I tribunali confermano che il mancato rispetto dei termini dell’art. 8 legge 24/2017 non causa improcedibilità, ma solo la perdita degli effetti retroattivi della domanda.
Un paziente subisce un danno durante un intervento odontoiatrico. Avvia la procedura obbligatoria prevista dalla legge Gelli: promuove un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative davanti al tribunale, ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. Il consulente deposita la relazione. Trascorrono più di novanta giorni. Solo allora il paziente introduce il giudizio di merito. La struttura sanitaria eccepisce l’improcedibilità della domanda: il termine era scaduto.
Cinque tribunali — Ragusa, Velletri, Lecce, Ancona e Santa Maria Capua Vetere — hanno risposto tutti allo stesso modo: l’eccezione è infondata. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni non rende la domanda improcedibile. Produce solo una conseguenza più limitata: la perdita degli effetti retroattivi della domanda, come l’interruzione della prescrizione dalla data del ricorso originario.
La domanda su se il ritardo nel fare causa dopo la perizia sanitaria renda la domanda improcedibile richiede di conoscere il meccanismo della conciliazione obbligatoria introdotto dalla legge Gelli e la distinzione — spesso fraintesa — tra condizione di procedibilità e conservazione degli effetti della domanda.
La legge Gelli e la conciliazione obbligatoria: come funziona
La legge n. 24/2017 — la cosiddetta legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria — ha introdotto all’art. 8 un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità per le azioni di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Chi vuole fare causa a una struttura sanitaria o a un medico deve prima tentare la via stragiudiziale.
Questo tentativo può avvenire in due modi alternativi: attraverso la mediazione civile disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, oppure attraverso il ricorso per consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. — uno strumento processuale che consente di ottenere una perizia tecnica prima del giudizio, con l’obiettivo di favorire un accordo tra le parti sulla base delle risultanze peritali.
Il comma 3 dell’art. 8 della legge Gelli fissa i termini: una volta depositata la relazione del consulente tecnico d’ufficio nell’ambito del procedimento ex art. 696-bis, il ricorrente ha novanta giorni per introdurre il giudizio di merito. Se il procedimento si protrae oltre sei mesi dall’inizio, il giudizio di merito può essere avviato anche prima della relazione finale.
Il nodo interpretativo: cosa succede se i novanta giorni scadono?
La questione controversa è cosa accade quando il ricorrente introduce il giudizio di merito dopo la scadenza del termine di novanta giorni. La struttura sanitaria convenuta eccepisce sistematicamente l’improcedibilità della domanda: il termine è perentorio, non è stato rispettato, quindi la causa non può andare avanti.
I cinque tribunali esaminati respingono unanimemente questa lettura, adottando una distinzione concettuale precisa tra due profili distinti: la condizione di procedibilità e la conservazione degli effetti della domanda.
La distinzione fondamentale: procedibilità e conservazione degli effetti
La condizione di procedibilità è il presupposto senza il quale la domanda giudiziale non può essere esaminata nel merito. Nel sistema della legge Gelli, la condizione di procedibilità consiste nell’aver tentato la conciliazione — aver promosso il procedimento ex art. 696-bis o la mediazione. Chi salta completamente questo passaggio vede la propria domanda dichiarata improcedibile.
La conservazione degli effetti è invece un meccanismo diverso: quando il giudizio di merito viene introdotto entro i novanta giorni dalla relazione peritale, gli effetti giuridici della domanda — interruzione della prescrizione, litispendenza, prevenzione delle decadenze — retroagiscono alla data del deposito del ricorso originario ex art. 696-bis. In pratica, è come se la causa fosse iniziata fin dal primo giorno del procedimento peritale.
Quando invece i novanta giorni scadono senza che il giudizio di merito sia stato introdotto, quella retroazione si perde. Ma la domanda rimane procedibile: il ricorrente può ancora fare causa, con la conseguenza che gli effetti della nuova domanda decorreranno solo dalla data del nuovo atto introduttivo — non da quella del ricorso originario. La prescrizione, ad esempio, si interromperà da quel momento, non da mesi prima.
Le cinque sentenze: un orientamento uniforme
Il Tribunale di Ragusa (n. 484/2026) chiarisce che il termine dei novanta giorni “non investe la condizione di procedibilità, ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda”. L’eccezione di improcedibilità è infondata.
Il Tribunale di Velletri (n. 598/2026) afferma che anche se il ricorso di merito è depositato dopo i novanta giorni, “il ricorso è comunque procedibile, potendo tuttavia lo stesso produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali”.
Il Tribunale di Lecce (n. 21/2026) richiama gli artt. 24 e 111 della Costituzione — diritto di difesa e giusto processo — per escludere che la violazione del termine possa determinare l’improcedibilità, stante “il chiaro intento deflattivo della disposizione in esame”.
Il Tribunale di Ancona (n. 1568/2025) aggiunge un argomento ulteriore: un’interpretazione che accrediti l’improcedibilità “contrasterebbe gravemente con il fine acceleratorio della stessa e con il più generale principio di economia processuale, creando una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai giudizi preceduti dalla mediazione, con conseguenti profili di illegittimità costituzionale”. Richiama anche la Cassazione, ord. n. 11804 del 5 maggio 2025, che ha affermato lo stesso principio.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 2715/2025) conferma che “sia il dato letterale, sia un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa inducono a ritenere che il rispetto del termine di novanta giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.
Le conseguenze pratiche per chi agisce in giudizio
Per il paziente danneggiato che ha promosso il procedimento peritale ex art. 696-bis ma non ha introdotto il giudizio di merito nei novanta giorni: può comunque fare causa, ma gli effetti della nuova domanda decorreranno dalla data del nuovo atto introduttivo. Se nel frattempo la prescrizione è maturata — calcolata dalla data del nuovo ricorso, non da quella del procedimento peritale — il diritto potrebbe essere prescritto.
Questo significa che, pur non essendovi improcedibilità, il ritardo nel fare causa può avere conseguenze concrete sulla prescrizione. Il monitoraggio dei termini resta fondamentale per evitare di perdere non la causa ma il diritto a farla valere.
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