrattuale e quali danni vengono rimborsati.
Prima di firmare un contratto definitivo, c’è sempre una fase di dialogo e confronto tra le parti. In questo periodo, sia chi vende sia chi acquista è libero di valutare se l’affare conviene davvero. Nessuno è obbligato a concludere l’accordo fino all’ultimo secondo, ma questa libertà non è assoluta. La legge impone di comportarsi sempre in modo corretto e leale. Molti si chiedono: posso cambiare idea durante una trattativa o devo pagare? La risposta dipende interamente da come ci si è comportati durante i negoziati. Se si crea nell’altra persona la sicurezza che l’affare si farà e poi ci si tira indietro senza un motivo valido, scatta la responsabilità giuridica. Non si tratta di un obbligo di firmare per forza, ma di un dovere di non far perdere tempo e denaro agli altri. Chi rompe le trattative in modo scorretto deve risarcire i danni causati alla controparte per averla coinvolta inutilmente. In questo articolo vedremo quali sono i limiti della libertà negoziale, chi deve provare la malafede e come si calcola la somma da versare se si violano le regole del gioco, anche quando c’è di mezzo la Pubblica Amministrazione.
Quando il ritiro dalle trattative diventa illegittimo?
Nella fase che precede la firma, le parti hanno piena facoltà di verificare la propria convenienza a stipulare il contratto. Tuttavia, l’interruzione ingiustificata delle trattative, ad esempio per la vendita di un bene, può portare a una condanna al risarcimento. Si tratta di una forma di responsabilità aquiliana (extracontrattuale).
Secondo i giudici, colui che recede deve dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza. Al contrario, grava sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di lealtà previsti dalla legge (art. 1337 Cc; Cass. 12679/2025).
La responsabilità scatta anche in situazioni particolari. Ad esempio, può ricorrere quando le parti hanno già deciso di concludere il contratto ma hanno lasciato un termine essenziale “aperto” per definire i dettagli. Anche in questo caso sussiste l’affidamento: entrambe le parti ritengono o lasciano intendere che l’accordo sia un fatto praticamente certo. Di conseguenza, chi fa fallire la trattativa in questo stadio può essere tenuto a risarcire il danno all’altro per aver tradito la fiducia nella futura conclusione dell’affare.
Quali danni vengono rimborsati se salta l’affare?
Se la trattativa si rompe ingiustificatamente, nasce il diritto al risarcimento. Bisogna però fare attenzione a non confondersi: la somma che si può ottenere non è uguale a quella che si sarebbe guadagnata se il contratto fosse stato concluso e adempiuto regolarmente.
La legge tutela il cosiddetto interesse negativo. L’obiettivo è riportare la parte danneggiata nella stessa posizione economica in cui si sarebbe trovata se non avesse mai iniziato quella trattativa inutile.
Il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale causata direttamente dal comportamento scorretto della controparte. Esso comprende due voci:
-
il danno emergente, ovvero le perdite subite, come le spese sostenute per viaggi, progetti o consulenze in vista dell’affare;
- il lucro cessante, inteso come i danni da perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali che si sono rifiutate per seguire quella poi fallita.
Non si può chiedere il risarcimento per i vantaggi che si sarebbero ottenuti dall’esecuzione del contratto, perché l’utilità persa per la mancata conclusione non rientra nel danno risarcibile (Cass. 15643/2024).
Il coniuge comproprietario risponde dei danni?
La responsabilità per la rottura delle trattative è strettamente personale. Solo colui che è stato parte in senso tecnico delle negoziazioni ha diritti o doveri risarcitori.
Questo principio ha conseguenze importanti per le coppie sposate. La circostanza che il coniuge comproprietario sia necessario per firmare la vendita di un immobile (perché acquistato in regime di comunione legale) non lo rende automaticamente responsabile.
Se il coniuge non è intervenuto personalmente nelle trattative assumendo la qualità di parte, non risponde dei danni ex articolo 1337 Cc.
La responsabilità precontrattuale, infatti, prescinde dalla titolarità del bene: sorge solo se un soggetto partecipa attivamente alle trattative e crea l’affidamento nel terzo. È irrilevante che egli sia titolare del bene se non si presenta al tavolo delle negoziazioni in tale veste.
La Pubblica Amministrazione deve risarcire i danni?
Le regole di correttezza valgono per tutti, anche per lo Stato. La responsabilità precontrattuale trova spazio anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
L’articolo 1337 Cc impone anche agli enti pubblici di comportarsi secondo buona fede oggettiva prima della stipula. Anche in questo caso, il danno risarcibile copre l’interesse contrattuale negativo:
-
danno emergente: le spese documentate per aver partecipato alla gara o alla trattativa;
- lucro cessante: le perdite economiche subite per scelte condizionate dall’ente, inclusa la perdita di chance (le occasioni di guadagno alternative perse).
La prova di queste perdite spetta al ricorrente (Cons. St. 13 settembre 2024, n. 7574).
Se la trattativa si svolge al di fuori di una procedura di gara pubblica (trattativa privata), la domanda di risarcimento va presentata al giudice ordinario. Questo perché non si discute della fase pubblicistica della gara, ma della violazione degli obblighi di buona fede in una fase preliminare (Cass. Sezioni Unite, 26 aprile 2025, n. 10934).
Quando nasce la fiducia sulla conclusione del contratto?
Non ogni contatto preliminare fa scattare obblighi risarcitori. Nell’applicare la legge, è fondamentale distinguere le trattative vere e proprie da una semplice presa di contatto.
Perché ci sia responsabilità, deve essersi generato un affidamento concreto sulla futura conclusione del contratto.
Questo affidamento non può basarsi su sensazioni soggettive o sulla mera speranza che l’affare vada in porto. Deve fondarsi su elementi obiettivi che dimostrino l’esistenza di trattative avanzate e serie. Solo quando si passa dalle parole generiche a una fase in cui la conclusione sembra certa, scatta la protezione della legge.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


