La normativa sulla previdenza complementare garantisce la portabilità della posizione individuale: chi cambia lavoro e settore può trasferire l’intero patrimonio accumulato al nuovo fondo pensione negoziale senza tassazione e senza perdere l’anzianità di partecipazione già maturata.
Una lavoratrice trentenne del settore commercio aderisce al fondo pensione negoziale Fon.Te. Negli anni accumula contributi propri, contributi del datore di lavoro, TFR e rendimenti. Poi cambia lavoro e passa al settore metalmeccanico. Il nuovo contratto collettivo prevede come fondo di riferimento Cometa. Cosa succede a tutto quello che ha accumulato fino a quel momento? Lo perde? Deve lasciarlo dov’è? Può portarlo con sé?
A questo punto la domanda riguarda tutti i lavoratori che hanno aderito a un fondo pensione negoziale e si trovano — o potrebbero trovarsi — di fronte a un cambio di lavoro e di categoria contrattuale: cosa succede al fondo pensione se si cambia lavoro e settore?
La risposta è rassicurante: la normativa sulla previdenza complementare garantisce il principio della portabilità della posizione individuale, che consente di trasferire l’intero patrimonio accumulato al nuovo fondo pensione senza perdere nulla — né il capitale, né l’anzianità di partecipazione, né i vantaggi fiscali già maturati.
Cos’è la portabilità della posizione individuale?
La portabilità è il principio cardine che governa i trasferimenti tra forme pensionistiche complementari nel nostro ordinamento. Significa che il patrimonio accumulato in un fondo pensione — indipendentemente da quanto tempo vi si è aderito e da quanti datori di lavoro si siano avuti nel frattempo — appartiene all’aderente e può essere trasferito verso un altro fondo pensione quando cambiano le condizioni professionali che avevano determinato l’adesione al fondo originario.
Questo principio è stato introdotto proprio per evitare che i lavoratori si trovassero “prigionieri” del fondo pensione del proprio settore: la mobilità professionale — sempre più frequente nelle carriere contemporanee — non deve penalizzare la continuità del percorso previdenziale complementare.
Cosa si trasferisce esattamente?
Il trasferimento riguarda l’intera posizione individuale accumulata nel fondo di provenienza. Non solo una parte, non solo i contributi propri: tutto.
Il patrimonio trasferito comprende i contributi versati dalla lavoratrice nel corso degli anni di adesione, i contributi versati dal datore di lavoro in esecuzione di quanto previsto dal contratto collettivo, il TFR conferito alla previdenza complementare — che per molti lavoratori rappresenta la componente più rilevante della posizione — e tutti i rendimenti maturati fino al momento del trasferimento, al netto delle commissioni e degli oneri di gestione.
Il trasferimento avviene direttamente tra i due fondi pensione: le somme non transitano mai sul conto corrente dell’aderente. Questo è un aspetto importante sia sul piano operativo — l’aderente non deve preoccuparsi di gestire temporaneamente il denaro — sia sul piano fiscale, come si vedrà nel paragrafo successivo.
Il trasferimento è tassato?
No. Il trasferimento della posizione da un fondo pensione a un altro non genera alcuna imposizione fiscale. Non si tratta di un riscatto o di una liquidazione della posizione — operazioni che invece producono conseguenze fiscali — ma di un semplice spostamento di risorse da una forma pensionistica complementare a un’altra, nell’ambito dello stesso regime di previdenza complementare.
L’assenza di tassazione al momento del trasferimento è coerente con la logica del sistema: il fisco interviene alla fine, quando le somme vengono effettivamente percepite come prestazione pensionistica. Prima di quel momento, il risparmio previdenziale complementare circola in un regime fiscalmente neutro.
Si perde l’anzianità di partecipazione con il trasferimento?
No, e questo è uno degli aspetti più rilevanti che molti lavoratori non conoscono. Il trasferimento conserva integralmente l’anzianità di partecipazione maturata nella previdenza complementare — quella accumulata presso il fondo di provenienza continua a contare.
L’anzianità di partecipazione ha un’importanza significativa sul lungo periodo perché determina l’aliquota fiscale applicata alle prestazioni pensionistiche complementari al momento dell’erogazione. Questa aliquota parte dal 15% e si riduce progressivamente di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente i quindici, fino a scendere al 9% per chi ha maturato almeno trentacinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per una trentenne che inizia oggi, questo meccanismo è particolarmente vantaggioso: ogni anno conta, e il trasferimento non azzera il contatore.
È obbligatorio trasferire la posizione quando si cambia lavoro?
No. Il cambio di lavoro — anche con passaggio a un diverso settore — non comporta l’obbligo di trasferire la posizione. La lavoratrice ha diverse opzioni tra cui scegliere.
La prima opzione è il trasferimento al nuovo fondo pensione negoziale: porta con sé l’intero patrimonio accumulato e riprende a versare contributi nel fondo di categoria del nuovo datore di lavoro, godendo anche del contributo datoriale previsto dal nuovo contratto collettivo.
La seconda opzione è il mantenimento della posizione presso Fon.Te., lasciando investito il capitale già accumulato senza effettuare nuovi versamenti. In questo caso la posizione rimane “in sonno” nel vecchio fondo, continuando a produrre rendimenti, mentre parallelamente si apre una nuova posizione nel fondo del nuovo settore.
La terza opzione è il trasferimento verso un fondo pensione aperto — non di categoria ma individuale, offerto da banche, assicurazioni o società di gestione del risparmio — qualora lo si ritenga maggiormente coerente con le proprie esigenze previdenziali e finanziarie.
Come funziona operativamente il trasferimento?
La procedura è standardizzata e relativamente semplice. Una volta perfezionata l’iscrizione al nuovo fondo pensione, sarà questo nuovo fondo a fornire alla lavoratrice la documentazione necessaria per avviare la richiesta di trasferimento. La domanda viene quindi trasmessa al fondo di provenienza — Fon.Te., nel caso descritto — che provvede a trasferire direttamente la posizione al nuovo fondo entro i termini previsti dalla normativa.
Cosa cambia dal 2026 sulle opzioni di trasferimento?
Una novità rilevante è prevista a partire da ottobre 2026: entreranno in vigore nuove disposizioni che consentiranno, dopo almeno due anni di permanenza in un fondo pensione negoziale, di trasferire la posizione verso un fondo pensione aperto continuando a beneficiare del contributo datoriale previsto dal contratto collettivo.
Attualmente, il contributo del datore di lavoro è tipicamente vincolato all’adesione al fondo negoziale di categoria: chi sceglie un fondo aperto individuale perde normalmente questo vantaggio. La modifica che entrerà in vigore nel 2026 elimina questo vincolo, ampliando le possibilità di scelta dei lavoratori senza che la libertà di trasferimento comporti la perdita del contributo aziendale.
Perché iniziare presto è particolarmente vantaggioso?
Per una lavoratrice di trent’anni, l’orizzonte temporale di investimento è di circa trentacinque anni — fino all’età pensionabile. Questo lungo orizzonte ha due effetti combinati particolarmente favorevoli.
Il primo è l’effetto dell’interesse composto: i rendimenti prodotti dal capitale investito si sommano al capitale e producono a loro volta rendimenti negli anni successivi. Su un arco di trentacinque anni, questo meccanismo può produrre una differenza significativa tra chi inizia presto e chi inizia tardi.
Il secondo è il contributo datoriale: il fatto che il datore di lavoro versi contributi aggiuntivi al fondo pensione — in esecuzione di quanto previsto dal contratto collettivo — è un vantaggio che non ha equivalenti in altre forme di risparmio. È, in sostanza, una retribuzione aggiuntiva che viene erogata solo a chi aderisce al fondo pensione: non aderirvi equivale a rinunciare a quella parte di remunerazione.
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