Anche chi lavora in nero ha diritto alle prestazioni INAIL e al risarcimento del danno. L’assicurazione obbligatoria copre il lavoratore indipendentemente dalla regolarità del rapporto. Il datore risponde civilmente per tutti i danni — biologico, morale, patrimoniale — e subisce l’azione di regresso dell’INAIL per le somme erogate. Il lavoratore deve però prima provare l’esistenza del rapporto di lavoro.
Un lavoratore presta la propria opera senza contratto, senza assunzione regolare, senza contributi versati. Cade da un ponteggio. Si frattura una gamba. È ricoverato per settimane. Chi paga l’ospedale? Chi risarcisce il danno? Il datore può cavarsela dicendo che il lavoratore non esisteva ufficialmente?
La risposta alla domanda su chi paghi le cure e i danni in caso di infortunio sul lavoro in nero è articolata ma chiara nel suo esito: il lavoratore in nero non perde i diritti che la legge garantisce a chi lavora, e il datore che lo ha impiegato senza regolarizzarlo si trova in una posizione di esposizione molto peggiore rispetto a chi rispetta le regole. L’INAILinterviene, le cure vengono coperte, il risarcimento è dovuto — e poi l’ente si rivale sul datore.
L’INAIL interviene anche senza contratto regolare
Il sistema assicurativo italiano contro gli infortuni sul lavoro è obbligatorio e si basa su un principio fondamentale: la copertura è legata alla natura del rischio e della prestazione, non alla regolarità formale del rapporto di lavoro. L’INAIL copre i lavoratori che svolgono attività protette in occasione di lavoro, indipendentemente dal fatto che il datore abbia o meno denunciato l’attività e versato i premi.
Questo significa che il lavoratore in nero che subisce un infortunio durante la prestazione lavorativa ha in linea di principio diritto alle prestazioni INAIL: indennità per inabilità temporanea, eventuale rendita per inabilità permanente, prestazioni sanitarie. La mancata regolarizzazione del rapporto non priva il lavoratore della tutela antinfortunistica.
L’INAIL eroga le prestazioni e poi — separatamente — esercita le proprie azioni di recupero nei confronti del datore inadempiente. Il lavoratore non deve aspettare che la questione tra INAIL e datore si risolva per ricevere assistenza.
Le cure mediche: chi le paga concretamente
Le spese sanitarie connesse all’infortunio sul lavoro sono coperte dal sistema INAIL/Servizio Sanitario Nazionale. Il lavoratore infortunato ha diritto alle cure mediche e chirurgiche necessarie — ricovero, interventi, riabilitazione, presidi ortopedici — rientranti nel sistema di protezione pubblica.
Il fatto che il datore non abbia versato i premi INAIL non trasferisce sul lavoratore il costo delle cure. Il datore inadempiente non può scaricare sul lavoratore le conseguenze della propria irregolarità. L’INAIL interviene e successivamente recupera le somme erogate attraverso l’azione di regresso.
La responsabilità civile del datore: art. 2087 cod. civ.
Anche chi impiega lavoratori in nero è obbligato a rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro. L’art. 2087 cod. civ.impone al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Questo obbligo non dipende dalla regolarità del contratto: nasce dalla prestazione di fatto. Il datore che utilizza un lavoratore in nero assume nei suoi confronti tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 — valutazione dei rischi, formazione, dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria — e risponde civilmente se li viola.
I danni risarcibili: biologico, morale, patrimoniale
La violazione degli obblighi di sicurezza fa sorgere in capo al datore un obbligo risarcitorio che comprende diverse voci.
Il danno biologico è la lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, valutabile medico-legalmente: la Cassazione riconosce che è risarcibile direttamente sulla base dell’art. 2087 cod. civ., anche indipendentemente dalle prestazioni INAIL.
Il danno morale comprende le sofferenze interiori e i turbamenti emotivi derivanti dall’infortunio e dalla violazione degli obblighi di sicurezza.
Il danno esistenziale è il pregiudizio alla qualità della vita, alle relazioni sociali, alle attività quotidiane che l’infortunio ha compromesso.
Il danno patrimoniale comprende il danno emergente — spese mediche, costi di assistenza, spese per adattare l’abitazione — e il lucro cessante — perdita di reddito, riduzione della capacità lavorativa specifica e generica.
L’onere della prova e il concorso di colpa
In giudizio, il lavoratore deve dimostrare: l’esistenza del rapporto di lavoro anche di fatto, l’infortunio e il suo verificarsi in occasione di lavoro, il danno subito, il nesso causale tra la prestazione lavorativa e l’evento, e le omissioni del datore nella predisposizione delle misure di sicurezza.
Il datore, per sottrarsi alla responsabilità, deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie e che l’evento era imprevisto e imprevedibile. Non è sufficiente dimostrare il rispetto delle norme minime di legge: la Cassazione richiede che le misure di sicurezza siano state adeguate e aggiornate alle concrete condizioni di rischio.
La semplice imprudenza o negligenza del lavoratore non elimina la responsabilità del datore, ma può comportare un concorso di colpa con riduzione proporzionale del risarcimento. La responsabilità del datore è esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o di rischio elettivo — un’attività del tutto estranea e irrazionalmente eccedente le mansioni affidate.
L’azione di regresso dell’INAIL contro il datore irregolare
Dopo aver erogato le prestazioni al lavoratore infortunato, l’INAIL esercita l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile, chiedendo il rimborso delle somme pagate — indennità e spese accessorie — nel limite del complessivo danno civilistico.
Per esercitare il regresso, l’INAIL deve dimostrare l’esistenza del rapporto lavorativo, la responsabilità civile del datore, l’esistenza del danno e il nesso causale. Il presupposto è che il fatto integri un reato perseguibile d’ufficio — lesioni colpose gravi, omicidio colposo — derivante dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
L’azione di regresso si prescrive in tre anni dalla conclusione del procedimento penale o, se non avviato, dalla liquidazione dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita.
Nel lavoro in nero il datore si trova in una posizione particolarmente esposta: l’omessa assicurazione è di per sé una violazione grave, e la mancata adozione delle misure di sicurezza — spesso connessa al lavoro irregolare — aggrava ulteriormente la sua posizione nel giudizio di regresso.
Come agisce il lavoratore in giudizio: gli strumenti processuali
Il lavoratore in nero che ha subito un infortunio può percorrere più strade in parallelo.
Davanti al giudice del lavoro: può chiedere l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato di fatto; il riconoscimento dell’infortunio come infortunio sul lavoro; la condanna del datore al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.; il danno differenziale — la parte di danno che eccede quanto già coperto dall’INAIL.
In sede penale: se il datore è imputato per lesioni colpose gravi o omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, il lavoratore o i suoi eredi possono costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni nel processo penale.
Le differenze rispetto al lavoratore regolarmente assicurato
Nel rapporto regolare, il lavoratore riceve automaticamente le prestazioni INAIL non appena l’infortunio viene denunciato, e la procedura è relativamente snella. Per ottenere il danno differenziale deve dimostrare che il danno civilistico supera l’indennizzo INAIL.
Nel lavoro in nero, il lavoratore deve affrontare un contenzioso probatorio più complesso: deve prima di tutto dimostrare che il rapporto di lavoro esisteva e che l’infortunio è avvenuto in occasione di lavoro. Ma i diritti sostanziali sono analoghi — anzi, il datore irregolare si espone a una responsabilità economica più pesante: risarcimento integrale dei danni, azione di regresso INAIL per le somme erogate, sanzioni amministrative per lavoro irregolare e potenzialmente responsabilità penale per le violazioni delle norme di sicurezza.
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Angelo Greco
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