Il PM dirige le indagini, sostiene l’accusa in dibattimento e cura l’esecuzione delle pene. Agisce per obbligatorietà costituzionale dell’azione penale. Ecco il suo ruolo in ogni fase del processo.
Nei film e nelle serie televisive il pubblico ministero è sempre il “prosecutor” — quello che accusa, che chiede la condanna, che interroga i testimoni. Nella realtà del processo penale italiano la figura è più complessa: il PM non è solo l’avvocato dell’accusa. È un magistrato, è parte pubblica, ed è vincolato da un principio costituzionale che non ha equivalenti nei sistemi anglosassoni — l’obbligatorietà dell’azione penale sancita dall’art. 112 della Costituzione.
La domanda su cosa faccia esattamente il Pubblico Ministero nel processo penale italiano richiede di seguirlo lungo tutto il procedimento: dalle indagini preliminari all’udienza, dal dibattimento all’esecuzione della pena. In ciascuna fase il suo ruolo è diverso, i suoi poteri sono precisi e — aspetto spesso sottovalutato — ha l’obbligo di cercare anche le prove a favore dell’indagato.
Il principio di obbligatorietà: non può scegliere se agire
Il punto di partenza è costituzionale. Il PM non è libero di decidere se perseguire o meno un reato sulla base di valutazioni di opportunità politica o economica. L’art. 112 della Costituzione impone l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale: quando emergono elementi sufficienti, il PM deve agire.
Questo principio distingue profondamente il sistema italiano da quelli di common law, dove il prosecutor ha ampia discrezionalità. In Italia, la scelta se esercitare l’azione penale è vincolata alla valutazione degli elementi raccolti — non a considerazioni di convenienza. La Cassazione lo ribadisce costantemente, anche nelle pronunce più recenti (Cass. pen. n. 48537/2023 e n. 18650/2021).
Le indagini preliminari: il PM dirige, non solo esegue
Nella fase delle indagini preliminari il PM è il protagonista assoluto. A fronte di una notizia di reato, dirige e coordina l’attività investigativa, si avvale della polizia giudiziaria come strumento operativo, e raccoglie gli elementi necessari per decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.
Un aspetto spesso ignorato: il PM ha l’obbligo di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, non solo quelle a carico (Art. 358 c.p.p.; Cass. pen. Sez. U n. 10728/2022 e Cass. pen. n. 13873/2026). Non è una parte che punta solo alla condanna — è un organo pubblico che deve accertare la verità, in tutte le sue direzioni.
La formula dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato — l’atto con cui le indagini diventano formalmente attive — non è automatica. La Cassazione a Sezioni Unite (n. 32584/2025) ha chiarito che il PM deve valutare attentamente se gli indizi, anche senza la gravità richiesta per le misure cautelari, abbiano una significativa capacità di individuare una condotta attribuibile a una persona specifica.
Il PM mantiene piena autonomia investigativa anche quando il GIP, non accogliendo una richiesta di archiviazione, indica la necessità di ulteriori indagini. Quella indicazione opera come una direttiva di massima, non come una delega che riduce la libertà del PM nella scelta degli atti da compiere.
La formulazione dell’imputazione: potere esclusivo del PM
La formulazione dell’imputazione — l’addebito specifico contestato all’indagato — è un potere esclusivo del PM. Il giudice non può sostituirsi a lui, non può ordinare un’imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui si procede, non può disporre indagini nei confronti di soggetti non iscritti nel registro degli indagati. Farlo significherebbe esautorare il PM dai suoi compiti istituzionali, violando la separazione delle funzioni che governa il processo penale italiano (Cass. pen. Sez. U n. 10728/2022).
Alla fine delle indagini, sulla base di quello che ha raccolto, il PM decide: esercitare l’azione penale — con richiesta di rinvio a giudizio o con uno dei procedimenti speciali — oppure chiedere l’archiviazione al GIP quando ritiene la notizia di reato infondata o gli elementi insufficienti a sostenere l’accusa.
L’udienza preliminare: espone, discute, replica
Quando il PM chiede il rinvio a giudizio e il procedimento approda all’udienza preliminare davanti al GUP, il PM espone sinteticamente i risultati delle indagini e gli elementi di prova che giustificano la richiesta. Partecipa alla discussione con le altre parti e può replicare una volta, come previsto dall’art. 421 cod. proc. pen.
L’udienza preliminare è un filtro: il GUP decide se mandare l’imputato a processo o pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il PM difende la sua richiesta di rinvio e risponde alle eccezioni della difesa.
Il dibattimento: sostiene l’accusa e ha l’onere della prova
Nel dibattimento il PM opera come parte processuale che sostiene l’accusa. All’apertura del dibattimento è la prima parte a indicare i fatti che intende provare e a chiedere l’ammissione delle prove, come previsto dall’art. 493, comma 1, cod. proc. pen.
Su di lui grava l’onere della prova: deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Se non ci riesce, la presunzione di innocenza impone l’assoluzione. Non è l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza — è il PM a dover dimostrare la colpevolezza.
Durante il dibattimento, se dall’istruttoria emergono elementi nuovi, il PM ha il potere — esclusivo e insindacabile preventivamente dal giudice — di modificare l’imputazione: contestare un fatto diverso, un reato concorrente o una circostanza aggravante, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. Questo potere può essere esercitato anche sulla base di atti già presenti nel fascicolo delle indagini, e non richiede né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice (Cass. pen. n. 48791/2023 e n. 40093/2025). La ratio è salvaguardare il principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza: il giudice non può condannare per un fatto diverso da quello contestato.
Esaurita l’assunzione delle prove, il PM nella discussione finale formula le sue conclusioni — chiede la condanna o, se gli elementi non lo giustificano, può chiedere l’assoluzione. Anche questa è una conseguenza dell’obbligatorietà: il PM non è tenuto a chiedere la condanna a ogni costo, ma a rappresentare correttamente ciò che emerge dal processo.
L’esecuzione della pena: il PM non sparisce con la sentenza
Il ruolo del PM non si esaurisce con la sentenza di condanna. Nella fase esecutiva è lui a emettere l’ordine di esecuzione e a curare che la pena inflitta — detentiva, pecuniaria o sostitutiva — venga effettivamente eseguita.
La Cassazione (n. 12152/2024) ha chiarito che ogni procedura esecutiva parte da un atto di impulso del PM: cura l’esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna, delle pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità. Senza il PM, la sentenza rimarrebbe un documento privo di effetti concreti.
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Angelo Greco
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