La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.
In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.
In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.
Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)
La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.
Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.
Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)
La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.
La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.
Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)
La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.
L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.
Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.
Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.
Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies
La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.
L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.
Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.
Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.
Conclusioni
Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.
La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.
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Redazione fiscale
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