C’è una frase, non scritta così nella sentenza ma perfettamente ricavabile dal suo contenuto, che ogni datore di lavoro dovrebbe tenere presente: l’impresa prende il lavoratore com’è, non come vorrebbe che fosse.
Se il dipendente è fragile, se ha patologie pregresse, se è più vulnerabile di altri, questa condizione non diventa automaticamente uno sconto sul risarcimento. Non consente di dire: il danno è dipeso in parte dal lavoro e in parte dal fatto che il lavoratore era già malato, quindi paghiamo solo una quota. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17754 del 2026, ribadisce un principio molto netto: quando le condizioni di lavoro hanno avuto un’efficacia causale nella produzione del danno, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per intero.
Il caso esaminato riguarda un autista di linea. Per anni aveva lavorato in condizioni particolarmente pesanti: turni lunghi, anche di 12-13 ore giornaliere, frequente ricorso allo straordinario, mezzi non adeguati, percorsi impervi e montani. Durante il servizio aveva subito un infarto miocardico. Il lavoratore aveva quindi chiesto il risarcimento del danno differenziale, cioè del danno non coperto integralmente dall’indennizzo INAIL.
La difesa dell’azienda si era fondata anche su un argomento frequente in questo tipo di cause: il lavoratore non era un soggetto perfettamente sano. Presentava condizioni patologiche pregresse, tra cui obesità, diabete e ipertensione. Secondo questa impostazione, tali condizioni avrebbero dovuto incidere sulla quantificazione del risarcimento, riducendolo.
Il punto centrale della decisione è proprio qui.
La Cassazione distingue con precisione due situazioni molto diverse. Da un lato c’è il concorso colposo del lavoratore, previsto dall’art. 1227 c.c.: è il caso in cui il danneggiato, con una propria condotta negligente, imprudente o comunque colpevole, contribuisce a causare il danno. In tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto.
Dall’altro lato ci sono le condizioni personali o patologiche del lavoratore: una malattia preesistente, una predisposizione fisica, una maggiore vulnerabilità dell’organismo. Questi elementi non sono “colpa” del lavoratore. Non sono comportamenti volontari. Non sono condotte negligenti. Sono fattori naturali.
E i fattori naturali, dice in sostanza la Cassazione, non possono essere trattati come se fossero colpe del danneggiato.
La conseguenza pratica è rilevante. Se lo stress lavorativo, i turni eccessivi, l’ambiente non salubre, i mezzi inadeguati o l’organizzazione aziendale hanno contribuito causalmente alla produzione dell’evento lesivo, la presenza di una malattia preesistente non autorizza automaticamente il giudice a tagliare il risarcimento.
In altre parole: non basta dire che il lavoratore era già fragile. Bisogna dimostrare che quella fragilità abbia interrotto del tutto il nesso causale con il lavoro. Se invece il lavoro ha avuto un ruolo causale, anche concorrente, la responsabilità datoriale resta piena.
È un principio che può sembrare duro per le imprese, ma è coerente con la logica dell’art. 2087 c.c. Questa norma non impone al datore di lavoro solo di rispettare formalmente le regole minime previste dalla legge o dal contratto collettivo. Gli impone di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
La responsabilità dell’impresa, quindi, non si misura soltanto sulla domanda: “ho rispettato la norma specifica?”. Si misura anche sulla domanda più concreta: “l’organizzazione del lavoro era effettivamente compatibile con la tutela della salute?”.
È questo il messaggio più utile per chi opera intorno all’impresa.
Turni formalmente previsti, straordinari apparentemente consentiti, mansioni abituali, mezzi utilizzati da anni, prassi organizzative consolidate: tutto questo non basta, se nella realtà quelle condizioni diventano usuranti, insalubri o rischiose. La regolarità formale non protegge l’impresa quando il rischio era conoscibile e prevenibile.
La sentenza è importante anche perché evita una deriva pericolosa: quella di trasformare la fragilità del lavoratore in una riduzione del suo diritto. Se passasse questa idea, il lavoratore più debole sarebbe anche quello meno risarcito. Chi ha una patologia pregressa, una predisposizione, una maggiore esposizione al rischio, finirebbe per ricevere una tutela minore proprio quando avrebbe bisogno di una tutela maggiore.
La Cassazione respinge questa impostazione.
Il lavoratore fragile non vale meno. La sua vulnerabilità non riduce il dovere di prevenzione dell’impresa. Semmai lo rende più serio, più concreto, più esigente.
Questo non significa che il datore di lavoro risponda sempre e comunque di ogni evento patologico occorso al dipendente. Non siamo davanti a una responsabilità automatica. Il lavoratore deve provare il danno, le condizioni lavorative pregiudizievoli e il nesso causale. Il datore di lavoro può difendersi dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio oppure dimostrando che l’evento è dipeso da una causa del tutto estranea al lavoro.
Ma ciò che non può fare è invocare in modo generico le condizioni di salute pregresse del dipendente per ottenere una riduzione equitativa del risarcimento.
Per le imprese, la lezione è chiara: la prevenzione non può essere solo documentale. Deve essere effettiva. Occorre valutare carichi di lavoro, durata dei turni, straordinari, pause, idoneità dei mezzi, condizioni ambientali, organizzazione concreta della prestazione. E occorre farlo non pensando a un lavoratore astratto, sano e resistente, ma ai lavoratori reali che operano in azienda.
La sicurezza sul lavoro non riguarda soltanto il casco, il guanto, il macchinario o il cartello affisso in bacheca. Riguarda anche il modo in cui il lavoro è organizzato.
Ed è proprio su questo terreno che, sempre più spesso, si giocheranno le responsabilità future.
Biagio Cartillone
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